PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 754
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa delle deputate
CARETTA, CIABURRO
Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale
Presentata l'11 gennaio 2023
Onorevoli Colleghi! – Secondo i dati diffusi dall'organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione, relativi al 2017, l'Italia è risultata il quinto produttore mondiale di castagne, con 52.356 tonnellate, nonché il secondo esportatore dopo la Cina. Le castagne prodotte in Italia hanno, peraltro, proprietà organolettiche diverse e spesso superiori rispetto alle castagne di produzione asiatica, tuttavia nel corso di questi ultimi anni la quota della produzione italiana su quella mondiale è passata dall'11 per cento al 4 per cento, a seguito di una riduzione della produzione nazionale di circa il 30 per cento. Il castagno è una specie tipica delle aree rurali e interne della nostra nazione, con un ruolo molto importante anche nella tutela dell'ambiente e del territorio. Il quantitativo prodotto, se confrontato con i dati del 1961 (120.000 tonnellate), è più che dimezzato. Sono numerose le motivazioni dietro a questo fenomeno: una produzione strutturalmente debole, anche per via di un tessuto produttivo basato su piccole aziende localizzate prevalentemente in aree montane e collinari, nonché le emergenze fitosanitarie, come appunto la diffusione del cinipide del castagno, che ha causato una drastica riduzione della produzione, in alcune aree fino al 90 per cento, al punto che in tutto il Paese è stato registrato un generalizzato calo delle imprese produttrici di castagne.
I dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura, effettuato nel 2021, indicano che la superficie coltivata a castagneti è concentrata principalmente in cinque regioni: Campania, Toscana, Calabria, Piemonte e Lazio. Sono molte le iniziative che devono essere intraprese per garantire la tutela del comparto: il sostegno della ricerca per il miglioramento della castanicoltura da frutto e per lo sviluppo di un moderno vivaismo castanicolo; il miglioramento delle tecniche colturali, il recupero dei castagneti e la realizzazione di nuovi impianti produttivi; il miglioramento genetico in un'ottica di resilienza fitosanitaria; il rilancio dei livelli produttivi dopo la diffusione del cinipide; la valorizzazione della produzione legnosa e dei suoi utilizzi. Iniziative analoghe devono essere intraprese per quanto concerne, altresì, il ripristino dei castagneti, anche abbandonati, i quali necessitano di metodologie particolari, finalizzate alla rinaturalizzazione degli arbusti, e che richiedono un sostegno che non può più essere di ambito esclusivamente locale e territoriale, ma anche nazionale. Rilanciare questo tipo di colture permette di tutelare il sottobosco e il cotico erboso, i quali assolvono anche un importante ruolo di regimazione contro le forme violente e rapide che assumono le perturbazioni più gravi, prevenendo i fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico. Una tutela maggiore dei castagneti, inoltre, garantirebbe, anche alla luce di quanto illustrato, una tutela della biodiversità nazionale da un punto di vista naturale e faunistico.
Un'altra finalità della presente proposta di legge è sostenere e valorizzare il ruolo dei castagneti come eredità storica nei nostri territori, in particolar modo nelle aree collinari e montane che, oltre a rappresentare una fonte di reddito per gli operatori agricoli del territorio, rappresentano anche un vero e proprio lascito storico dei territori medesimi. D'altro canto, i sedici prodotti italiani (su un totale di venticinque prodotti europei) a base di castagne a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), attestano il forte legame tra castanicoltura da frutto e identità del territorio. Nel dettaglio, si segnalano dodici DOP o IGP per le castagne e i marroni e quattro marchi di tutela per prodotti a base di castagne (farina e miele), che nell'insieme rappresentano il 12 per cento dei prodotti ortofrutticoli di qualità riconosciuta. Come indicato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, tuttavia, i produttori non riescono a ottenere un prezzo maggiore rispetto alle castagne senza DOP o IGP, rendendo l'attività castanicola potenzialmente antieconomica, con un progressivo processo di abbandono da parte dei coltivatori, che continuano a praticarla solo per amore della terra. Tale abbandono ha determinato, in parte, il degrado del tessuto sociale degli insediamenti nel territorio, con la perdita di attività e di forme di lavoro che erano diventate, con il tempo, una parte fondamentale di questi, nonché un progressivo danneggiamento del paesaggio, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte. È evidente come il fenomeno produca, inoltre, gravi danni all'assetto del territorio, che risulta più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico a causa della mancata attività degli agricoltori.
È, dunque, necessario disporre un appropriato e idoneo intervento normativo che permetta agli operatori del comparto di rilanciare le proprie colture, ma anche di recuperare i territori castanicoli oggetto di abbandono, in modo da ripristinare il loro ruolo di presìdi a tutela del patrimonio paesaggistico e naturale nazionale.
