PDL 597

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 597

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GADDA, BENZONI, GRIPPO

Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione

Presentata il 17 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, di contenuto identico a quella già presentata nella XVIII legislatura da parte della deputata Sara Moretto (atto Camera n. 2875), è volta a introdurre specifiche disposizioni al fine di regolamentare in modo compiuto un'attività che è diventata sempre più rilevante per la nostra economia e che risulta in costante crescita e diffusione, cioè l'attività di toelettatura degli animali di affezione o da compagnia, che prevede una vasta gamma di servizi rivolti a questi animali.
Nel nostro Paese, il business legato agli animali di affezione è cresciuto in modo considerevole negli ultimi anni, con una forte espansione del settore dei servizi a essi dedicati. Si stima, infatti, che il 33 per cento delle famiglie italiane ospiti nella propria casa almeno un animale di affezione, per un totale di circa 60 milioni di animali, di cui 15 milioni tra cani e gatti. La spesa media, per la loro cura, si attesta tra i 30 e i 100 euro mensili. Se si prendono in considerazione soltanto i cani e i gatti, la spesa annua aumenta, attestandosi, in media, tra 1.500 e 1.800 euro per un cane e tra 700 e 800 euro per un gatto. Il giro di affari complessivo stimato è tra i 15 e i 20 miliardi di euro annui, con un incremento del 70 per cento negli ultimi dieci anni.
A conferma di questi dati, inoltre, si osserva che la tutela degli animali ha rappresentato, nel tempo, un'esigenza sempre più sentita dalla nostra società, come testimoniato dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che ha rappresentato, per l'ordinamento italiano, un importante passo in avanti, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto l'aspetto etico-culturale, riconoscendo agli animali di affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli sprovvisti di un proprietario, rinvenuti vaganti nel territorio.
Negli anni successivi, ulteriori provvedimenti, quali l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, nonché alcune ordinanze ministeriali, hanno integrato e arricchito il quadro normativo, prevedendo nuovi adempimenti sia per la pubblica amministrazione sia per i proprietari e per i detentori degli animali.
In particolare, allo scopo di disciplinare in modo più completo e corretto la relazione tra l'uomo e gli animali di affezione, l'accordo del 2003 ha previsto le attività di toelettatura degli animali, quali attività economiche comprese nel «commercio di animali da compagnia».
Sebbene tale accordo rappresenti un fondamentale punto di partenza per le attività legate al benessere degli animali di affezione, la figura del toelettatore non gode, però, di un regime normativo differenziato, in quanto rientrante tra i servizi di cura degli animali da compagnia unitamente alla presa in pensione, all'addestramento e alla custodia, inquadrati, in tal senso, sotto il medesimo codice ATECO 96.09.04. Questa unificazione dei diversi servizi comporta che il numero delle attività iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il citato codice sia pari a 5.059, così distribuite nel territorio nazionale: nell'Abruzzo 108; nella Basilicata 30; nella Calabria 91; nella Campania 326; nell'Emilia-Romagna 457; nel Friuli Venezia Giulia 119; nel Lazio 501; nella Liguria 156; nella Lombardia 925; nelle Marche 176; nel Molise 13; nel Piemonte 394; nella Puglia 322; nella Sardegna 142; nella Sicilia 288; nella Toscana 338; nel Trentino-Alto Adige 82; nell'Umbria 94; nella Valle D'Aosta 9; nel Veneto 488.
Sta di fatto che la mancanza di una disciplina ad hoc di carattere nazionale ha finito con il favorire la frammentazione nella regolamentazione dell'attività di toelettatura degli animali di affezione, dando luogo a notevoli differenze territoriali, per quanto concerne sia le modalità di svolgimento dell'attività sia la qualificazione professionale di coloro che la esercitano. Per tali motivi, la presente proposta di legge intende stabilire una disciplina legislativa organica, finalizzata a uniformare i diritti e i doveri dei soggetti che praticano l'attività di toelettatura.
All'articolo 1 sono individuati l'oggetto e le finalità della legge, che consistono nella disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione e nella tutela della salute e del benessere psicofisico degli stessi animali. Questa disciplina prevede il necessario coinvolgimento dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano poiché, a causa della pluralità degli ambiti interessati, è evidente il concorso di materie di interesse costituzionale quali la tutela dell'ambiente e della concorrenza, la tutela della salute, la formazione professionale e, più in generale, la tutela di alcune libertà, prima fra tutte la libertà di iniziativa economica.
