PDL 401

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 401

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZAN, SERRACCHIANI, GIANASSI, FORNARO, LACARRA, AMENDOLA, BAKKALI, BERRUTO, BOLDRINI, CARÈ, FORATTINI, FOSSI, FURFARO, MALAVASI, MARINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SARRACINO, SCARPA, SCOTTO, SIMIANI, VACCARI

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità

Presentata il 19 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge riproduce sostanzialmente il testo dell'atto Senato n. 2005 della XVIII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati all'esito dell'esame degli atti Camera n. 107 e abbinati, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, il cui esame, come noto, si è interrotto con il voto di una mozione di non passaggio all'esame degli articoli il 27 ottobre 2021, nella passata legislatura. Un voto accolto con uno scrosciante applauso da quella parte delle forze politiche che non ha mai realmente voluto l'approvazione di un testo che punisca gli atti di discriminazione violenta. La presente proposta di legge è ripresentata con l'intento di ripartire con l'esame di un testo che ha ad oggetto un tema urgente, quale quello della tutela delle persone dai crimini d'odio, che in un Paese democratico non può essere lasciato senza alcuna tutela.
L'urgenza dell'intervento normativo deriva infatti dal moltiplicarsi, negli ultimi anni, di episodi di violenza di matrice misogina, omotransfobica e abilista.
Quanto all'aumento della violenza misogina, è sufficiente richiamare i dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre 2019, confronta www.istat.it/it/files//2019/11/infograficaViolenzaDonne.pdf).
Per quel che riguarda la violenza omotransfobica e abilista, l'assenza di specifiche fattispecie di reato e dell'aggravante non consente, a oggi, una classificazione delle denunce e dei relativi procedimenti penali. Con riferimento specifico alla violenza di matrice omotransfobica si osserva dunque che essa resta in larga parte non censita, se si eccettuano ricerche effettuate da singoli, istituzioni e associazioni sui dati emergenti dalla cronaca, ma anche la documentazione prodotta da agenzie internazionali – come la LGBT survey della Fundamental Rights Agency dell'Unione europea – e da ILGA-Europe, che ogni anno pubblica, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, che ricorre il 17 maggio di ogni anno, una «Rainbow Map» (dalla quale risulta, per il 2022, che l'Italia si trova al trentatreesimo posto sui 49 Stati membri del Consiglio d'Europa).
Al fine di realizzare l'obiettivo di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di discriminazione e violenza misogina, omotransfobica e abilista la proposta di legge realizza un intervento integrato.
Esso, infatti, non si limita a intervenire sulla repressione penale dell'istigazione al compimento e del compimento di atti discriminatori e violenti (ovvero ad aggravare, per le medesime ragioni, la sanzione di autonome condotte delittuose): al contrario – come reso evidente ad esempio dagli articoli 5, 6, 7 e 8 – la proposta di legge prevede anche l'adozione di specifiche azioni positive, rivolte alla prevenzione dell'insorgere di fenomeni di discriminazione e violenza, nonché alla protezione e al supporto delle vittime di tali condotte. In questa prospettiva, la proposta di legge non si limita a rimuovere una discriminazione, ma agisce in termini positivi, creando le condizioni per un'effettiva protezione delle donne, delle persone LGBT+ e delle persone con disabilità, rispetto a comportamenti discriminatori e violenti, promuovendone la pari dignità sociale ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e, allo stesso tempo, riconoscendo il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la disabilità quali aspetti della personalità meritevoli di riconoscimento giuridico e protezione ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Le disposizioni della seconda parte della proposta di legge, a differenza di quelle contenute nella prima, si riferiscono peraltro unicamente alla prevenzione della discriminazione e della violenza motivate da orientamento sessuale e identità di genere, per fare fronte a una lacuna in materia dell'ordinamento statale che, invece, già prevede l'articolazione di specifiche politiche di prevenzione della discriminazione e della violenza fondate su sesso, genere e disabilità.
La proposta di legge risponde dunque a un'esigenza profondamente avvertita da larga parte della popolazione e affronta fenomeni di discriminazione e violenza che sono sempre più dolorosi e urgenti. Allo stesso tempo, si pone in diretta attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dà risposta alle numerose sollecitazioni pervenute, in questo senso, dall'Unione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU.
Senza pregiudizio per nessuno, la proposta di legge aggiunge un tassello importante al mosaico della pari dignità in Italia e, allargando i confini della cittadinanza democratica, contribuisce a disegnare una comunità politica più libera, giusta, inclusiva e solidale.
L'articolo 1 modifica il testo dell'articolo 604-bis del codice penale, estendendo alle condotte motivate dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere e dalla disabilità alcune delle autonome fattispecie di reato di cui alle lettere a) e b) del primo comma del citato articolo 604-bis (in particolare: istigazione al compimento o compimento di atti discriminatori e violenti) e la corrispondente fattispecie associativa di cui al secondo comma del medesimo articolo. Al fine di distinguere tra i diversi ambiti di incidenza delle diverse fattispecie di reato contemplate dall'articolo 604-bis, infine, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 ne riscrive la rubrica, sostituendola con la seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità».
