PDL 330

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 330

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GRIMALDI, FRATOIANNI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI

Modifiche al codice civile, alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, e altre disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso, di stato giuridico dei figli, di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero, nonché delega al Governo per l'adeguamento della legislazione vigente

Presentata il 13 ottobre 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge prende le mosse da un lungo e intenso lavoro di due associazioni LGBT+, «Famiglie Arcobaleno – Associazione genitori omosessuali» e «Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+», ma soprattutto nasce dall'urgenza e dal bisogno reale di tanti e tante che sono in attesa di un intervento legislativo che colmi le lacune del nostro sistema normativo e non lasci indietro nessuna realtà familiare, a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere di chi la compone.
Il «Rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali in Europa e Asia Centrale», redatto nel 2022 da ILGA Europe (cartello internazionale di organizzazioni non governative che raccoglie 700 soggetti in 54 Paesi di Europa e Asia centrale) e relativo al 2021, registra due macro-tendenze contrapposte: da un lato, c'è stata una crescita severa della retorica anti-LGBTQIA+ da parte di politici e altri leader, che ha alimentato un'ondata di violenza, come dimostra il numero dei crimini registrato in tutti i Paesi; dall'altro lato si è risposto a tali fatti, in numerosi Paesi e a livello europeo, affrontando l'esclusione e l'odio nei confronti delle persone LGBTQIA+.
Purtroppo, quasi tutti gli Stati membri dell'Unione non sono stati in grado di rispondere ai bisogni delle comunità LGBTQIA+ durante la pandemia e le organizzazioni della società civile hanno continuato a colmare le lacune in questo ambito, in particolare fornendo aiuto materiale e supporto psicologico.
Emerge in ogni caso dal rapporto ILGA che le retoriche e le leggi anti-LGBTQIA+, anche quando provengono dallo Stato stesso, non sono largamente condivise dall'opinione pubblica, come si evince da alcuni dati sull'Ungheria, la Serbia, la Romania, la Bulgaria. Al contempo, le organizzazioni e le corti internazionali e nazionali di molti Paesi sono intervenute a tutela delle persone LGBTQIA+.
Nella mappa elaborata da ILGA, l'Italia si colloca al trentatreesimo posto fra le 49 nazioni europee per quanto riguarda la tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+, con una percentuale del 25 per cento rispetto all'attuazione di tutte le politiche relative alla garanzia e alla promozione di tali diritti (su una media nell'Unione del 48 per cento), decisamente lontana dai risultati di Paesi come Belgio (72 per cento), Svezia e Norvegia (68 per cento), Francia (64 per cento), ma anche Spagna e Portogallo (62 per cento), Irlanda (53 per cento), Grecia (52 per cento) e Croazia (45 per cento).
Le politiche di riferimento riguardano l'eguaglianza e la non discriminazione rispetto ai diritti e ai servizi fondamentali, il riconoscimento dei diritti relativi alle famiglie, il contrasto ai crimini e ai discorsi di odio, il riconoscimento legale del genere, l'integrità fisica delle persone intersessuali, gli spazi nella società civile e il diritto d'asilo.
Per quanto riguarda la tutela dei diritti nell'ambito delle famiglie – tema oggetto della presente proposta di legge – la percentuale di adeguatezza della normativa italiana è ancora più bassa: il 17 per cento, che la pone al ventitreesimo posto fra i Paesi dell'Unione, laddove per esempio la Svezia e il Belgio raggiungono addirittura il 100 per cento, la Spagna e il Portogallo l'86 per cento, la Francia il 76 per cento, ma anche la Grecia il 33 per cento e l'Ungheria il 29 per cento. Nello specifico, si tratta delle politiche che riguardano: eguaglianza matrimoniale, unioni civili (con diritti equiparati o diversi rispetto al matrimonio), convivenza, adozione per le coppie omosessuali, adozione per il secondo genitore, riconoscimento automatico del secondo genitore, inseminazione medicalmente assistita (per coppie o per single), riconoscimento della genitorialità per persone trans.
