XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 786
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MORGANTE, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, DE CORATO, FRIJIA, GARDINI, LAMPIS, LA PORTA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCHIO, MATTEONI, ROSCANI, ROSSO, URZÌ, VIETRI, VINCI
Modifiche all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro
Presentata il 19 gennaio 2023
Onorevoli Colleghi! – Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un'iniziativa volta a sensibilizzare ogni persona sulle violenze fisiche e psicologiche che milioni di donne, in ogni parte del mondo, subiscono dentro e fuori le mura domestiche.
Ancora oggi, i dati inerenti la violenza di genere nel mondo sono allarmanti: il fenomeno si sta accentuando, mentre diminuisce l'età di chi subisce violenza.
Anche in Italia, purtroppo, i casi di femminicidio e di maltrattamento delle donne continuano ad aumentare, rendendo il fenomeno sempre più attuale e in deciso peggioramento. Se, infatti, nel 2021, secondo l'Istituto nazionale di statistica, le donne uccise nell'ambito della relazione di coppia o in famiglia erano esattamente 100, dall'inizio del 2022 sono già 104, secondo i dati provenienti dalla banca di dati della Direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno. Anche i dati disaggregati fanno rabbrividire: il 58,8 per cento delle donne è vittima di un partner o ex partner, la cui età non certamente elevata (più di un omicida su quattro è nella fascia di età tra 31 e 44 anni) spegne anche un po' la speranza legata a un cambiamento culturale delle nuove generazioni.
Molto è stato fatto negli anni a livello legislativo per contrastare questo odioso crimine: dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 213, n. 77, alle disposizioni in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dalle misure di prevenzione personali previste dal codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, applicabili anche al reato di stalking previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, all'adozione delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetto «Codice rosso», che hanno introdotto fattispecie di reato specifiche, ma la cui attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e soprattutto finanziarie disponibili a legislazione vigente, non riuscendo a modificare sostanzialmente l'entità del fenomeno, tanto che nel 2022 sono cresciute le violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (+12 per cento rispetto al 2021) e le lesioni con deformazioni o sfregio permanente al viso (+17 per cento rispetto al 2021).
In particolare, gli effetti dell'aggressione con l'acido sono terribili sia sul piano fisico sia sul piano psicologico. Le donne con il volto sfregiato, infatti, sono costrette a subire innumerevoli e complesse operazioni chirurgiche, le ustioni sono dolorose e le cicatrici cambiano i lineamenti in modo drammatico.
Sul piano psicologico le conseguenze sono altrettanto drammatiche: la vittima non si riconosce più; il volto, ossia l'essenza della propria identità personale, attraverso il quale ci riconosciamo e veniamo riconosciuti, non esiste più.
Ovviamente, anche sul piano relazionale e sociale la ripresa di una vita cosiddetta «normale» da parte di chi si ritrova con il volto deturpato non è affatto semplice.
In Italia ci sono stati numerosi casi di cronaca, alcuni con una grande risonanza mediatica: nel 2012 Filomena Lamberti è stata sfigurata con l'acido dal marito e ha subito trenta interventi chirurgici; l'anno successivo l'avvocato Lucia Annibali, a Pesaro, fu sfigurata da un estraneo su commissione dell'ex fidanzato; risale al 2017 il caso di Gessica Notaro, un'attivista sfregiata dall'ex fidanzato.
Barbara Bartolotti nel 2003 è stata quasi uccisa da un collega di lavoro, che la colpì con martello e coltello, per poi darle fuoco. Oggi il suo aggressore ha un normale lavoro da impiegato, mentre Barbara, dopo aver perso il bambino che aveva in grembo, non ha più trovato un'occupazione.
È questa la vera sconfitta per uno Stato di diritto come l'Italia: la vittima paga per il resto della sua vita le conseguenze di un atto violento subìto.
Lo stesso Codice rosso ha riconosciuto la fattispecie del reato di sfregio del visto come reato di lesione gravissima, ma se ciò rappresenta un primo passo in avanti e può contribuire a risarcire le vittime dal punto di vista morale o economico, il rientro nella vita sociale per le vittime di tale aggressione è un tema su cui non è ancora stata posta la necessaria attenzione, né sono state previste le dovute agevolazioni.
La legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro per i soggetti con disabilità prevede forme di risarcimento per le vittime di mafia, di terrorismo, nonché per i caduti in guerra e i loro familiari, attraverso il riconoscimento di indennizzi o assunzioni nella pubblica amministrazione, ma nessuna disposizione analoga è stata finora prevista per le vittime di violenza di genere.
Il comune di Verona il 5 maggio 2022, tramite un comunicato stampa, ha reso noto di aver avviato, su iniziativa del consigliere comunale, Paola Bressan, l'iter per chiedere al Parlamento di modificare la citata legge n. 68 del 1999, al fine di inserire tra le categorie protette anche le vittime di aggressione che abbiano riportato lesioni con deformazione o sfregio permanente del viso.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge, pur nella consapevolezza della necessità di lavorare in primis sul fattore culturale e sulla corretta percezione del problema concernente la violenza di genere, intende rappresentare un primo tassello per la promozione dell'inserimento lavorativo delle vittime di violenza. In particolare, l'articolo unico della presente proposta di legge modifica la legge n. 68 del 1999, inserendo le vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso tra le categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) alle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito eventuali disabilità, come definite dalla presente legge».