All'articolo 2 sono definiti i concetti di animale di affezione, di responsabile di un animale di affezione, di attività di toelettatura degli animali di affezione e, infine, di toelettatore degli animali di affezione. In particolare, per animali di affezione si intendono quelli tenuti o destinati a essere tenuti dall'uomo, per affezione o compagnia, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali la pratica terapeutica dolce, la riabilitazione e l'assistenza cioè, a titolo esemplificativo, gli animali destinati alla pet therapy, alla rieducazione di chi abbia subito un trauma fisico o psichico e al sostegno dei disabili. È definito responsabile di un animale di affezione il proprietario o il detentore del medesimo, che ne risponde civilmente e penalmente. Per attività di toelettatura degli animali di affezione si intende l'attività economica di cura non veterinaria esercitata in forma professionale costituita da un insieme di trattamenti e di prestazioni volti a mantenere pulito e ordinato il mantello di un animale. Per toelettatore di animali di affezione, infine, si intende chi si occupa dell'accudimento, della pulizia e della cura estetica dell'animale, nonché di fornire al responsabile dell'animale suggerimenti in ordine all'allestimento degli spazi di vita, all'igiene, alla cura estetica, ai prodotti da utilizzare, al nutrimento e alle attività ludiche dello stesso animale.
L'articolo 3 si occupa di individuare le caratteristiche essenziali dell'attività di toelettatura degli animali di affezione. In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome provvedano a disciplinare tale attività nel rispetto di una serie di disposizioni relative: all'obbligo di far sostare gli animali di affezione nei locali e negli ambienti destinati all'attività di toelettatura il tempo strettamente necessario a tale attività; all'idoneità dei locali utilizzati sotto il profilo igienico-sanitario; alla conformità dell'attività alle disposizioni in una serie di materie e a quelle dettate dai regolamenti di polizia urbana; all'esercizio dell'attività anche in forma mobile, avvalendosi, nel caso, di un autoveicolo adeguatamente allestito; all'esercizio dell'attività presso vari esercizi, compresi i cosiddetti «pet shop» nei quali sia presente un toilet corner (le due attività possono nei fatti coesistere, ancorché si riveli indispensabile possedere una distinta abilitazione, una per l'attività di commercio e l'altra per quella di toelettatura). Parimenti, l'attività di toelettatura degli animali può essere esercitata anche in forma di attività secondaria in centri veterinari ovvero presso allevamenti, canili, rifugi, centri cinofili e campi di addestramento. In ogni caso, è esclusa la possibilità di effettuare l'attività di toelettatura presso il domicilio degli esercenti o altri luoghi indicati dai clienti. Infine, si stabilisce che l'esercizio dell'attività non può prescindere dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.
L'articolo 4, nel prevedere il percorso di formazione dei toelettatori degli animali di affezione, chiama direttamente in causa le regioni e le province autonome. Occorre assicurare, infatti, il loro primato nella regolazione della formazione professionale, una materia costituzionalmente devoluta alla potestà legislativa delle stesse regioni e province autonome. Non a caso, si definiscono poche e scarne regole di sistema, demandando alla concertazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome la definizione della normativa specifica. L'articolo in esame stabilisce che le competenze di chiunque intenda operare nel settore della toelettatura degli animali di affezione siano acquisite mediante il conseguimento della qualifica di toelettatore, rilasciata dalle regioni o dalle province autonome. Attualmente, non esiste una certificazione uniforme e i corsi di qualificazione variano notevolmente da regione a regione, con significative variazioni per quanto concerne le ore obbligatorie di frequenza, da un minimo di venti ore a un massimo di seicento ore. Proprio per questo, il comma 1 prevede un corso regionale o delle province autonome costituito da seicento ore di teoria e duecento ore di pratica, al cui termine si deve sostenere un apposito esame. In alternativa, si riconosce l'opportunità di ottenere la qualifica mediante il superamento di un esame a conclusione di un periodo di apprendistato professionalizzante di durata non inferiore a tre anni. Il comma 2 dispone che, sancita un'apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, i contenuti e le modalità di organizzazione dei corsi, del periodo di apprendistato e dell'esame di cui al comma 1 nonché gli standard di preparazione tecnico-culturale dei docenti, ai fini dell'insegnamento di determinate materie, specificamente individuate. Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome individuino le modalità di aggiornamento professionale dei toelettatori degli animali di affezione e che gli attestati di partecipazione ai corsi di aggiornamento siano trasmessi dal soggetto incaricato del loro rilascio alla camera di commercio competente per territorio e resi accessibili al pubblico tramite visura camerale.