Dal 5 giugno 2016 le coppie composte da persone dello stesso sesso possono accedere alle unioni civili, istituite con la legge 20 maggio 2016, n. 76, che garantisce la maggior parte dei diritti garantiti dal matrimonio, ma non fa alcun riferimento alla filiazione. L'Italia è stata uno degli ultimi Paesi dell'Europa occidentale ad approvare una legge sulle unioni civili, ma non dispone di una legge che istituisca il matrimonio egualitario.
La legge n. 76 del 2016 fornisce alle coppie conviventi, siano esse dello stesso sesso o di sesso opposto, alcuni diritti minimi, tuttavia il diritto/dovere alla responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori verso il loro figlio è stato rimosso all'ultimo dal testo della legge nel corso del dibattito parlamentare. Nonostante ciò, tale diritto è stato al centro di diverse sentenze giuridiche, inclusa una della Corte suprema di cassazione.
Analogamente, la legislazione italiana non prevede a oggi la possibilità di adottare bambini per single, coppie di persone dello stesso sesso e persone non legalmente sposate.
Per quanto riguarda la procreazione assistita, la legge di riferimento è la legge 19 febbraio 2004, n. 40, tra le più restrittive d'Europa e ampiamente criticata, fino alla bocciatura da parte della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge, nel punto in cui prevede che ci sia un «unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» di embrioni. Viola la Costituzione anche il comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. La Corte, infine, ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, inerente all'irrevocabilità del consenso della donna, e dei commi 1 e 4 dell'articolo 14. La legge contiene vari divieti; tra questi, il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita per i single, le coppie dello stesso sesso e le vedove e quello sulla gestazione per altri.
Il 9 marzo 2021, con le sentenze n. 32 e 33, la Corte costituzionale si è espressa su due importanti casi relativi al riconoscimento di bambini di coppie omogenitoriali. Nel primo si è trattato di una domanda di riconoscimento della madre non biologica in una coppia di donne, nel secondo di entrambi i padri di un bambino nato con gestazione per altri. La Corte ha invitato il Parlamento a legiferare urgentemente sugli oggetti in questione al fine di prevenire discriminazioni, specificando che «l'ordinamento deve garantire piena tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale».
Il 31 marzo dello stesso anno, la Corte di cassazione si è espressa con pronuncia n. 9006 sul caso di una coppia gay che aveva adottato un bambino negli Stati Uniti, sancendo che entrambi i genitori dovessero essere riconosciuti e il figlio potesse avere la cittadinanza italiana. La Corte ha affermato il principio secondo cui «non contrasta con i princìpi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione».
A partire da Torino, nel 2018, molti comuni hanno scelto di agire autonomamente, in mancanza di una legge nazionale che affrontasse la questione, consentendo la registrazione all'anagrafe di figli di coppie omogenitoriali e, dunque, riconoscendo la doppia genitorialità di tali coppie. A seguito di alcuni pronunciamenti di stampo contrario, molte città – tra cui la stessa Torino – hanno interrotto la pratica, lasciando tanti minori senza tutele e sottolineando così un evidente vulnus legislativo.
In Italia, secondo un'indagine del 2005 dell'Istituto superiore di sanità, si stima che ci siano circa 100.000 bambini che vivono con almeno un genitore omosessuale, anche se la rilevazione di questi dati è ostacolata dalla presenza di pregiudizi sociali che incidono negativamente sulla libertà e la serenità personale di dichiarare il proprio orientamento sessuale.
Alla luce di tutto ciò, la presente proposta di legge raccoglie le istanze portate avanti in tanti anni di battaglie giudiziarie, dal matrimonio egualitario al riconoscimento alla nascita di figli e figlie: battaglie che le famiglie con genitori «same sex» hanno dovuto condurre per vedere riconosciuti i diritti propri e quelli dei loro bambini e bambine, oggetto di una discriminazione del tutto ingiustificata e contraria ai princìpi costituzionali. Battaglie che tante amministrazioni hanno riconosciuto, colmando il vuoto di una normativa nazionale ed esponendosi a sanzioni e ripercussioni.
L'approvazione in via definitiva della presente proposta di legge consentirebbe a questo Parlamento di porsi dalla parte giusta della storia riconoscendo a tutte e tutti pari dignità davanti alla legge.
La proposta di legge affronta pertanto quattro temi fondamentali:

