PDL 608

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 608

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VACCARI, FORATTINI, MARINO, ANDREA ROSSI

Interventi per la riduzione della popolazione dei cinghiali nel territorio nazionale e delega al Governo per la prevenzione, il contenimento e il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole

Presentata il 21 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – L'attività della caccia è attualmente regolata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Si tratta di un provvedimento frutto di un approfondito dibattito parlamentare e che ha prodotto una efficace sintesi delle posizioni di associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, inaugurando un approccio integrato tra prelievo e conservazione e tra sapere, scienza e programmazione venatoria. La legge n. 157 del 1992 rappresenta tutt'oggi un valido impianto normativo, anche se necessita di essere aggiornata alla luce delle profonde variazioni che hanno caratterizzato, negli ultimi anni, la presenza faunistica nazionale, con particolare riferimento agli ungulati.
Gli ungulati (cervi, daini, caprioli, ma soprattutto cinghiali) sono specie selvatiche presenti in moltissime regioni d'Italia: in particolar modo e senza soluzione di continuità nelle zone dell'arco appenninico, dalla Liguria alla Calabria, ma anche in Sardegna e in Sicilia, e, con modalità più frammentarie, in alcuni territori prealpini e dell'orizzonte montano di Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Secondo alcune recenti stime dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) i cinghiali in Italia sono oltre un milione, registrando un aumento esponenziale dal momento che erano 500.000 nel 2010.
In alcuni ambienti boschivi in cui la specie è autoctona gli ungulati possono svolgere un'azione benefica, in quanto la continua opera di scavo dello strato superficiale del terreno contribuisce alla sua aerazione, alla diminuzione della presenza di larve d'insetti nocivi e all'interramento dei semi, favorendo quindi lo sviluppo del manto silvestre. La riduzione dell'habitat naturale di ungulati e cinghiali, tuttavia, e in alcuni casi le immissioni non programmate e non adeguate alla vocazione del territorio, hanno provocato negli ultimi anni la concentrazione in zone ristrette di un gran numero di animali, con la conseguente compromissione di equilibri e di biodiversità: un fenomeno che rischia di causare danni sia alla copertura arborea, che viene consumata e non rinnovata perché anche i semi e le giovani piante vengono distrutti, sia alla presenza degli altri animali del territorio, in particolare cervidi e galliformi.
Nelle aree nelle quali viene invece introdotto, il cinghiale, in particolare, si dimostra spesso nocivo, in quanto soppianta altre specie di suidi e pecari e devasta le zone forestali con la sua continua opera di scavo, causando anche il declino e la scomparsa di molte specie di rettili, anfibi e uccelli terricoli, dato che si nutre sia degli animali che delle loro uova. Qualora il loro habitat confini poi con aree rurali, i cinghiali non esitano, durante la notte, a lasciare la copertura boschiva e ad avventurarsi nelle piantagioni, dove, oltre a fare incetta dei prodotti coltivati, devastano anche il terreno con il loro scavo, provocando danni ingenti alle colture.
Si tratta di fenomeni che sono cresciuti esponenzialmente nel corso dei periodi di lockdown causati dalla pandemia di COVID-19.
In questo contesto le stime parlano chiaro: il cinghiale rappresenta oggi l'unica specie «critica» per l'impatto negativo sugli ecosistemi agrari. A questo, su scala nazionale, vanno attribuiti circa il 90 per cento dei danni subiti dagli ecosistemi agrari, soprattutto in determinate realtà locali. Le perdite economiche causate dagli ungulati alle colture, la maggior parte delle quali riconducibili proprio ai cinghiali, sono indicate, da alcune associazioni di categoria, in oltre 200 milioni di euro annui, in molti casi non rimborsati o rimborsati solo parzialmente.
I pesanti danni alle colture agricole causati da tale specie costituiscono una problematica di interesse generale che necessita, quindi, di misure urgenti che vadano ad integrare la normativa nazionale: questo è l'obiettivo della presente proposta di legge, che intende varare norme atte a contrastare il fenomeno in oggetto promuovendo e sostenendo il ruolo attivo delle regioni, che hanno competenza legislativa in materia, anche alla luce dei differenti e specifici contesti territoriali di intervento.
Nel 2016 è stato introdotto, con l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il divieto di foraggiamento di cinghiali. Si è trattato di un primo significativo passo in avanti per contrastare la presenza degli ungulati anche se è necessario introdurre una serie di norme organiche volte alla riduzione del loro numero, alla prevenzione dei danni causati e al risarcimento tempestivo delle aziende colpite.
Recependo le indicazioni provenienti dal mondo agricolo, sostenute e condivise anche dalle associazioni venatorie e ambientaliste, e tenendo conto del ruolo delle regioni, il presente provvedimento vuole quindi fornire strumenti specifici utili, sia di carattere ordinario che straordinario, a contrastare tale fenomeno, operando soprattutto interventi concreti ed efficaci sul piano della prevenzione e ripristinando un equilibrio sostenibile della presenza numerica dei cinghiali, sempre nell'ottica di una complessiva tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale nazionale. In questa direzione, la programmazione su base scientifica della presenza di ungulati e cinghiali potrà risolvere anche altre problematiche gravi, frequenti e impellenti, legate al numero crescente degli animali di tale specie: in particolare, i ripetuti spostamenti nei centri abitati e nelle aree urbane ad alta densità di popolazione e i continui incidenti stradali causati dall'attraversamento improvviso degli animali.
