PDL 54

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 54

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di periodi di attività venatoria, di divieto dell'esercizio venatorio con l'accompagnamento di minori e di disciplina del rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — L'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e di tutela della fauna selvatica. Secondo tale legge, la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. Lo Stato può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta «licenza di caccia») al fine di cacciare esclusivamente le specie elencate e nei periodi e orari e con i mezzi stabiliti dalla legge stessa. La regolamentazione dell'attività del prelievo venatorio, tuttavia, appare inadeguata specie alla luce nel numero degli incidenti di caccia che si verificano durante le stagioni venatorie e che, tristemente, vedono coinvolti anche minori. Si registra una percentuale che rischia di superare per mortalità quella della stagione 2021/2022 nel corso della quale, secondo il dossier dell'Associazione vittime della caccia, 90 sono state le vittime legate all'attività venatoria, di cui 24 morti e 66 feriti. 55 erano cacciatori, mentre gli incidenti subiti da persone estranee al mondo venatorio sono stati 35.
Alla luce di tali allarmanti dati, la proposta di legge in oggetto introduce modifiche alla legge n. 157 del 1992, in materia di divieto di esercizio venatorio con accompagnamento di minori, di silenzio venatorio e di disciplina per il rilascio della licenza di porto di fucile, al fine di innalzare il livello di sicurezza dei cittadini in considerazione dell'alta pericolosità dell'esercizio del prelievo venatorio e di tutelare i diritti delle persone alla vita, all'incolumità, alla libertà di movimento e al godimento della natura.
L'articolo 1 modifica la disciplina riguardante i periodi di attività venatoria, stabilendo che la stagione abbia inizio nel mese di ottobre, poiché i turisti devono essere liberi di godersi le vacanze a settembre, mese favorito in particolare per il turismo rurale. Lo stesso articolo prevede poi, quali giornate di silenzio venatorio settimanale, anche il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, oltre che il martedì. Tale modifica di buon senso nasce dall'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica nelle giornate in cui più di frequente famiglie e bambini frequentano campagne e boschi.
L'articolo 2 introduce il divieto di coinvolgimento a qualsiasi titolo di minori nell'attività venatoria. Esporre un bambino o un ragazzo al rischio derivante anche solo dal maneggio indiretto delle armi denota un atteggiamento superficiale ed irresponsabile che la legge deve arginare. I minori devono essere tenuti lontani dalle armi e da situazioni di grave e immediato pericolo.
Infine, l'articolo 3 interviene sulla disciplina per la concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Stante la necessità di controlli medici più frequenti sulle condizioni psicofisiche dei cacciatori al fine dell'attestazione di un perfetto stato di salute, con vista e udito in perfette condizioni, la licenza avrà la durata di tre anni, in luogo degli attuali cinque anni, fino al compimento del sessantesimo anno d'età e di un anno fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, al compimento del quale la licenza non potrà comunque essere più rilasciata la licenza dovrà essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Periodi di attività venatoria e giornate di silenzio venatorio)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere a) e b) del comma 1, le parole: «dalla terza domenica di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre»;

b) al comma 2, le parole: «1° settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre»;

c) al comma 5, le parole: «e venerdì» sono sostituite dalle seguenti: «, sabato e domenica e gli altri giorni festivi»;

d) al comma 6, le parole: «e venerdì» sono sostituite dalle seguenti: «, sabato e domenica e negli altri giorni festivi».

Art. 2.
(Divieto di esercizio venatorio con accompagnamento di minori)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è premessa la seguente:

«0a) l'esercizio venatorio conducendo o accompagnando minori di anni diciotto nei luoghi e nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria».

Art. 3.
(Modifiche alla disciplina per il rilascio della licenza di porto di fucile)

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età del richiedente»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni fino al compimento del sessantesimo anno di età e di un anno fino al compimento del settantacinquesimo anno di età e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa».

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