matrimonio egualitario;

riconoscimento alla nascita per i figli e le figlie di coppie dello stesso sesso;

accesso alle adozioni per single – a prescindere da orientamento sessuale e identità di genere – e coppie dello stesso sesso;

accesso ai percorsi di procreazione medicalmente assistita per donne single e coppie di donne.

Il testo della proposta di legge consta di 9 articoli che riguardano i seguenti punti: modifiche al codice civile in materia di matrimonio; modifiche alla legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita; modifiche alla legge sul diritto internazionale privato; modifiche alla legge sulle adozioni; delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni vigenti; «abolizione» delle unioni civili, con «ultrattività» delle unioni civili già costituite, ma con modifiche all'attuale disciplina.
L'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge, individuate nella disciplina del diritto alla vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso, dello stato giuridico di figli e figlie, dell'accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero nonché del riconoscimento ai figli con genitori dello stesso sesso dello stesso stato giuridico e del godimento dei medesimi diritti dei figli di genitori di sesso diverso.
L'articolo 2 introduce diverse modifiche al codice civile in materia di matrimonio riguardanti, in particolare, le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, la forma della celebrazione, le dichiarazioni degli sposi e delle spose, oltre al necessario adeguamento linguistico.
L'articolo 3 introduce le seguenti modifiche alla legge n. 40 del 2004:

viene modificata la definizione normativa della condizione di sterilità o di infertilità, consentendo il ricorso alla procreazione medicalmente assistita anche quando la condizione di sterilità o di infertilità di coppia derivi dalla coincidenza di sesso nella coppia formata da due donne o quando sia manifestata la volontà della donna di stato libero di accedervi individualmente;

vengono introdotte modifiche di raccordo con la vigente disciplina del consenso informato e modifiche agli articoli 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 con un richiamo anche alle coppie unite civilmente e alla procreazione medicalmente assistita compiuta all'estero al fine di precludere le cosiddette «azioni di stato» («disconoscimento di paternità» e «impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità») a chi ha prestato il consenso alla procreazione medicalmente assistita, nonché al figlio/alla figlia e agli altri soggetti che ne sarebbero legittimati secondo le attuali disposizioni di legge;

vi è infine una previsione specifica per il caso di impiego di gamete proveniente da una delle parti della coppia (tecnica cosiddetta «ROPA»).