La presente proposta di legge si compone di 4 articoli finalizzati a individuare interventi efficaci sia urgenti che strutturali per risolvere tale emergenza attraverso una disposizione di delega al Governo.
L'articolo 1 presenta una serie di interventi urgenti per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dai cinghiali tra cui gli abbattimenti selettivi e lo smaltimento delle carcasse, nel pieno rispetto della tutela della biodiversità e degli ecosistemi.
L'articolo 2 prevede una delega al Governo per la definizione di interventi di prevenzione, di contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dagli ungulati alle imprese agricole. Il decreto legislativo è emanato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e delle competenze tecnico-scientifiche dell'ISPRA. I princìpi e i criteri direttivi di delega prevedono l'istituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio della presenza di animali selvatici dannosi per l'agricoltura e l'efficacia delle misure adottate; la raccolta dei dati relativi alla presenza di animali selvatici anche attraverso sistemi di geolocalizzazione sull'esempio virtuoso già intrapreso da alcune regioni; l'introduzione della figura del «coadiutore» tra i soggetti di cui la polizia provinciale può avvalersi nell'attuazione dei piani di controllo e nella definizione degli strumenti e delle misure di contenimento dei danni nel rispetto delle esigenze di conservazione della natura e di tutela dell'impresa agricola; la composizione di unità operative territoriali per promuovere una efficace e rapida realizzazione delle azioni previste per il contenimento dei danni all'agricoltura causati da animali selvatici; l'introduzione di incentivi per promuovere la stipulazione di contratti assicurativi, sia individuali che in forma collettiva, da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali finalizzati al risarcimento dei danni causati da ungulati; lo scorporo del risarcimento o dell'indennizzo per i danni causati da alcune specie selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Vengono inoltre vietati l'allevamento e l'immissione dall'estero di animali selvatici vivi ai fini di immissione in natura in tutto il territorio nazionale.
L'articolo 3 dispone che gli ungulati catturati e abbattuti nell'ambito di programmi finalizzati al loro controllo numerico, debbano immediatamente, dopo l'abbattimento, essere muniti di contrassegno numerato e inamovibile, recante la data di abbattimento e un codice a barre. Le carcasse di ungulati, identificate dal contrassegno, devono essere conferite presso appositi centri di controllo, individuati dalle regioni, per essere sottoposte a rilievi biometrici nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, nei tempi e con le modalità imposte dalle esigenze sanitarie per il mantenimento della catena del freddo. L'introito della vendita delle carni di tali animali viene altresì destinato dalle regioni alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
L'articolo 4, infine, prevede disposizioni finanziarie.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni arrecati dai cinghiali)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza presente nel territorio nazionale concernente la proliferazione della popolazione dei cinghiali (Sus scrofa), nonché di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni dagli stessi arrecati, con particolare riferimento alle attività di imprese ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e, ove non realizzabili, di abbattimento dei cinghiali, purché in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio e di copertura assicurativa per lo svolgimento di dette attività, limitatamente ai fondi di cui essi sono proprietari o conduttori. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nonché ai corpi di polizia provinciale e locale o all'arma dei carabinieri territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli.
2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei predetti fondi siano privi di abilitazione all'esercizio venatorio le regioni, sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale, possono delegare alle attività di cattura o di abbattimento i proprietari o i conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, le guardie forestali e il personale di vigilanza dei comuni, nonché le guardie venatorie dipendenti dalla regione, le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali, i corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle unioni dei comuni subentrate alle comunità montane, le guardie venatorie volontarie convenzionate, le guardie ambientali volontarie e le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, purché i citati soggetti siano in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di formazione organizzati dalle regioni sulla base di programmi concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
3. Le attività di cui al comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.
4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi, dopo il superamento con esito favorevole del controllo veterinario e l'apposizione del bollo sanitario.
5. I Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché, per quanto di competenza, il presidente della regione, su richiesta motivata del prefetto che ha sede nel capoluogo della regione medesima, provvedono alla nomina di un commissario ad acta per realizzare interventi di contenimento dei cinghiali di cui al comma 1, anche al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi rispettivamente nelle aree protette nazionali e regionali.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le tecniche e i mezzi di cattura e di contenimento utilizzabili nonché i requisiti dei proprietari o dei conduttori di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di prevenzione, di contrasto e di risarcimento per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole)