L'articolo 5, comma 1, stabilisce che, al fine di essere abilitati all'esercizio dell'attività d'impresa, sia necessario designare un responsabile tecnico in possesso della qualifica di toelettatore degli animali di affezione, individuato nella persona del titolare dell'impresa, di un suo dipendente ovvero di un collaboratore esterno. In caso di assenza temporanea del responsabile tecnico, il comma 2 precisa che esso può essere sostituito, previa sua delega, da un soggetto incardinato nella struttura aziendale, a condizione che possegga la citata qualifica ovvero che sia in grado di dimostrare una comprovata esperienza professionale.
L'articolo 6, comma 1, specifica la natura giuridica dell'attività di toelettatura degli animali di affezione, che è quella di un'attività artigiana costituita in forma individuale o di società, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato). Poiché la fornitura al committente dei beni accessori alla prestazione del servizio può rientrare, per espressa previsione normativa, nell'ambito dell'attività di tipo artigianale, il comma 2 esclude l'applicazione in capo a queste imprese delle disposizioni in materia di esercizio di vicinato. Nella prassi di tutti i giorni, del resto, il toelettatore assicura la più ampia informazione al cliente circa i trattamenti e le cure da seguire, cedendo e vendendo, in tal senso, prodotti pertinenti all'attività svolta.
L'articolo 7 riguarda il tema della responsabilità del toelettatore degli animali di affezione. Vale la pena evidenziare come tale soggetto incarni una figura professionale sempre più richiesta sul mercato, allorché ci si debba occupare della cura dell'animale domestico. Pertanto, può accadere che egli venga chiamato a rispondere per eventuali danni che possono verificarsi in occasione della materiale esecuzione dell'attività di toelettatura. Il toelettatore, infatti, ha autonomia di scelta per quanto concerne i metodi e le tecniche da utilizzare e, quindi, è responsabile dei risultati e degli effetti che derivano dall'attività svolta. Per queste ragioni, il comma 1 prescrive che gli operatori debbano compiere unicamente i trattamenti e le prestazioni rientranti nella propria sfera professionale, evitando di porre in essere, senza specifico consenso, ulteriori azioni. È bene sottolineare che, anche laddove vengano concordati ulteriori interventi, essi devono consistere in trattamenti o prestazioni coerenti con l'attività di toelettatura. Ai sensi del comma 2, il toelettatore è tenuto a informare il responsabile dell'animale nel caso in cui, nel corso di una prestazione o di un trattamento, si prospetti una situazione di particolare complessità in virtù di condizioni o eventi eccezionali, che rendono de facto impossibile la prosecuzione dell'attività. Analogamente, il comma 3 consente al toelettatore di rifiutare di eseguire l'attività di toelettatura qualora venga a conoscenza di patologie, nuove o pregresse, che risultino incompatibili con l'attività. Infine, il comma 4 prevede l'obbligo del toelettatore di presentare denuncia qualora venga a conoscenza di casi di maltrattamento dell'animale o di esercizio abusivo della professione.
L'articolo 8 fissa una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 5.000 euro in caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3 e 4.
Da ultimo, l'articolo 9 prevede una disciplina transitoria per le imprese già in attività alla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del comma 1, tali imprese sono autorizzate a continuare la propria attività, fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c). Il comma 2 dispone che, fino all'avvio dei corsi di cui all'articolo 4, costituiscono titolo per l'esercizio dell'attività di toelettatura degli animali di affezione gli attestati e i diplomi già rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali dedicati. Dopo l'avvio dei citati corsi, invece, coloro che intendano intraprendere l'attività e che siano in possesso dei menzionati attestati o diplomi sono tenuti a frequentare un apposito corso regionale o delle province autonome della durata di cento ore e a sostenere il relativo esame finale. Ai sensi del comma 3, infine, anche coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa non inferiore a due anni presso un'impresa di toelettatura degli animali di affezione sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 4, comma 1, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'articolo in esame.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione, allo scopo di assicurarne il libero esercizio, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso al mercato, nonché per la tutela della salute e del benessere psicofisico degli stessi animali, garantendo la salvaguardia delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche e favorendo la loro convivenza con gli esseri umani, nel rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica e tenuto conto del loro contributo alla qualità della vita umana e del valore a essi riconosciuto dalla società.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) animale di affezione: qualsiasi animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo, per affezione o compagnia, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali la pratica terapeutica dolce, la riabilitazione e l'assistenza;