La presente proposta di legge è composta da dodici articoli.
L'articolo 1 delinea le finalità della presente proposta di legge, anche in luce dei princìpi costituzionali della Repubblica di cui all'articolo 9 e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, indicando, in particolar modo, gli interventi principali.
L'articolo 2 stabilisce le definizioni necessarie ai fini della comprensione e dell'applicazione della presente proposta di legge, relative alla figura del castanicoltore, al castagneto da frutto e al castagneto da frutta abbandonato, recuperando anche elementi utilizzati nelle normative regionali proprie dei territori più sensibili al tema della tutela delle castagne e dei marroni.
L'articolo 3 prevede l'istituzione del Tavolo castanicolo nazionale, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al quale partecipano vari soggetti istituzionali e interistituzionali, il quale dovrà elaborare il Piano nazionale di settore della filiera castanicola, di cui all'articolo 5, e fornire la propria consulenza al medesimo Ministro in materia di castanicoltura.
L'articolo 4 prevede l'istituzione, sempre con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Centro nazionale per la castanicoltura, che ha il compito di fornire consulenza tecnica agli operatori del settore, anche ai fini dell'ammodernamento delle colture, nonché di effettuare analisi genetiche e fitosanitarie.
L'articolo 5 istituisce il Piano nazionale di settore della filiera castanicola. Il Piano, elaborato dal Tavolo di cui all'articolo 3, costituisce lo strumento programmatico e di coordinamento strategico del settore, destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi che possono essere inseriti nei piani di sviluppo rurale regionali e ha durata triennale.
L'articolo 6 reca disposizioni relative agli interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura.
L'articolo 7 istituisce il Fondo per la promozione della castanicoltura, destinato a finanziare gli interventi del Piano nazionale e le attività del Centro di cui all'articolo 4, prevedendo in ogni caso un finanziamento delle proposte progettuali private secondo criteri di cofinanziamento.
L'articolo 8 prevede i controlli e le sanzioni, affidati alle regioni, e stabilisce la restituzione dei contributi e l'interdizione da futuri benefìci nei casi di grave inadempienza.
L'articolo 9 indica le attività di formazione, tutela e ricerca che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche nell'ambito del Piano di cui all'articolo 5, può e deve sostenere, anche avvalendosi delle necessarie e pertinenti risorse europee.
L'articolo 10 reca le disposizioni relative ai protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno.
Gli articoli 11 e 12 recano disposizioni sulla compatibilità della presente proposta di legge con il regime degli aiuti di Stato vigente nell'Unione europea, anche alla luce del cosiddetto «Temporary Framework», nonché disposizioni sulla copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti, nonché tutti gli altri interventi adibiti alla prevenzione dell'abbandono colturale, allo sviluppo della castanicoltura e alla tutela dei paesaggi tradizionali, tutelati dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e gli interventi finalizzati a mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono in particolare promossi e favoriti i seguenti interventi:
a) interventi di cura e di coltivazione dei castagneti da frutto e da legno, con specifico riguardo per quelli situati nelle aree collinari, rurali e montane, anche di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico;
b) interventi di recupero dei castagneti da frutto e da legno degradati dal punto di vista vegetativo, produttivo e fitosanitario, a seguito di abbandono o di altri danni derivanti da patologie che investono la coltura;
c) interventi di sostegno e di promozione del settore castanicolo nazionale e della relativa filiera produttiva, anche favorendo l'aggregazione dei produttori in forme associative professionali e interprofessionali;
d) interventi di promozione delle attività di ricerca, informazione e formazione professionale legati alla valorizzazione delle filiere, al recupero del territorio e alla gestione e contenimento delle emergenze fitosanitarie.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge si definiscono:
a) castanicoltori: i soggetti che esercitano l'attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutti o per l'ottenimento di prodotti legnosi e non legnosi, individualmente o in forma di associazioni, consorzi o altre forme di aggregazione aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o di conduttore;
b) castagneti da frutto: i soprassuoli di Castanea sativa Miller e di altre varianti autoctone italiane, coltivati per la produzione di castagne e di marroni, in numero non inferiore a trenta esemplari innestati per ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali, nonché i castagneti per i quali la funzione produttiva da frutto è riconosciuta prevalente in esito all'assoggettamento a pratiche specifiche come le ripuliture, gli innesti e le potature;
c) castagneti da frutto degradati o abbandonati: i castagneti da frutto che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una riduzione del numero di piante innestate, con un'invasione spontanea di vegetazione arborea e arbustiva con una differente fisionomia e struttura e con una differente funzione prevalente e con assenza di pratiche colturali recenti, nonché i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e di marroni previa presentazione di un apposito progetto agronomico autorizzato dalla competente regione o provincia autonoma;
d) castagneti da legno: boschi cedui, fustaie transitorie, boschi di alto fusto di neoformazione e impianti di castagno reversibili, realizzati secondo la metodologia dell'arboricoltura da legno e con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi.