1. Lo Stato, di concerto con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce misure e interventi, ordinari e straordinari, di prevenzione, di contrasto e di risarcimento per i danni arrecati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento a quelli causati alle attività agricole.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte a conseguire gli obiettivi e le finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di un tavolo permanente nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di monitoraggio della presenza di fauna selvatica dannosa per l'agricoltura e di valutazione dell'efficacia delle misure adottate;

b) raccolta dei dati concernenti la popolazione della fauna selvatica, anche attraverso sistemi di geolocalizzazione, e le misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati alle attività agricole nonché dei dati statistici concernenti gli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico della fauna selvatica interessata. In base ai dati raccolti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano invia annualmente al Governo e alle Camere una relazione sui risultati conseguiti dalle attività di prevenzione e di contenimento dei danni;

c) introduzione della figura del «coadiutore» tra i soggetti di cui la polizia provinciale può avvalersi nell'attuazione dei piani di controllo. Il coadiutore è abilitato dalla pubblica amministrazione previa frequenza di specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi a una commissione nominata dalla regione territorialmente competente. La regione può riconoscere l'equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative;

d) definizione degli strumenti e delle misure di contenimento dei danni nel rispetto delle esigenze di conservazione della natura e di tutela dell'impresa agricola prevedendo a tal fine la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di:

1) attuare una pianificazione faunistico-venatoria in deroga ai piani regionali di cui ai commi 2 e 10 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, individuando le zone specifiche, gli obiettivi qualitativi e quantitativi, le modalità, i tempi e i soggetti preposti all'attività volta al controllo numerico della fauna selvatica, tenuto conto del prelievo attuato durante la stagione venatoria;

2) consentire il prelievo nelle sue diverse forme contenitive anche nelle zone protette, quali le oasi faunistiche, le zone di ripopolamento e cattura e i centri pubblici di riproduzione, e in quelle percorse da incendio, anche in orari notturni;

3) sospendere, negli ambiti territoriali omogenei in cui vengono adottati piani di controllo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole, l'attività venatoria concernente la fauna selvatica medesima fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano adottato;

4) stipulare convenzioni, in coerenza con la lettera c) del presente comma e sentiti gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini direttamente interessati, con le associazioni venatorie riconosciute presenti nei medesimi territori. Le convenzioni sono dirette a coinvolgere i cacciatori dotati della necessaria specializzazione nell'assunzione di compiti relativi al mantenimento di livelli di densità della fauna selvatica compatibili con gli indici stabiliti nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria;

5) coinvolgere le imprese agricole territorialmente interessate nella definizione degli strumenti e delle misure di contenimento dei danni;

e) composizione di unità operative territoriali per promuovere una efficace e rapida realizzazione delle azioni previste per il contenimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura. Tali unità operative si avvalgono del supporto logistico, strumentale e professionale dei corpi di polizia provinciale territorialmente competenti, dei «coadiutori» di cui alla lettera c) del presente comma e di figure professionali di tecnici faunistici, biologi e veterinari, anche in possesso di licenza di porto di fucile ad uso venatorio, individuabili tramite manifestazioni di interesse, affidamento diretto o avviso pubblico;

f) introduzione di incentivi per promuovere la stipulazione di contratti assicurativi, sia individuali che in forma collettiva, da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali finalizzati al risarcimento dei danni arrecati dagli ungulati;

g) scorporo del risarcimento o dell'indennizzo spettante per i danni arrecati da alcune specie selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti de minimis nel settore agricolo di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

h) divieto di importazione dall'estero di fauna selvatica viva ai fini dell'immissione in natura nel territorio nazionale;

i) divieto di allevamento di fauna selvatica ai fini dell'immissione in natura nel territorio nazionale.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e delle competenze tecnico-scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.
(Controllo della filiera del contenimento del danno)

1. Gli ungulati catturati e abbattuti nell'ambito di programmi finalizzati al loro controllo numerico, di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2, devono, immediatamente dopo l'abbattimento, essere muniti di contrassegno numerato e inamovibile, recante la data di abbattimento e un codice a barre. Le carcasse di ungulati, identificate dal contrassegno, devono essere conferite presso appositi centri di controllo, individuati dalle regioni, per essere sottoposte a rilievi biometrici nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, nei tempi e con le modalità necessarie tenuto conto delle esigenze sanitarie per il mantenimento della catena del freddo. L'introito derivante dalla vendita delle carni degli animali di cui al presente articolo è destinato dalle regioni alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

Art. 4.
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge, le regioni si avvalgono anche delle risorse ad esse trasferite ai sensi del comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Governo provvede al trasferimento delle predette risorse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i corrispondenti introiti.

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