b) responsabile di un animale di affezione: il proprietario o il detentore di un animale di affezione che risponde civilmente e penalmente dello stesso animale;

c) attività di toelettatura degli animali di affezione: l'attività economica di cura non veterinaria degli animali di affezione svolta da operatori qualificati consistente nell'insieme dei trattamenti e delle prestazioni di lavaggio, asciugatura, spazzolatura e taglio del pelo volti a mantenere pulito e ordinato il mantello di un animale di affezione, effettuati secondo gli standard di riferimento allo scopo di apportare benessere psicofisico all'animale, al responsabile dello stesso e alle persone che interagiscono o potrebbero entrare in contatto con l'animale;

d) toelettatore degli animali di affezione: il soggetto che esercita l'attività di toelettatura degli animali di affezione, nel rispetto delle condizioni di igiene, del benessere psicofisico e della sicurezza degli animali, dei responsabili degli stessi e delle altre persone che interagiscono o che potrebbero entrare in contatto con gli animali, anche offrendo ai responsabili suggerimenti in merito all'allestimento degli spazi di vita, all'igiene, alla cura estetica, ai prodotti da utilizzare, al nutrimento e alle attività ludiche dei loro animali.

Art. 3.
(Attività di toelettatura degli animali di affezione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a disciplinare, con proprie leggi, l'attività di toelettatura degli animali di affezione ovvero ad adeguare la rispettiva legislazione vigente in materia garantendo il rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:

a) nei locali e negli ambienti destinati all'attività di toelettatura, gli animali di affezione devono sostare solo per il tempo necessario all'esecuzione di tale attività;

b) i locali e gli ambienti adibiti all'attività di toelettatura devono essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario, avere pareti lavabili e disinfettabili ed essere dotati di impianti idrici e di scarico collegati alla rete fognaria;

c) l'attività di toelettatura deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e sicurezza alimentare, nonché in osservanza dei regolamenti locali di polizia urbana;

d) l'attività di toelettatura può essere esercitata anche in forma itinerante, attraverso l'impiego di autoveicoli, secondo modalità compatibili con le disposizioni delle lettere a), b) e c);

e) l'attività di toelettatura può essere esercitata anche all'interno di esercizi di vendita di prodotti per animali, nonché presso studi veterinari, allevamenti, canili, rifugi, centri cinofili o campi di addestramento, fermo restando che essa deve essere esercitata da operatori in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 4 e che non può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente o presso un'altra sede indicata dal cliente.

2. L'esercizio dell'attività di toelettatura degli animali di affezione è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività presso lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.

