PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
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XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 433-555-A
PROPOSTE DI LEGGE
433
d'iniziativa dei deputati
FURFARO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI, STUMPO
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora
Presentata il 24 ottobre 2022
e
555
d'iniziativa della deputata SPORTIELLO
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora
Presentata il 14 novembre 2022
(Relatore: FURFARO )
NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 29 maggio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 433. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 555 si veda il relativo stampato.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 433 Furfaro, recante «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora», adottata quale testo base dalla XII Commissione in sede referente, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 555 Sportiello, come risultante dalle proposte emendative approvate;
rilevato che:
la proposta di legge è finalizzata a riconoscere il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica sul territorio nazionale o all'estero;
attualmente, a legislazione vigente, se un individuo risulti senza iscrizione all'anagrafe comunale perde il diritto fondamentale alla tutela della salute, cessando per esso l'assistenza sanitaria, escluse le prestazioni di emergenza presso il pronto soccorso;
l'obiettivo dell'intervento è pertanto quello di colmare un vuoto di tutela che contrasta con i princìpi garantiti dagli articoli 3 (princìpi di eguaglianza) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione e con i princìpi ispiratori della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in base ai quali l'assistenza sanitaria deve essere garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali;
l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, volto a garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale e universale dell'individuo ed interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale, consentendo alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento, al fine di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia;
l'articolo 2 è volto a modificare l'articolo 19, comma 3, della legge n. 833 del 1978, al fine di consentire alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, di iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano;
l'articolo 3 prevede la definizione di linee guida per i programmi di monitoraggio, prevenzione e cura delle persone senza fissa dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali;
tali linee guida sono individuate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge e le disposizioni di copertura degli oneri finanziari;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni della proposta di legge appaiono riconducibili alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché all'ambito della materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
in ossequio al principio di leale collaborazione al quale è improntata l'intera disciplina del settore sanitario, la proposta di legge in esame dispone all'articolo 3 che all'adozione del decreto ministeriale recante le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali, si proceda previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:
la proposta di legge in esame, è diretta a garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale, attuando le disposizioni dell'articolo 32 della Costituzione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 18 ottobre 2023)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 433 Furfaro, recante «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora», adottata quale testo base dalla XII Commissione in sede referente, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 555 Sportiello, come risultante dalle ulteriori proposte emendative approvate;
rilevato che:
attualmente, a legislazione vigente, se un individuo risulta senza iscrizione all'anagrafe comunale perde il diritto fondamentale alla tutela della salute, cessando per esso l'assistenza sanitaria, escluse le prestazioni di emergenza presso il pronto soccorso;
il nuovo testo della proposta di legge è volto a finanziare un programma sperimentale di assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano;
in particolare, l'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle persone senza dimora l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
inoltre, l'articolo 1 prevede che il fondo debba essere ripartito con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, tra le città metropolitane, tenendo conto della rispettiva popolazione residente e stabilisce che sullo schema di decreto debba essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e debbano essere sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale operanti in favore delle persone senza dimora, maggiormente rappresentative;
gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge e le disposizioni di copertura degli oneri finanziari;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni della proposta di legge sono riconducibili alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché all'ambito della materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2017 ha sottolineato che la competenza statale concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni medesime e solo in circostanze eccezionali può spingersi alla diretta erogazione di provvidenze o gestione di sovvenzioni mentre con la sentenza n. 134 del 2006 ha affermato che lo Stato non può disciplinare i livelli essenziali in violazione del principio di leale collaborazione, sostituendo all'intesa un mero parere della Conferenza Stato-regioni;
il nuovo testo della proposta di legge dispone all'articolo 1 che all'adozione del decreto ministeriale recante la ripartizione del fondo si proceda previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
andrebbe valutato, in ossequio al principio di leale collaborazione al quale è improntata l'intera disciplina del settore sanitario, di prevedere che il suddetto decreto ministeriale sia invece adottato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale di ripartizione dell'istituendo fondo venga adottato previa intesa, in luogo del parere attualmente ivi previsto, in sede di Conferenza Stato-regioni.
(Parere espresso il 28 maggio 2024)
TESTO
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TESTO
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Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. |
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. |
Art. 1.
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Art. 1.
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1. Al fine di garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni volte a consentire alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento allo scopo di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. |
1. Al fine di assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria a tutte le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle predette persone l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le città metropolitane, sulla base della popolazione residente, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora. |
Art. 2.
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1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano». |
Soppresso |
Art. 3.
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1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale. |
Soppresso |
Art. 4.
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Art. 2.
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1. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento: |
1. Entro il 30 giugno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento: |
a) al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione; |
a) identica; |
b) al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora; |
b) identica; |
c) alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della presente legge. |
c) identica ; |
d) ai costi effettivamente sostenuti. |
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Art. 5.
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Art. 3.
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1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190. |
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Soppresso |