PDL 80-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 13

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 80-532-605-717-737-A

PROPOSTE DI LEGGE

80

d'iniziativa dei deputati
BRAGA, SERRACCHIANI, SARRACINO, VACCARI, AMENDOLA, FORATTINI, SIMIANI, FORNARO, PORTA, ORRICO, BOLDRINI, RICHETTI, ORLANDO, FERRARI, DI SANZO, CURTI, GRAZIANO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Presentata il 13 ottobre 2022

532

d'iniziativa dei deputati
ILARIA FONTANA, SERGIO COSTA, AIELLO, AMATO, APPENDINO, ASCARI, CARMINA, CAROTENUTO, CASO, CHERCHI, D'ORSO, FEDE, L'ABBATE, MORFINO, ONORI, PAVANELLI, PENZA, QUARTINI, SCERRA, TODDE, TORTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Presentata l'8 novembre 2022

605

d'iniziativa dei deputati
MORRONE, NISINI, ANDREUZZA, BAGNAI, BARABOTTI, CARLONI, CATTOI, CAVANDOLI, GIAGONI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, su illeciti ambientali ad esse correlati e sulle attività delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare

Presentata il 21 novembre 2022

717

d'iniziativa dei deputati
ROTELLI, MATTIA, LAMPIS, FOTI, VINCI, MESSINA, IAIA,
BENVENUTI GOSTOLI, FABRIZIO ROSSI, MILANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri comparti del settore ambientale

Presentata il 14 dicembre 2022

737

d'iniziativa dei deputati
EVI, BONELLI, ZARATTI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Presentata il 27 dicembre 2022

(Relatore: LAMPIS )

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 25 gennaio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 80, 532, 605, 717 e 737. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato adottato dalla Commissione Ambiente quale testo base, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari;

rilevato in particolare che:

il testo unificato attribuisce alla istituenda Commissione d'inchiesta compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge istitutiva della scorsa legislatura;

tra i nuovi compiti figura l'indagine sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata (articolo 1, comma 1, lettera n);

tra i nuovi compiti figura inoltre l'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie (articolo 1, comma 1, lettera o-bis);

constatato che:

sulle cosiddette agromafie e zoomafie è chiamata ad indagare anche l'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere q) e l), n. 4, del testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate (testo unificato C. 80 e abbinate), in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

in base al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse e che, quando l'inchiesta è affidata a commissioni bicamerali, si è affermata la prassi di deliberare le inchieste con legge;

ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo);

in relazione alla nomina dei componenti della Commissione, l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione prevede che la composizione della Commissione debba rispecchiare la proporzione dei vari gruppi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità della previsione, tra i compiti della istituenda Commissione di inchiesta, di cui alla lettera o-bis), relativa all'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire la competenza in materia di indagine nel settore agricolo e agroalimentare, di cui alla lettera n), al fine di prevenire possibili sovrapposizioni con le analoghe competenze attribuite alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio;

premesso che:

l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri, che coincidono, nella sostanza con quelli previsti dalla legge istitutiva dell'analoga Commissione della scorsa legislatura (legge n. 100 del 2018), salvo la estensione dell'ambito di inchiesta alle attività illecite connesse ad altri comparti del settore ambientale e agroalimentare nonché a quelle legate al fenomeno delle «zoomafie», e all'applicazione del Titolo IX-bis del codice penale;

l'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza prevedendo, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale, correttamente richiamati nel testo come emendato;

l'articolo 4 ne precisa i poteri in merito alle richieste di atti e documenti in maniera analoga alla citata legge istitutiva della scorsa legislatura, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera o-bis), richiama il Titolo IX-bis del codice penale («delitti contro il sentimento per gli animali» – articolo 544-bis e seguenti) – che contempla le fattispecie di uccisione, maltrattamento spettacoli o manifestazioni vietati o combattimenti che vedono coinvolti animali – per il quale la giurisprudenza (Cass. Pen. sez. III 16755/2019) ne individua la ratio nell'esigenza di punire coloro che con crudeltà infliggono inutili sofferenze agli animali considerati nella loro individualità, specie se d'affezione; tale circostanza induce a ritenere che solo indirettamente tale protezione di carattere penale può essere intesa come strumento di tutela dell'ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema, che invece trova la propria sede, sotto il profilo penale, in particolare, nel Titolo VI-bis del codice penale («Dei delitti contro l'ambiente»), introdotto dalla legge n. 68 del 2015, opportunamente citata nella lettera g) del comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) per le motivazioni espresse in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera o-bis), per dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità del richiamo alle disposizioni del Titolo IX-bis del codice penale.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, C. 80 Braga ed abb., recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari;

preso atto con favore che l'articolo 1, comma 1, lettera n) include nell'ambito di competenza della istituenda Commissione d'inchiesta lo svolgimento di indagini sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata – realizzate, tra l'altro, attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, ivi incluso il loro traffico transfrontaliero;

sottolineata, altresì, l'importanza di quanto ulteriormente disposto dalla medesima lettera n) nella parte in cui specifica che gli accertamenti eseguiti in tale ambito saranno finalizzati all'aggiornamento e al potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti «made in Italy»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario nella dotazione di impianti, ivi compreso il traffico dei rifiuti verso le isole;

c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, anche al fine di accertare l'esistenza e l'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;

d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale, alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari dismessi, e alle attività di bonifica, anche ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione e della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;

f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché al trattamento dei gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;

h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;

i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;

l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), in attuazione dei princìpi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;

m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti «rifiuti emergenti», come definiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile;

n) indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti «made in Italy»;

o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso, anche in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili, al fine di evitare il ricorso a prodotti monouso;

p) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette «zoomafie» e verificare la corretta applicazione del titolo IX bis del libro secondo del codice penale.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

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