Art. 3.
(Tavolo castanicolo nazionale)
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo castanicolo nazionale, di seguito denominato «Tavolo», con compiti consultivi, di monitoraggio e di elaborazione del Piano nazionale di settore della filiera castanicola di cui all'articolo 5.
2. Il Tavolo è composto da:
a) sei rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) tre rappresentanti del settore castanicolo: delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali;
e) due rappresentanti del Ministero della cultura;
f) due rappresentanti del Ministero della salute;
g) due rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
h) due rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
i) due rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
3. Il Tavolo, nel corso della propria attività, può avvalersi del supporto tecnico delle università e degli enti di ricerca competenti, nonché dell'Istituto nazionale di statistica e del Centro nazionale delle ricerche (CNR).
4. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni. L'istituzione del Tavolo non deve, in ogni caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nell'ambito del Tavolo, è istituito l'Osservatorio nazionale della castanicoltura, di seguito denominato «Osservatorio», con il compito di raccogliere, analizzare e rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici e statistici del settore, al fine di fornire le necessarie indicazioni economiche per coadiuvare l'operato del Tavolo medesimo.
6. I componenti dell'Osservatorio sono scelti tra i componenti del Tavolo, con il medesimo decreto di cui al comma 1, assicurando la presenza di rappresentanti dell'AGEA, dell'ISMEA e del CREA.
7. Ai componenti dell'Osservatorio, in conformità a quanto previsto per i componenti del Tavolo ai sensi del comma 4, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
8. Il Tavolo, per lo svolgimento delle funzioni di supporto e di segreteria, si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Centro nazionale per la castanicoltura)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Centro nazionale per la castanicoltura, di seguito denominato «Centro», la cui attività è finalizzata alla conservazione, alla premoltiplicazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto e del legno e, in particolare, all'erogazione dei seguenti servizi al pubblico:
a) prestazione di analisi fitopatologiche ed entomologiche;
b) assistenza tecnica alle imprese operanti nel settore della castanicoltura nell'attività di castanicoltura e nel recupero produttivo dei castagneti degradati o abbandonati;
c) prestazione di analisi genetiche, chimiche e merceologiche;
d) incremento della superficie a castagno da frutto nelle aree idonee.
2. Il Centro è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo l'articolazione del Centro nelle seguenti materie:
a) arboricoltura e tecniche vivaistiche;
b) entomologia;
c) patologia e genetica;
d) aspetti socioeconomici e sviluppo tecnologico;
e) selvicoltura e gestione delle produzioni legnose;
f) vivaistica e paesaggistica;
g) comunicazione e relazioni pubblico-istituzionali.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuati i membri del Centro, anche prevedendo la partecipazione dei componenti del Tavolo, sulla base delle funzioni svolte dal Centro medesimo, e stabilendo le modalità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati provenienti sia dalle università che dai competenti enti di ricerca.
4. Nell'esercizio delle proprie attività, il Centro collabora con il Tavolo e con l'Osservatorio.
Art. 5.
(Piano nazionale di settore della filiera castanicola)
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale di settore della filiera castanicola, di seguito denominato «Piano», finalizzato al rilancio della filiera, al recupero della coltivazione secondo modelli sostenibili, all'incremento delle superfici coltivate e alla salvaguardia dei castagneti da frutto e cedui, in particolare di quelli abbandonati e di quelli situati nelle aree rurali, nonché al sostegno e alla promozione di forme di aggregazione professionale volte a favorire il rinnovamento della filiera e coordinare gli interventi in materia.
2. Il Piano costituisce lo strumento programmatico e di coordinamento strategico del settore castanicolo, ed è destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi che possono essere inseriti nei rispettivi piani di sviluppo rurale regionali. Esso individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere le finalità di cui all'articolo 1.
3. Il Piano è, altresì, volto a:
a) fornire all'Osservatorio i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare i volumi della produzione castanicola con cadenza triennale e di programmare politiche economiche adeguate al sostegno del settore;
b) individuare i terreni nei quali sono situati i castagneti da frutto e da legno, con finalità di censimento dei castagneti medesimi;
c) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7 e la tipologia di interventi ammissibili;
d) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi dell'articolo 7, nel limite delle risorse disponibili.
4. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è predisposto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponibili a legislazione vigente.
Art. 6.
(Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura)
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste coordina i dati relativi all'inventario forestale nazionale e i dati dell'AGEA relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica (Castanetum) o per tradizione colturale.
