XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 767
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERRUTO, ASCANI, FORATTINI, GIRELLI, GRIBAUDO, MALAVASI, MANZI, PELUFFO, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, VACCARI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della violenza collegata a eventi sportivi
Presentata il 13 gennaio 2023
Onorevoli Colleghi! – I gravissimi scontri tra opposte tifoserie calcistiche che si sono recentemente verificati nell'autostrada A1, con gruppi organizzati in formazioni e tecniche paramilitari, sono solo l'ultimo di una interminabile serie di preoccupanti episodi che periodicamente «macchiano» le nostre manifestazioni sportive.
Un fenomeno che da troppo tempo condiziona la fruizione in serenità degli eventi sportivi da parte della maggioranza dei cittadini che guardano alla pratica sportiva come un fattore di crescita culturale e un momento di socializzazione.
Al contrario, per i «professionisti» della violenza negli stadi ogni partita o ogni gara è un'occasione per affermare il proprio strapotere, per mettere in atto azioni intimidatorie, per lucrare su attività illecite e per imporre il proprio codice di intolleranza e incultura.
Spesso gli stadi, anche quelli in cui si svolgono competizioni sportive di categorie minori, diventano luoghi dove non si applica la legge dello Stato e si possono addestrare impunemente nuove generazioni di violenti che, nella logica del branco, assimilano i peggiori istinti devianti.
Altrettanto noto come in tale contesto si insinuino facilmente sia la criminalità organizzata sia le formazioni politiche più radicali, spesso operando in stretta collaborazione e integrazione.
Già nel 2017, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nella Relazione su mafia e calcio (Doc. XXXIII, n. 31, della XVII legislatura) evidenziava come l'infiltrazione della criminalità organizzata fosse pervasiva nel mondo del calcio. E, in primis, nel mondo della tifoseria, anche grazie all'anarchia nella gestione degli spazi rispetto ai criteri di assegnazione dei posti. Non è un caso che, scriveva la Commissione, «la forza di intimidazione delle tifoserie ultras all'interno del "territorio-stadio" è spesso esercitata con modalità che riproducono il metodo mafioso». Secondo i dati forniti alla Commissione dalle forze di polizia, si stimava una quota del 30 per cento di pregiudicati all'interno delle tifoserie, in una condizione di «extra-territorialità» delle curve che rende spesso gli ultras intoccabili, tanto che spesso acquisiscono il potere anche di ricattare le stesse società sportive con l'arma della «responsabilità oggettiva (...) che espone la società a sanzioni per i comportamenti violenti o discriminatori posti in essere dai suoi sostenitori».
Altrettanto tristemente noti sono gli atteggiamenti a sfondo razziale, antisemita o sessuofobo che troppo spesso si levano dagli spalti degli stadi, sotto la regia di gruppi organizzati di ispirazione nazifascista.
Lo sport e il calcio rappresentano fenomeni di massa che mobilitano milioni di praticanti e di appassionati, oltre ad essere pratiche che generano ingenti risorse economiche e non possono continuare a essere ostaggio di minoranze violente che impongono la loro legge di sopraffazione e illegalità.
Il fenomeno è ormai troppo diffuso e radicato e richiede di essere analizzato in profondità, in tutte le sue articolazioni, e di essere affrontato con una visione più consapevole ed efficace da parte dello Stato e dello stesso movimento sportivo.
A tale fine, con la presente proposta di legge si intende promuovere la costituzione di un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta che, con gli strumenti previsti ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, indaghi sul fenomeno della violenza collegata a eventi sportivi, analizzando in particolare: la diffusione di pratiche violente e di attività illegali connesse agli eventi sportivi; i casi di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata tra le tifoserie sportive; il fenomeno della politicizzazione eversiva diffusa tra le tifoserie sportive, nonché la diffusione di comportamenti discriminatori, xenofobi o sessuofobici; l'esistenza e l'eventuale capacità di condizionamento che le frange della tifoseria violenta sono in grado di esercitare sul pubblico sportivo, sulle società sportive e sulle stesse federazioni sportive; il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere l'attività di prevenzione e di contrasto; le fonti di finanziamento dei gruppi della tifoseria organizzata; gli eventuali rapporti diretti e indiretti tra i gruppi della tifoseria organizzata con i club sportivi, con la Nazionale italiana di calcio e con la Federazione italiana gioco calcio; le eventuali incongruità e carenze dell'azione amministrativa e della normativa vigente al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto a ogni forma di violenza. Una scelta etica e politica, quanto mai attuale, che si chiede ai colleghi di fare, garantendo una rapida approvazione della presente proposta di legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e durata)
1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della violenza collegata a eventi sportivi, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione presenta alle Camere, almeno annualmente e alla fine dei propri lavori, una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.
Art. 2.
(Composizione)
1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Art. 3.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione ha il compito di:
a) analizzare il fenomeno della diffusione di pratiche violente e di attività illegali connesse agli eventi sportivi;
b) verificare i casi di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata tra le tifoserie sportive;
c) analizzare il fenomeno della politicizzazione eversiva diffusa tra le tifoserie sportive, nonché la diffusione di comportamenti discriminatori, xenofobi o sessuofobici;
d) verificare l'esistenza e l'eventuale capacità di condizionamento delle frange violente della tifoseria organizzata sul pubblico degli eventi sportivi, sulle società sportive e sulle federazioni sportive;
e) valutare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della violenza collegata a eventi sportivi;
f) analizzare le fonti di finanziamento dei gruppi della tifoseria organizzata;
g) verificare gli eventuali rapporti diretti e indiretti tra i gruppi della tifoseria organizzata con i club sportivi, con la Nazionale italiana di calcio e con la Federazione italiana gioco calcio;
h) individuare le eventuali incongruità e carenze dell'azione amministrativa e della normativa vigente al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto a ogni forma di violenza e ai fenomeni di cui alle lettere precedenti.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Commissione può avvalersi della collaborazione delle istituzioni, degli enti locali e di istituti di statistica e delle banche di dati delle forze di polizia.
Art. 4.
(Attività di indagine)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2 Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Art. 6.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
4. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 60.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.