XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 343
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CANDIANI, BOF, CARRÀ, CECCHETTI, ZOFFILI
Istituzione di una zona economica speciale nelle aree
della Lombardia confinanti con la Svizzera
Presentata il 14 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! – L'Italia è uno dei Paesi dell'Unione europea che maggiormente sta pagando il prezzo della crisi economico-finanziaria globale perdurante ormai dal 2009. Analogamente a quanto è accaduto in Grecia e in Spagna, anche l'Italia ha dovuto realizzare un intenso programma di tagli alla spesa indispensabili per evitare il default. È evidente che un programma di austerità per risultare efficace deve essere necessariamente accompagnato da misure che favoriscano la crescita economica, anche mediante la realizzazione di nuovi investimenti. In questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette zone economiche speciali (ZES).
Una ZES è una zona all'interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari. All'interno della ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente, e le aziende pagano tariffe più basse. L'idea alla base di una ZES è che essa può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica.
In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di ZES in diverse aree del Paese: appare necessario valorizzare, in particolare con sgravi fiscali per le nuove imprese, le zone di confine della regione Lombardia, che soffrono a causa di una crescente delocalizzazione in Svizzera (Canton Ticino) delle attività produttive situate nelle province di Varese e di Como, con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro.
L'istituzione di una ZES in Lombardia appare, dunque, la ricetta ideale per rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda. In altre parole, se si considerano i benefìci e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una zona franca, il saldo rimane di gran lunga favorevole in termini di maggiori introiti (anche fiscali) derivanti dall'incremento dell'indotto in conseguenza del rilancio delle attività d'impresa nelle zone di confine della Lombardia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge stabilisce procedure, condizioni e modalità per la realizzazione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree della regione Lombardia confinanti con la Svizzera, al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES medesima di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.
Art. 2.
(Istituzione e caratteristiche della ZES delle aree della regione Lombardia confinanti con la Svizzera)
1. È istituita una ZES nelle aree della regione Lombardia confinanti con la Svizzera.
2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n. 28; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Nella ZES di cui al comma 1 sono ammesse ai benefìci di cui all'articolo 3 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le aziende di servizi in genere.
4. Le imprese che si insediano nella ZES di cui al comma 1 operano nel rispetto della normativa dell'Unione europea e italiana, nonché delle previsioni del decreto di cui all'articolo 3, comma 5. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES medesima e assimilate alle nuove imprese, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3.
5. Le imprese comunque insediate nella ZES di cui al comma 1 beneficiano del regime di cui all'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di zone a burocrazia zero.
Art. 3.
(Regime fiscale)
1. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES di cui all'articolo 2 tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2026 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4:
a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione è estesa anche ai tre periodi di imposta successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI di cui alla lettera a), l'esenzione è estesa anche ai tre periodi di imposta successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale propria per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, del 50 per cento per i primi cinque anni e del 30 per cento per i tre anni successivi, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.
2. Nella ZES di cui all'articolo 2 le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati nell'ambito della ZES.
3. Alle imprese già presenti nella ZES di cui all'articolo 2 alla data della sua istituzione si applicano le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, lettere b) e d), e al comma 2 del presente articolo.
4. Il godimento delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo da parte delle imprese di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alle seguenti condizioni:
a) le imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefìci concessi;
b) almeno il 90 per cento del personale deve essere residente nella regione Lombardia;
c) l'ammontare complessivo delle agevolazioni fiscali non può superare il 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo.
6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 60.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.