XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 408
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata ASCARI
Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento delle donne vittime di violenza nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro
Presentata il 19 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! – In Italia, purtroppo, i casi di femminicidio e di donne maltrattate continuano ad aumentare, rendendo la situazione sempre più grave e allarmante.
Secondi i dati EURES, nei primi dieci mesi del 2020 le donne vittime di omicidio sono state 91, una ogni tre giorni.
Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, le donne vittime di omicidio volontario nell'anno 2020 in Italia sono state 116. Nel 2019 erano state 111.
Il 28 maggio 2013, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2013 e per ciò detta «Convenzione di Istanbul», e, sempre all'unanimità, il Senato ne ha approvato in via definitiva la ratifica il 19 giugno 2013 (legge 27 giugno 2013, n. 77). Tale Convenzione, all'articolo 8 (Risorse finanziarie) stabilisce che: «La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile».
All'articolo 18 (Obblighi generali), comma 3, viene disposto, inoltre, che le Parti si accertano che le misure adottate mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze. All'articolo 20 (Servizi di supporto generali) si prevede che: «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro».
La presente proposta di legge si colloca nel drammatico contesto sopra illustrato, in cui urgono interventi specifici per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne maltrattate. L'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, garantisce che una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti sia attribuita in favore di determinati soggetti: orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. La predetta quota è pari a un'unità di personale per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da 51 a 150 dipendenti, mentre per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti la quota di riserva si applica nella misura dell'1 per cento.
Per completezza, si ricorda che con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, all'articolo 6, la quota di riserva è stata attribuita «anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale».
Con la presente proposta di legge, quindi, si modifica l'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, inserendo fra le categorie protette anche le donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «per tali cause,» sono inserite le seguenti: «delle donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali,».