XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 339
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ENRICO COSTA
Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati
Presentata il 14 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! – Il rapporto tra cittadino e giustizia, e dunque tra cittadino e ordinamento giudiziario, si fonda sugli ineludibili princìpi di fiducia e trasparenza. Come ogni altro ramo della pubblica amministrazione, è essenziale che anche nel comparto della giustizia prevalgano il merito, la competenza e la preparazione. Per conseguire pienamente gli obiettivi predetti, si rende necessario intervenire sulla disciplina attualmente vigente relativa agli illeciti disciplinari dei magistrati.
In materia di illeciti disciplinari, l'attuale normativa prevede, all'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa procedere all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o formi oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, ovvero ancora non rientri in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso.
Il provvedimento di archiviazione è comunicato solamente al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.
I dati che emergono in proposito devono far riflettere: ogni anno, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione riceve quasi 2.000 segnalazioni disciplinari; a fronte di ciò, ne archivia oltre il 90 per cento. Solo per il 5 per cento dei casi, invece, promuove l'azione disciplinare. Infine, appena l'1.4 per cento delle denunce si tramuta in condanna, essendo tra l'altro praticamente impossibile ottenere copia dei provvedimenti di archiviazione. In definitiva, la stragrande maggioranza delle segnalazioni che giungono al Procuratore generale vengono archiviate de plano, non risultando possibile – almeno nei fatti – conoscerne le motivazioni, considerata la scarsa ostensibilità dei provvedimenti.
Nel dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta di legge interviene sul decreto legislativo n. 109 del 2006, configurando una disciplina degli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni più aderente al dato oggettivo e meno passibile di interpretazioni ondivaghe.
Vengono abrogati il comma 2 dell'articolo 2, il quale prevede che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, nonché l'articolo 3-bis del richiamato decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di condotta disciplinare irrilevante, espungendo dall'ordinamento la previsione di non configurabilità dell'illecito disciplinare nei casi in cui i fatti siano di «scarsa rilevanza».
L'articolo 2, modificando l'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 2006, stabilisce inoltre che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non possa più procedere direttamente all'archiviazione, ma la debba chiedere al Consiglio superiore della magistratura il quale, ove accolga la richiesta, la dispone. Al fine di rispettare appieno il principio della trasparenza nell'agire della pubblica amministrazione, la medesima disposizione prevede che gli atti relativi all'archiviazione possano essere richiesti da chiunque vi abbia interesse e, in ogni caso, sempre dall'autore della denuncia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), la parola: «consapevole» è soppressa;
2) alla lettera d), le parole: «abitualmente o gravemente» sono soppresse;
3) alla lettera g), la parola: «inescusabile» è soppressa;
4) alla lettera h), la parola: «inescusabile» è soppressa;
5) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) il perseguimento di fini estranei ai doveri del magistrato e alla funzione giudiziaria»;
6) alla lettera m), le parole: «e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano leso diritti personali o»;
b) il comma 2 è abrogato.
2. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è abrogato.
Art. 2.
1. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «procede all'archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «chiede l'archiviazione al Consiglio superiore della magistratura che, se accoglie la richiesta, la dispone»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti relativi all'archiviazione possono essere richiesti da chiunque vi abbia interesse e comunque sempre dall'autore della denuncia».