L'articolo 4 modifica alcuni aspetti della legge 31 maggio 1995, n. 218, in materia di diritto internazionale privato per la tutela dei bambini e delle bambine nati all'estero a seguito di gestazione per altri e per altre, prevedendo la trascrizione immediata e il riconoscimento automatico del rapporto con il genitore/la genitrice d'intenzione, con contestuale trasmissione degli atti al pubblico ministero per la verifica della conformità del riconoscimento all'interesse del bambino/della bambina.
L'articolo 5 apporta modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo che l'adozione sia consentita alle coppie coniugate, alle coppie unite civilmente, alle coppie di persone conviventi e a persone single. Si prevede inoltre che in «casi particolari» l'adozione potrà essere disposta anche in assenza del consenso di chi è già legalmente genitore/genitrice, nel caso in cui l'adozione risponda all'interesse della persona minorenne, offrendo così tutela soprattutto nei casi di separazioni conflittuali, impedendo strumentalizzazioni, rinviando, per quanto compatibile, alla disciplina del «rifiuto del consenso al riconoscimento» contenuta nel codice civile (ricorso al giudice, anche per provvedimenti provvisori e urgenti).
L'articolo 6 contiene una delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni vigenti, anche per assicurare medesimi diritti a figli e figlie, per l'adeguamento delle formule ministeriali.
Al fine di tutelare immediatamente i bambini e le bambine l'articolo 7 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dell'interno adotti con proprio decreto le formule e i modelli necessari a consentire l'applicazione delle nuove norme nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6. Il medesimo articolo prevede anche l'applicazione delle norme sul «riconoscimento alla nascita» anche a bambini e a bambine già adottate con «stepchild adoption»; viene prevista infine l'«abolizione» delle unioni civili e l'ultrattività, ma con modifiche, di quelle già costituite. Viene disciplinata l'eventuale celebrazione matrimoniale per persone già unite civilmente.
L'articolo 8 prevede l'abrogazione delle disposizioni sullo scioglimento del matrimonio per il caso in cui intervenga sentenza di affermazione di genere di un coniuge/di una coniuge e introduce modifiche alla cosiddetta «clausola di equivalenza» della legge n. 76 del 2016, così da consentire anche alle parti che si sono unite civilmente l'applicazione delle nuove norme sul riconoscimento dei figli e delle figlie, nonché quelle in tema di adozione. Viene eliminata la «conversione automatica» in unione civile del matrimonio oggi prevista per il caso di affermazione di genere di un coniuge/una coniuge, così come viene eliminato il cosiddetto «downgrading» in unione civile del matrimonio contratto all'estero.
L'articolo 9 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione, nonché degli articoli 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, la presente legge disciplina il diritto alla vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e lo stato giuridico dei figli nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, nonché l'accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero.
2. La presente legge riconosce ai figli con genitori dello stesso sesso lo stesso stato giuridico e il godimento dei medesimi diritti dei figli di genitori di sesso diverso.

Art. 2.
(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84:

1) al primo comma è premesso il seguente:

«Possono contrarre matrimonio due persone di sesso diverso o dello stesso sesso»;

2) al sesto comma, le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soggetti ed età»;

b) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «rispettivamente in marito e in moglie» sono inserite le seguenti: «oppure, nel caso di due persone dello stesso sesso, reciprocamente come coniugi»;

c) all'articolo 108, primo comma, le parole: «rispettivamente in marito e in moglie» sono inserite le seguenti: «oppure, nel caso di due persone dello stesso sesso, reciprocamente come coniugi»;

d) all'articolo 143, primo comma, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi»;

e) all'articolo 294, secondo comma, dopo le parole: «marito e moglie» sono aggiunte le seguenti: «o coniugi».

2. Le norme riferite al «coniuge», ai «coniugi», al «marito» o alla «moglie», anche se individuati con termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ai coniugi uniti nel matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito altresì quando la condizione di sterilità o di infertilità di coppia derivi dalla coincidenza di sesso nella coppia formata da due donne o quando sia manifestata la volontà della donna di stato libero di accedere individualmente alla procreazione medicalmente assistita»;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Il ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, il ricorso»;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» sono sostituite dalle seguenti: «le coppie formate da persone di sesso diverso ovvero da due donne, in età potenzialmente fertile, entrambe maggiorenni e viventi, nonché la donna di stato libero maggiorenne e in età potenzialmente fertile»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «Alla coppia» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti di cui all'articolo 5»;

2) al comma 2, le parole: «Alla coppia» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti di cui all'articolo 5»;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto, congiuntamente nel caso di accesso da parte di una coppia, al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e, al terzo periodo, le parole: «dal presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5»;

4) al comma 4, le parole: «alla coppia» sono soppresse;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «della coppia che ha» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che hanno»;

f) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora una coppia di donne o di persone di sesso diverso ricorra, in Italia o all'estero, a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge, la parte unita civilmente o il convivente, il cui consenso sia stato espresso ai sensi dell'articolo 6 ovvero sia ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l'azione di cui all'articolo 243-bis né l'impugnazione di cui all'articolo 263 del codice civile, che restano in questo caso precluse anche al figlio e agli altri soggetti che ne avrebbero legittimazione secondo il codice civile»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore o la donatrice di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di ricorso a gamete proveniente da una delle parti della coppia»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di disconoscimento e dell'anonimato della madre»;

g) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in violazione dell'articolo 4, comma 1, o dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro».