2. In attuazione del Piano, il Tavolo predispone un disciplinare di buone pratiche e produzione sostenibile per la coltura del castagno.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Fondo per la promozione della castanicoltura)
1. I castanicoltori possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale mediante cofinanziamento progettuale delle spese da sostenere per gli eventuali interventi individuati nell'ambito del Piano, per le finalità di cui all'articolo 1, e, in particolare, per i seguenti interventi:
a) interventi di ripristino colturale e produttivo dei castagneti da frutto abbandonati, compresi gli interventi di ripristino o migliorativi della viabilità di servizio forestale esistente;
b) interventi di miglioramento bioecologico, selvicolturale e produttivo di tutte le tipologie di castagneto da frutto, compresi gli interventi di ripristino o migliorativi della viabilità di servizio forestale esistente;
c) interventi di recupero di strutture edilizie rurali da utilizzare per il deposito e per la lavorazione dei frutti del castagno;
d) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno, comunque denominato, nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;
e) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, in conformità alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso, altresì, un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della castanicoltura», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 possono essere destinate solo a interventi inerenti ad aree coltivabili adibite ad attività di castanicoltura per fini catastali e solo per la tutela di attività di castanicoltura aventi ad oggetto piante di origine italiana, dando priorità ai castagneti da frutto più anziani.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione delle risorse del Fondo per la promozione della castanicoltura tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo.
6. Le regioni destinatarie delle risorse di cui al comma 5 disciplinano, assicurando l'invarianza dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo. In ogni caso esse garantiscono che l'erogazione degli stessi sia effettuata secondo criteri di cofinanziamento progettuale.
7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può, altresì, prevedere l'erogazione di risorse del Fondo per la promozione della castanicoltura ai fini del sostegno delle attività e degli interventi del Centro, in misura non superiore al 45 per cento delle risorse totali del Fondo medesimo.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 12.
Art. 8.
(Controlli e sanzioni)
1. Le regioni sono responsabili dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi previsti nel progetto destinatario dei contributi di cui alla presente legge e vincolano l'erogazione dei contributi medesimi allo stato di realizzazione degli interventi stessi.
2. Per lo svolgimento dei controlli, le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri.
3. Nel caso in cui le competenti autorità di controllo regionali accertino che gli interventi realizzati dai castanicoltori o dalle aziende castanicole, beneficiari dei contributi di cui alla presente legge, sono stati predisposti in modo deficitario o parziale, ne danno immediata notifica ai beneficiari dei contributi medesimi. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, i contravventori presentano un piano di adeguamento degli interventi ai parametri del progetto destinatario dei contributi. Qualora le criticità e le difformità permangano, i predetti beneficiari sono esclusi dall'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge per cinque anni e sono tenuti alla restituzione delle somme ricevute a titolo di contributo entro novanta giorni.
4. Nel caso di mancata realizzazione degli interventi di cui al progetto destinatario dei contributi, l'esclusione di cui al citato comma 3, terzo periodo, è permanente e, oltre alla restituzione delle somme ricevute a titolo di contributo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo.
5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni e dal recupero delle somme erogate sono versate all'entrata dell'erario ai fini della loro riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 7.
Art. 9.
(Attività di ricerca, informazione e formazione professionale, contrasto delle emergenze fitosanitarie e valorizzazione della filiera castanicola)
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con l'ausilio del Tavolo e del Centro, promuove attività di ricerca, sperimentazione applicata, informazione, contrasto delle emergenze fitosanitarie e valorizzazione a favore della filiera castanicola mediante:
a) campagne di marketing per la diffusione dei prodotti della filiera castanicola a livello regionale e nazionale;
b) attività di studio della filiera castanicola e relativa sperimentazione di raccolta e di lavorazione delle castagne;
c) attività di studio e di ricerca sulle patologie che colpiscono i castagneti e sulle modalità di contrasto delle malattie e di cura delle colture;
d) accordi con le università e con gli enti di ricerca, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore della formazione in ambito agricolo e rurale.
2. In particolare, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, può essere prevista la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che favoriscano:
a) la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionali degli operatori e degli altri soggetti della filiera castanicola;
b) l'ammodernamento degli impianti di lavorazione;
c) il miglioramento della filiera castanicola.
3. Le autorità competenti per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo possono avvalersi delle attività del Centro.
4. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le regioni, individua criteri di premialità nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei citati piani, al fine di sostenere lo sviluppo del settore castanicolo a livello locale.
5. In attuazione del Piano, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, può individuare con decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.
6. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, può promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.
7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, può coinvolgere i centri di formazione professionale del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.
8. I progetti di cui al comma 7 possono essere estesi anche ai settori del turismo e del marketing agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
(Protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno)
1. In attuazione del Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua, con proprio decreto, i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.
Art. 11.
(Compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato)
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.
2. In ogni caso, l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è sottoposta alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.