Art. 4.
(Qualifica di toelettatore degli animali di affezione)

1. La qualifica di toelettatore degli animali di affezione è rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a coloro che hanno frequentato un corso di formazione costituito da una parte teorica della durata di seicento ore e da una parte pratica della durata di duecento, ovvero che hanno svolto un periodo di apprendistato presso un'impresa che esercita attività di toelettatura degli animali di affezione, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e che hanno superato con esito positivo un apposito esame tenuto al termine del corso o del periodo di apprendistato.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni regionali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i contenuti e le modalità di organizzazione dei corsi, del periodo di apprendistato e dell'esame di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono, altresì, fissati gli standard di preparazione tecnico-culturale dei docenti dei citati corsi, ai fini dell'insegnamento delle seguenti materie: toelettatura estetica; cosmetologia; princìpi di addestramento ed elementi di psicologia; princìpi di anatomia, di cinognostica, di fisiologia, di patologia e di parassitologia; studio delle varie razze e delle loro caratteristiche; igiene dell'ambiente; alimentazione; elementi di etologia, di primo soccorso, di gestione di impresa e marketing aziendale, di assistenza alla clientela, di sicurezza sul lavoro e di legislazione sulla tutela degli animali di affezione.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a individuare le modalità di aggiornamento professionale dei toelettatori degli animali di affezione in possesso della qualifica di cui al comma 1. Gli attestati di partecipazione ai corsi di aggiornamento sono trasmessi dal soggetto o dall'ente tenuto al loro rilascio alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e resi accessibili ai terzi mediante visura camerale.

Art. 5.
(Responsabile tecnico)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di toelettatura degli animali di affezione è designato un responsabile tecnico in possesso della qualifica di cui all'articolo 4, individuato nella persona del titolare o di un dipendente dell'impresa ovvero di un collaboratore esterno.
2. In caso di assenza temporanea del responsabile tecnico, esso può essere sostituito, previa sua delega, dal titolare o da un dipendente dell'impresa ovvero da un collaboratore esterno, in possesso della qualifica di cui all'articolo 4 o comunque in grado di dimostrare una comprovata esperienza professionale maturata nell'attività di toelettatura degli animali di affezione non inferiore a due anni.

Art. 6.
(Forma giuridica)

1. L'attività di toelettatura degli animali di affezione può essere esercitata in forma individuale o di società, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alle imprese artigiane esercenti l'attività di toelettatura degli animali di affezione che vendano o che comunque cedano alla clientela prodotti relativi allo svolgimento della propria attività non si applicano le disposizioni vigenti in materia di esercizi di vicinato.

Art. 7.
(Responsabilità del toelettatore degli animali di affezione)

1. Il toelettatore degli animali di affezione è tenuto a eseguire solo i trattamenti e le prestazioni rientranti nell'attività di toelettatura, salvo quelli preventivamente concordati con il responsabile dell'animale che devono essere, comunque, coerenti con i trattamenti e le prestazioni eseguiti.
2. Il toelettatore degli animali di affezione è tenuto a informare il responsabile dell'animale qualora, nel corso dell'attività di toelettatura, si prospetti una situazione di particolare complessità, dovuta a condizioni straordinarie o a eventi sopravvenuti, che impediscono di fatto la prosecuzione dell'attività.
3. Il toelettatore degli animali di affezione può rifiutarsi di eseguire l'attività di toelettatura qualora venga a conoscenza di patologie dell'animale, nuove o pregresse, che risultino incompatibili con l'attività.
4. Il toelettatore degli animali di affezione che, nell'esercizio dell'attività di toelettatura, venga a conoscenza di fatti suscettibili di costituire maltrattamento di animali ovvero abusivo esercizio della professione è tenuto a presentare denuncia alle autorità competenti.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Chiunque esercita l'attività di toelettatura degli animali di affezione in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 5.000 euro.

Art. 9.
(Disposizioni transitorie)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di toelettatura degli animali di affezione sono autorizzate a proseguire tale attività.
2. Fino all'avvio dei corsi di cui all'articolo 4, comma 1, costituiscono titolo per l'esercizio dell'attività di toelettatura degli animali di affezione gli attestati o i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di appositi corsi professionali, anche se non formalmente riconosciuti dai competenti organi regionali. Dopo l'avvio dei citati corsi di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti che intendono intraprendere l'attività di toelettatura degli animali di affezione e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso degli attestati o dei diplomi di cui al primo periodo sono tenuti a frequentare un apposito corso organizzato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, della durata di cento ore, e a sostenere il relativo esame finale.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'esperienza lavorativa non inferiore a due anni presso un'impresa di toelettatura di animali di affezione sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 4, comma 1, previa frequenza del corso di cui al comma 2 del presente articolo.

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