2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro della salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, come modificato dal comma 1 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia e del Ministro della salute 16 dicembre 2004, n. 336, le modifiche necessarie ad adeguarne il contenuto alle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al decreto del Ministro della salute 4 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 2004, le modifiche necessarie ad adeguarne il contenuto alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-bis. – (Atti, sentenze e provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità)1. La sentenza, l'atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile. L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero.
2. L'autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento all'interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso»;

b) all'articolo 64, comma 1, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis, la sentenza»;

c) all'articolo 65, comma 1, la parola: «Hanno» è sostituita dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis, hanno».

Art. 5.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'adozione è consentita individualmente a persone di stato libero, nonché ai conviventi purché la convivenza duri da almeno tre anni, ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e alle parti dell'unione civile costituita da almeno tre anni»;

b) all'articolo 46, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'assenso del genitore non può essere rifiutato se l'adozione risponde all'interesse del minore, anche considerato il legame instauratosi tra questi e l'adottante. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 250, quarto comma, del codice civile».

Art. 6.
(Delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni vigenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge delle norme del codice civile, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) aggiungere, ove necessario, il riferimento all'eventuale identità di sesso dei coniugi nelle disposizioni che si riferiscono al marito e alla moglie;

b) aggiungere, ove necessario, il riferimento all'eventuale identità di sesso dei genitori nelle disposizioni che si riferiscono al padre o alla madre ovvero a entrambi congiuntamente;

c) assicurare in ogni caso ai nati in una coppia di genitori dello stesso sesso lo stato giuridico e i medesimi diritti e doveri riconosciuti ai figli di genitori di sesso diverso;

d) prevedere che il Ministro dell'interno adotti con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, le formule e i modelli necessari a consentire la formazione degli atti dello stato civile in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge e che, in caso di mancata o tardiva adozione del decreto, gli ufficiali dello stato civile possano comunque procedere alla formazione di tali atti;

e) prevedere che, per tutto quanto non espressamente previsto, le disposizioni in materia di matrimonio e filiazione, ovunque contenute nell'ordinamento, si applichino indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di esso siano espressi, entro due mesi dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

Art. 7.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta con proprio decreto le formule e i modelli necessari a consentire l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, o in caso di sua mancata o tardiva adozione, l'ufficiale dello stato civile è comunque autorizzato a formare gli atti di nascita e le annotazioni ovvero a ricevere le dichiarazioni conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, se del caso manualmente.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, le disposizioni relative al matrimonio e alla filiazione, ovunque contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora nei loro confronti sia intervenuta sentenza di adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184. In tale caso, l'ufficiale di stato civile annota a margine dell'atto di nascita la dichiarazione di riconoscimento o il provvedimento giudiziale conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, ovvero la sentenza di riconoscimento dell'atto o provvedimento straniero di cui all'articolo 67-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono più costituirsi unioni civili ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra persone dello stesso sesso.
6. Le parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso già costituita ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero trascritta ai sensi dell'articolo 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218, possono contrarre matrimonio mediante celebrazione o, se lo richiedano, mera dichiarazione congiunta avanti all'ufficiale di stato civile. La stessa può anche essere trasmessa con sottoscrizioni autenticate da un pubblico ufficiale. Ricevuta la dichiarazione di cui ai periodi precedenti, l'ufficiale di stato civile procede senza indugio alle corrispondenti trascrizioni e annotazioni. In mancanza della celebrazione o della dichiarazione congiunta di cui al presente comma, all'unione civile continua ad applicarsi la legge 20 maggio 2016, n. 76, salvo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 8.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 3, lettera g), della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) l'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, limitatamente al secondo e al terzo periodo;

c) l'articolo 1, commi 20, limitatamente al secondo e al terzo periodo, e 27, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

d) l'articolo 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

torna su