XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 58
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata BRAMBILLA
Divieto dell'impiego di sistemi intensivi per l'allevamento degli animali
Presentata il 13 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è il frutto dell'attenzione particolare rivolta alla problematica degli allevamenti intensivi, che si concretizza nell'elevata pericolosità di sistemi di allevamento estremamente tecnologici, finalizzati unicamente ad ottenere il maggior utile possibile. Il «factory farming» si è sviluppato nella seconda metà del ventesimo secolo a partire dal mondo industrializzato. In seguito all'utilizzo di queste modalità, negli ultimi cinquant'anni sono stati prodotti più bistecche, latte e uova a basso prezzo che in qualsiasi epoca e ciò nel pieno disinteresse del benessere degli animali, che continuano ad essere sottoposti a inutili sofferenze e lesioni, a causa delle loro condizioni di alloggiamento, di alimentazione e di cura negli allevamenti intensivi.
Nonostante le molte campagne promosse dalle associazioni animaliste e la massiccia diffusione di informazioni attraverso la rete internet, la maggior parte dei consumatori di carne non conosce le condizioni nelle quali sono costretti a vivere gli animali negli allevamenti industriali. Innanzitutto il maltrattamento degli animali è provocato dalla situazione intrinseca: essi sono costretti a vivere in piccoli spazi, perché in tal modo è possibile allevare un maggiore numero di capi con minore spesa, spesso con luce non naturale e con lettiera non idonea. Vi è una costante incuria per le esigenze sociali ed etologiche delle singole specie di animali allevate. A mero titolo esemplificativo si citano i casi dei vitelli, che vengono separati dalle madri dopo pochi giorni di vita, collocati in postazioni singole recintate e nutriti con alimenti particolari per produrre la carne bianca tanto ricercata dai consumatori, e del pollame: molte galline ovaiole sono tutt'oggi allevate con il sistema delle gabbie di batteria, nelle quali passano i tredici mesi del loro ciclo di deposizione ammassate in spazi angusti, su più livelli, senza nemmeno la possibilità di aprire le ali e con la punta del becco amputata per evitare ferimenti e autolesionismo. Il pollo da carne negli allevamenti intensivi vive in spazi ancora più ridotti. Il pulcino viene subito messo all'ingrasso: in meno di due mesi raggiunge i tre chili di peso ed è pronto per la vendita. Tra questi animali sono frequentissimi i casi di osteoporosi e di fratture alle ossa, data l'impossibilità di muoversi e di rafforzare lo scheletro. Spesso la crescita è così rapida che le zampe neppure li sostengono.
A tutto ciò si devono aggiungere i trattamenti cui sono sottoposti gli animali con massicce dosi di farmaci anabolizzanti e ormonali nonché antibiotici e antiparassitari per impedire lo svilupparsi delle malattie che le condizioni di stress possono provocare. Da tutto questo derivano anche possibili rischi per la salute dei consumatori.
La presente proposta di legge nasce, quindi, dall'esigenza impellente di vietare che quanto descritto possa ancora avvenire. Al fine di evitare il nocumento del benessere degli animali domestici allevati, essa mira a vietare i sistemi intensivi per il loro allevamento.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione)
1. Per sistemi di allevamento intensivo si intendono gli impianti in cui, al fine dell'allevamento o della custodia di animali per la produzione di prodotti alimentari, di lana, di pelli o di pellicce ovvero per altri scopi agricoli, predominano l'impiego di installazioni tecniche che operano principalmente con processi automatici.
Art. 2.
(Divieto)
1. Al fine di tutelare la salute e la salvaguardia degli animali domestici da allevamento, proteggendoli da inutili sofferenze o lesioni prodotte dalle condizioni di alloggiamento, di alimentazione o di cura, i sistemi intensivi per l'allevamento di tali animali sono vietati.
Art. 3.
(Dismissione o riconversione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impianti con sistemi intensivi di animali domestici sono dismessi o riconvertiti in conformità a criteri stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede, altresì, a fornire la necessaria assistenza alle imprese del settore.
Art. 4.
(Sanzione)
1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 400.000 euro.