PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 788
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata CARETTA
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale
Presentata il 19 gennaio 2023
Onorevoli Colleghi! – Nell'ultimo quindicennio la produzione di birra artigianale ha trovato sempre maggiore diffusione in Italia, coinvolgendo imprenditori, in gran parte giovani, pronti a impiegare nella produzione nazionale le conoscenze acquisite all'estero. Un importante riconoscimento della birra artigianale è contenuto nel cosiddetto «collegato agricolo» approvato nel 2016 (legge 28 luglio 2016, n. 154), a cui però non sono seguiti interventi di più ampio respiro atti a regolare il settore. Sorge da ciò la necessità di fornire una serie di strumenti a una filiera che si sta rivelando strategica per il rilancio dei territori attraverso la coltivazione di prodotti fino a pochi anni fa sconosciuti in Italia.
L'articolo 1 della presente proposta di legge espone le finalità e l'oggetto della stessa, che vanno dalla promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale alla promozione delle produzioni di materie prime come l'orzo e il luppolo.
L'articolo 2 reca la definizione di «birra artigianale», sulla base di quanto già previsto dalle disposizioni nazionali vigenti, e quella di «birra artigianale da filiera agricola italiana».
L'articolo 3 reca disposizioni per l'istituzione da parte delle regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di marchi di tutela, nonché per l'adozione di disciplinari di produzione e di certificazioni di rispetto di requisiti di prodotto o di processo per determinati tipi di birra artigianale, al fine di stimolarne la diffusione nel territorio nazionale. In secondo luogo, il medesimo articolo 3 prevede l'adozione di un disciplinare specifico per la birra artigianale prodotta da filiera agricola italiana che, quindi, valorizzi in modo chiaro e uniforme le birre artigianali prodotte con almeno il 51 per cento di orzo e di luppolo italiani.
L'articolo 4 mira a istituire un Tavolo di lavoro che funga da sede di mediazione istituzionale tra i Ministeri interessati al comparto (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), le agenzie (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e le realtà associative e produttive del settore. Il fine è quello di rendere il Tavolo, insieme con le regioni, protagonista della redazione del Piano nazionale di cui all'articolo 5. In tale Piano, infatti, mediante l'utilizzo di risorse messe appositamente a disposizione, devono essere contenute le iniziative adeguate per coordinare l'attività e fornire impulsi economici e sistemici all'intero comparto brassicolo, prevedendo anche incentivi alle produzioni di orzo e di luppolo che – soprattutto nel caso di quest'ultimo – ancora non hanno raggiunto livelli tali da soddisfare completamente la domanda di prodotto nel mercato italiano.
L'articolo 6, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, prevede un piano comunicativo di promozione della produzione brassicola a livello di filiera e di prodotto finale, sempre sulla base di quanto delineato e stabilito dal Tavolo.
L'articolo 7 prevede che, d'intesa con le regioni, siano elaborati appositi criteri di premialità in sede di predisposizione dei piani di sviluppo rurali, in modo da poter agevolare l'utilizzo di fondi europei per la promozione della filiera produttiva brassicola.
L'articolo 8 prevede l'istituzione di «concorsi di idee» volti a promuovere progetti particolarmente innovativi legati alla produzione brassicola, di orzo e di luppolo a opera di imprese innovative e di giovani diplomati o laureati nelle pertinenti discipline.
L'articolo 9, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale attraverso:
a) la valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana e dei suoi metodi di lavorazione;
b) l'incentivazione dello sviluppo della coltivazione e della qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione nazionale di orzo e di luppolo, sostenendo, ove opportuno, la creazione e lo sviluppo delle filiere locali;
c) la promozione della qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore;
d) la promozione dello sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra le imprese del comparto;
e) la promozione di una corretta informazione del consumatore, della ricerca applicata per il settore e del miglioramento delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dell'orzo, del luppolo e dei loro derivati.
Art. 2.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a) «birra artigianale»: la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354;
b) «birra artigianale da filiera agricola italiana»: birra artigianale prodotta con almeno il 51 per cento di orzo e di luppolo di produzione italiana.
Art. 3.
(Disciplinare di produzione, qualità delle produzioni e marchi)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le associazioni di rappresentanza del settore della produzione brassicola, è approvato il disciplinare generale per la produzione della birra artigianale da filiera agricola italiana, ossia di birra artigianale prodotta con almeno il 51 per cento di orzo e di luppolo di produzione italiana.
2. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale nonché disciplinari di produzione per i prodotti agricoli di cui alla presente legge. I produttori possono adottare tali marchi a livello singolo o collettivo, in ambito regionale o interregionale qualora siano stati istituiti d'intesa tra più regioni.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adotta iniziative di promozione economica delle produzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove i marchi e i disciplinari di cui al comma 2.
5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove l'adesione ai sistemi di certificazione, internazionalmente riconosciuti, idonei a sviluppare le produzioni brassicole artigianali.
Art. 4.
(Tavolo tecnico della birra artigianale)
1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le produzioni di birra artigianale è istituito il Tavolo tecnico della birra artigianale, di seguito denominato «Tavolo».
2. Ai partecipanti al Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;
b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera;
c) studio delle varietà di orzo e luppolo coltivate nel territorio nazionale;
d) attività consultiva e di indirizzo relativa alla redazione del Piano di cui all'articolo 5 nonché su temi specifici, anche attinenti a questioni di ordine fitosanitario;
e) promozione di progetti di ricerca e sviluppo delle filiere agricole legate alla produzione brassicola, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca.
4. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e durano in carica tre anni.
5. Il Tavolo è composto da:
a) due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
f) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
g) tre rappresentanti delle associazioni del settore brassicolo artigianale italiano;
h) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.
6. Il Tavolo può invitare ai propri lavori, per specifici argomenti, in qualità di osservatori, rappresentanti:
a) di associazioni e consorzi nazionali del settore agricolo;
b) di università ed enti di ricerca.
7. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati ai commi 5, lettere e) e f), e 6, nonché di altri esperti del settore.
Art. 5.
(Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana)
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana.
2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore brassicolo, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
3. Il Piano ha durata triennale. Esso individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore brassicolo, con particolare riguardo all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alle iniziative promozionali, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo.
4. Il Piano individua altresì interventi per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti per la produzione e per la conservazione della birra artigianale nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo.
5. Per il finanziamento della ricerca e la concessione di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole, secondo le indicazioni inserite nel Piano sulla base delle proposte dal Tavolo di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Art. 6.
(Piani di comunicazione e promozione)
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base degli obiettivi indicati dal Tavolo, predispone un Piano nazionale di comunicazione e di promozione nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale.
2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Art. 7.
(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)
1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore delle organizzazioni dei produttori di birra artigianale, con preferenza per i produttori di birra artigianale da filiera agricola italiana, e dei produttori di orzo e di luppolo, che presentino progetti integrati per lo sviluppo delle microfiliere. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale e ai coltivatori e produttori di orzo e di luppolo nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
2. Le regioni danno attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.
Art. 8.
(Concorsi di idee per imprese e giovani diplomati e laureati)
1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 5, nel limite delle risorse stanziate dal comma 5 del medesimo articolo, bandisce concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri di cui all'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Agli oneri di cui all'articolo 6, comma 2, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.