L'articolo 2 estende alle condotte motivate dalle medesime ragioni l'aggravante speciale prevista dall'articolo 604-ter e finora riguardante i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.
L'articolo 3 modifica l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in due direzioni. In primo luogo, introduce la possibilità di svolgere le attività non retribuite a favore della collettività previste dal medesimo articolo anche nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena e di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (modifica del comma 1-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 122 del 1993). In secondo luogo, si prevede – in aggiunta a quanto già previsto dal comma 1-quinquies – che l'attività possa essere svolta anche presso associazioni e organizzazioni che si occupano della tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis.
L'articolo 4, infine, interviene a modificare l'articolo 90-quater del codice di procedura penale (rubricato «Condizione di particolare vulnerabilità»), includendo tra le condizioni di vulnerabilità della persona offesa, rilevanti ai fini dello svolgimento del processo penale, anche quella derivante dalla circostanza che il reato sia stato commesso per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
Per quel che riguarda la seconda parte della proposta di legge, che articola – come accennato – politiche di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, l'articolo 5 istituisce formalmente – nella data del 17 maggio – la Giornata contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, prendendo atto di una realtà e di prassi già ampiamente diffuse nel Paese, riconoscendole e promuovendole con la specifica finalità di «promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione».
L'articolo 6 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo alle competenze dell'UNAR (Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica), mediante l'inserimento di un comma 2-bis che fornisce espressa copertura legislativa alla Strategia nazionale LGBT, attiva presso l'Ufficio già dal 2013. Essa interviene già oggi negli ambiti dell'educazione e dell'istruzione, del lavoro, della sicurezza e delle carceri e della comunicazione e dei media, individuando specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. L'innovazione, pertanto, rafforza la legittimazione della Strategia, rendendola un elemento necessario della missione istituzionale dell'Ufficio. Inoltre, viene riconosciuta e promossa la prassi – già consolidata – consistente nella «consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere», al fine di promuovere il coinvolgimento dei diversi livelli di governo e dei corpi intermedi nell'articolazione di azioni dirette a promuovere l'uguaglianza.
L'articolo 7 coordina con le innovazioni normative recate dalla proposta di legge la disposizione di cui all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tale disposizione – il cui contenuto corrisponde peraltro a quello di una delle previsioni del testo unificato discusso dalla Camera dei deputati nella prima fase dell'iter – viene integrata con il riferimento esplicito agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, come modificati dagli articoli 2 e 3 della proposta di legge. Per l'effetto, ai centri contro le discriminazioni potranno accedere – oltre ai soggetti già contemplati dall'articolo 105-quater del citato decreto-legge n. 34 del 2020 – anche le vittime dei reati previsti dall'articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale.
L'articolo 8, infine, dispone che l'ISTAT – nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali e sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) – effettui, con cadenza almeno triennale, una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione in relazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Tale rilevazione, che si andrebbe ad aggiungere a quelle già in essere relative alla discriminazione e alla violenza di genere, ha la finalità di consentire un'accurata verifica dell'applicazione della legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza, così come un adeguato monitoraggio delle politiche di prevenzione; essa dovrà altresì misurare le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

1. All'articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità,».

Art. 3.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205)

1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1-bis, alinea, le parole: «reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui all'articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del medesimo codice»;

2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies»;

3) al comma 1-quater:

3.1) le parole: «, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

3.2) dopo la parola: «giudice» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;

4) al comma 1-quinquies, le parole: «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale»;

5) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)

1. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

Art. 5.
(Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al primo periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e a contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
2-ter. All'attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

1. All'articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati previsti dall'articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale».

Art. 8.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

1. Ai fini della verifica dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio delle relative politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

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