PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 335
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato LOLLOBRIGIDA
Disposizioni in materia di impiego delle guardie particolari giurate
per servizi di protezione all'estero
Presentata il 13 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge riproduce il testo unificato adottato come testo base nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali delle abbinate proposte di legge C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani nella XVIII legislatura. Purtroppo, nonostante l'adozione, nello scorso mese di maggio, di un testo unificato largamente condiviso, la fine anticipata della legislatura ha impedito il seguito dell'esame del provvedimento e la sua approvazione.
La presentazione della proposta di legge nella scorsa legislatura muoveva dalla considerazione che il quadro economico e geopolitico richiede un sempre maggior impegno per condurre la lotta al terrorismo internazionale e per il mantenimento della pace e della stabilità, spesso in contesti di sicurezza degradata o del tutto inesistente. In questo frangente, poiché la mobilità geografica del personale delle imprese costituisce un elemento significativo ai fini della continuità operativa e dello sviluppo degli interessi aziendali, l'esposizione delle imprese ad atti di criminalità endemica o terroristica rappresenta un problema con un'elevata diffusione. In particolare, tali tipologie di rischi sono più frequenti per le imprese dei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.
Allo stesso tempo, le imprese che operano all'estero in Stati e in regioni a rischio hanno il dovere e la responsabilità di proteggere il proprio personale. Si tratta di quello che viene definito come «dovere di protezione» o «duty of care», riconosciuto dalla giurisprudenza e dal codice penale, che trova la sua applicazione sia nel territorio italiano che all'estero, nei confronti dei soggetti espatriati, dei soggetti impiegati in missioni e delle persone eventualmente a loro carico. Esso include sia i rischi insiti nell'ambiente lavorativo che quelli derivanti da fattori esterni, fra i quali rientrano i cosiddetti «rischi di security».
L'applicazione di norme di prevenzione nelle nazioni in cui la sensibilità verso la sicurezza individuale è inferiore impone alle imprese l'applicazione delle procedure di verifica e tutela, che sul territorio nazionale sono generalmente fornite dalle Forze dell'ordine o da altri corpi istituzionali. Tuttavia, in molti scenari esteri, il livello di sicurezza fornito dagli apparati governativi e dalle forze di polizia locali risulta in genere molto basso e insufficiente, con casi frequenti di corruzione, complicità e connivenza con i criminali e i terroristi.
In questo contesto, l'affidamento all'esterno dei servizi (outsourcing) e la privatizzazione della sicurezza all'estero sono diventate scelte quasi obbligate. Grandi società di sicurezza private – le Private military security companies (PMSCs) – americane e britanniche, ma anche francesi, israeliane, russe e sudafricane, costituite in massima parte da ex militari professionisti, da tempo ormai affiancano (e in qualche caso hanno persino sostituito) le Forze armate e di sicurezza governative internazionali e locali.
Di contro, non vi sono società italiane che operano in questo delicato e importante settore; pertanto, considerando che il sessanta per cento delle attività lavorative delle imprese italiane si svolge in tutto o in parte fuori dal territorio nazionale, la maggior parte delle imprese che operano all'estero è costretta a ricorrere a compagnie di Paesi stranieri, la cui legislazione nazionale prevede la figura professionale del security contractor quando si trovano in contesti ad alto rischio.
Si tratta di un settore in continua e crescente espansione: nel corso dell'ultimo decennio il mercato globale della sicurezza all'estero ha registrato, infatti, un incremento annuo costante e si stima un volume di affari in tutto il mondo pari a circa 250 miliardi di dollari.
Anche alla luce della mancata conclusione dell'iter delle succitate proposte di legge nella XVIII legislatura, continua a mancare una normativa specifica sulla materia, con l'unica parziale eccezione, recentemente prevista dalla legislazione italiana, data dal servizio di antipirateria marittima, svolto da istituti di vigilanza autorizzati, regolato dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
Per quanto esposto, si ritengono, infatti, maturi i tempi affinché sia permesso agli stessi istituti di vigilanza di fare un ulteriore passo in avanti consentendo alle imprese pubbliche e private italiane che operano in settori strategici in aree estere, dove la sicurezza non può essere garantita con lo strumento militare – in analogia a quanto già previsto nel campo della lotta alla pirateria marittima –, di provvedere alla propria sicurezza con risorse nazionali. Tale possibilità offrirebbe un vantaggio competitivo al «sistema Italia», rispondendo a molteplici e diverse esigenze.
In primo luogo, da un punto di vista prettamente economico, incoraggiare lo sviluppo di un mercato della sicurezza privata porterebbe nuove risorse all'erario grazie alla limitazione dell'uscita dallo Stato di ingenti risorse economiche utilizzate dalle nostre imprese di punta per pagare la sicurezza privata all'estero. In secondo luogo, uno sviluppo in tal senso permetterebbe l'impiego di quel personale che, già formato, troverebbe quale naturale sbocco professionale l'impiego in attività di sicurezza privata ad alta qualificazione.
Si precisa, a tale proposito, che a seguito della trasformazione delle Forze armate con l'adozione del modello professionale (legge n. 331 del 2000), oggi l'offerta del mercato della sicurezza privata vanta la presenza di ex militari la cui qualificazione è riconosciuta ai massimi livelli mondiali.
L'impiego di personale italiano costituirebbe, inoltre, una maggiore garanzia di controllo dei flussi informativi ai fini della protezione delle politiche e degli asset aziendali rispetto all'impiego di personale straniero. Il settore della sicurezza ha, infatti, forti legami con la tutela delle aree strategiche e della protezione degli interessi nazionali. In tale contesto, la contrapposizione fra l'interesse privato della società di sicurezza straniera e l'interesse della tutela della riservatezza degli interessi nazionali delle nostre imprese è un elemento della massima importanza che deve essere tenuto nella dovuta considerazione.
L'articolo 1 della presente proposta illustra la finalità delle norme proposte e il loro ambito di applicazione; gli articoli 2, 3 e 4 stabiliscono i requisiti dei quali dovranno essere in possesso le guardie giurate, il codice di condotta che le imprese di sicurezza privata dovranno rispettare e le modalità per l'approvazione del regolamento per lo svolgimento dei servizi di protezione. L'articolo 5 interviene in merito alla giurisdizione cui sono sottoposti gli operatori della sicurezza privata nell'esercizio dei propri compiti. L'articolo 6 disciplina il rilascio delle autorizzazioni relative all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi. L'articolo 7 disciplina gli obblighi di comunicazione con le autorità estere e nazionali posti in capo alle imprese di sicurezza privata, mentre l'articolo 8 fissa il divieto di svolgimento di attività di sostegno a operazioni militari all'estero. L'articolo 9 reca, infine, l'obbligo per il fornitore dei servizi di protezione dell'istituzione di un Centro di comunicazioni nell'area delle operazioni.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», e dagli articoli 249 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominato «regolamento per l'esecuzione», possono essere svolti anche al di fuori dei confini nazionali con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci, dei valori e degli impianti delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.
2. Le imprese incaricate dei servizi di vigilanza privata ai sensi del comma 1 devono avere attività di produzione e sede legale e fiscale in Italia.
Art. 2.
(Requisiti delle guardie giurate)
1. I servizi di protezione prestati dalle guardie giurate ai sensi dell'articolo 1 sono considerati a tutti gli effetti servizi di sicurezza sussidiaria.
2. In aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del testo unico, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione di cui all'articolo 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di licenza di porto di arma corta o di arma lunga per difesa personale;
b) aver superato i corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, disciplinati con apposito provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni, ovvero aver partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi; tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa;
c) essere in possesso della certificazione rilasciata in base al Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue che attesta la conoscenza di una lingua straniera, secondo il livello stabilito dall'accordo contrattuale, comunque non inferiore al livello B2.
Art. 3.
(Codice di condotta)
1. Le imprese di sicurezza privata devono aderire ai princìpi contenuti nel Documento di Montreux sui pertinenti obblighi giuridici e sulle buone prassi per gli Stati concernenti le operazioni condotte dalle società militari e di sicurezza private in situazioni di conflitto armato, adottato il 17 settembre 2008 e sottoscritto dall'Italia il 15 giugno 2009.
2. Alle imprese di sicurezza privata che svolgono la loro attività fuori del territorio nazionale non è consentito operare in subappalto con altre imprese di sicurezza privata nello Stato nel quale operano.
Art. 4.
(Regolamento di servizio)
1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D, annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 269 del 2010.
2. I regolamenti di servizio devono tenere conto delle seguenti prescrizioni:
a) il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza, nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati; il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario;
b) nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie giurate con maggior esperienza, a cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio;
c) l'uso delle armi deve essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio deve essere svolto.
Art. 5.
(Giurisdizione)
1. L'azienda che si avvale dei servizi di sicurezza privata ai sensi della presente legge è tenuta a stipulare una convenzione con le competenti autorità dello Stato in cui opera, che preveda il riconoscimento della giurisdizione nazionale italiana nei casi in cui si renda necessario perseguire gli operatori della sicurezza privata per comportamenti ritenuti illeciti o penalmente rilevanti.
2. In nessun caso può venire meno l'obbligo dell'azione penale da parte dello Stato italiano.
Art. 6.
(Armamento)
1. L'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, a fronte della presentazione di un'istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico, ovvero dal questore, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 110 del 1975.
2. Le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione ed esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero nel quale il servizio è svolto, possono utilizzare le armi comuni da sparo. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del testo unico e all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione.
3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Winchester, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.
Art. 7.
(Comunicazione con le autorità estere e nazionali)
1. Il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in occasione di ciascun servizio di protezione da svolgere senza l'impiego delle armi, comunica alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, l'elenco delle guardie giurate impiegate, i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto e le date presunte di inizio e di fine del servizio.
2. Qualora l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, a integrazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, deve altresì comunicare:
a) il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;
b) le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi;
c) la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.
3. Il legale rappresentante dell'impresa è, altresì, tenuto a informare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della difesa e gli altri dicasteri eventualmente interessati di ciascun servizio di protezione da svolgere.
4. Il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza è tenuto all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio di protezione, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale.
5. Una copia delle comunicazioni di cui al presente articolo è custodita presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza.
Art. 8.
(Divieto di svolgimento di attività di sostegno a operazioni militari all'estero)
1. È escluso lo svolgimento di attività di sostegno diretto o indiretto di operazioni militari, che restano di esclusiva competenza delle Forze armate dello Stato.
Art. 9.
(Centro di comunicazioni nell'area delle operazioni)
1. Il soggetto fornitore dei servizi di cui alla presente legge è tenuto ad istituire nell'area delle operazioni un centro di comunicazioni dotato di apparati tecnologici idonei ad assicurare una costante comunicazione tra gli operatori e il supervisore del servizio.
2. Le operazioni nell'area sono sottoposte alla supervisione di un responsabile con funzioni di senior security manager, secondo le modalità stabilite con disciplinare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in base alla norma UNI 10459:2017.