PDL 329

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 329

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GADDA

Disciplina dell'ippicoltura

Presentata il 13 ottobre 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'allevamento degli equidi e, in particolare, dei cavalli, considerate tutte le sue diverse modalità e finalità, è stato caratterizzato, negli ultimi decenni, da una forte contrazione produttiva e di mercato. Ciò nonostante, le imprese del comparto hanno reagito alle diverse crisi che si sono succedute sviluppando attività correlate all'allevamento stesso, e modernizzandosi anche investendo ingenti capitali. Dal punto di vista occupazionale, uno studio congiunto della Confagricoltura Veneto e della CGIA di Mestre, presentato nel 2019 e condotto sulla base dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalla società INFOCAMERE, ha stimato la presenza nel territorio nazionale di circa 35.000 aziende agricole di allevamento di equidi, di un numero da 8.000 a 10.000 addetti all'allevamento, artieri e stallieri, di quasi 1.200 medici veterinari professionisti che si occupano di zootecnia e di cavalli da equitazione e di 480 tra guidatori di cavalli al trotto, al galoppo e fantini. Occorre, altresì, considerare l'indotto economico diretto e indiretto generato soprattutto dal comparto del cavallo, relativamente ad abbigliamento, accessori, mezzi di trasporto, professioni artigiane che si occupano dell'arte della ferratura, controllori zootecnici, informatici, amministrativi, genetisti e tecnici di laboratorio, allenatori, istruttori e giudici di gara, nonché personale addetto ad altre attività. È inoltre utile considerare i circa 125.000 proprietari di cavalli, i quasi 100.000 atleti tesserati con la Federazione italiana sport equestri (FISE) e i 28.800 atleti tesserati con la Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC – ANTE). In conclusione, si stima che gli operatori del settore ippico, compreso tutto l'indotto, siano tra 40.000 e 50.000.
Nel complesso, nonostante la rilevanza economica, occupazionale e sociale del settore, caratterizzato peraltro da una sempre maggiore competizione internazionale, il quadro legislativo nazionale non risulta pienamente coerente e adeguato agli sviluppi normativi registrati anche a livello dell'Unione europea.
La presente proposta di legge, pertanto, si prefigge l'obiettivo di consentire, attraverso la definizione di un nuovo e adeguato contesto normativo, lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, con particolare riferimento all'allevamento dei cavalli. La legislazione europea è intervenuta sul settore attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici. Il legislatore nazionale, dopo il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (articolo 9), che ai fini della qualificazione di imprenditore agricolo richiede, comunque, una connessione con l'azienda agricola, con il successivo decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha sostituito l'articolo 2135 del codice civile ampliando il concetto di allevamento di animali, con riferimento al ciclo biologico o ad una sua parte e senza la necessità di utilizzo del fondo agricolo. Benché sia intervenuta una definizione più ampia di allevamento, il comparto ippico non ha beneficiato delle ricadute attese e ancora permangono diversi problemi che non ne consentono il rilancio. Ad esempio, non è garantito l'accesso di tutte le imprese del settore degli equidi ai piani regionali di sviluppo, in quanto si sono privilegiati gli allevamenti per la produzione di carne, escludendo quelli degli equidi da vita. In generale, la legislazione legata al comparto degli equidi è penalizzata da una grande frammentazione e risulta diversificata e disomogenea per quanto concerne gli ambiti fiscale, previdenziale e amministrativo. Nella prassi si riscontrano anche difficoltà di inquadramento, ad esempio per le aziende agrituristiche che ricorrono all'attività del turismo equestre e per le associazioni sportive dilettantistiche, che gestiscono una parte importante della filiera. Anche dal punto di vista della legislazione in materia amministrativa si possono rinvenire disposizioni non coerenti dal punto di vista urbanistico e ambientale, ad esempio nella gestione dei reflui.
Nel complesso, la filiera dell'allevamento degli equidi si è sviluppata senza un adeguato e complessivo inquadramento nel settore agricolo e mancano, inoltre, efficienti strumenti di promozione per il rilancio dell'allevamento del cavallo in Italia, diversamente da quanto avviene, ad esempio, in altri Stati appartenenti all'Unione europea. Tale frammentazione si riflette anche nella definizione di banche di dati univoche sulla consistenza e, quindi, sull'importanza economica dell'allevamento degli equidi nel nostro Paese. In particolare, si possono indicare alcuni macro-settori: gli allevamenti finalizzati alla produzione di cavalli da vita, gli allevamenti finalizzati alla produzione di carne, l'ippica, l'equitazione e l'hobbysmo a qualsiasi titolo.
L'anagrafe equina è stata istituita dall'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che aveva affidato all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE, poi soppressa e le cui funzioni sono state affidate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) la sua organizzazione e gestione; l'anagrafe è regolamentata dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2011, che ne definisce le procedure operative.
Dal 25 marzo 2015, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata istituita la Banca dati degli equidi (BDE), nella quale sono censiti tutti i cavalli presenti nel territorio nazionale. La BDE rappresenta, quindi, la banca di dati di riferimento per il comparto e la fonte informativa primaria alla quale devono ricorrere tutti i soggetti interessati. Successivamente, la legge 20 novembre 2017, n. 167, con l'articolo 13, rubricato «Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262», ha affidato al Ministero della salute l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi, abrogando le norme che la ponevano sotto il controllo dell'UNIRE. La nuova normativa ha adeguato l'ordinamento nazionale ai regolamenti europei sull'identificazione degli equidi e ha riunito sotto un'unica regia tutte le anagrafi animali, ai fini della tutela della sanità e del benessere degli animali e dei relativi aspetti di salute pubblica e di sicurezza alimentare. La nuova anagrafe degli equidi, intesa come sistema di identificazione e registrazione, denominato «sistema I&R», è stata disciplinata dal decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 21 dicembre 2021, ed è attualmente in una fase di importazione e di verifica dei dati in essa contenuti, finalizzata a corrispondere pienamente alle esigenze di tracciabilità e di identificazione degli animali. Attualmente, la BDE – gestita dall'Associazione provinciale allevatori, dall'Associazione regionale allevatori e dall'Associazione italiana allevatori – censisce 526.201 capi equidi. Secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, in Italia risultano 441.392 equidi, di cui 365.414 cavalli, 75.978 altri equini (asini, muli, bardotti), ripartiti tra Nord (177.906), Centro (110.041) e Sud (153.445). Le regioni più rappresentate nel settore sono la Lombardia (58.750), il Lazio (51.032), la Sicilia (44.404), la Toscana (33.733), il Piemonte (36.965), l'Emilia Romagna (31.748) e il Veneto (24.653).

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina dell'ippicoltura)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata.
2. Le attività di cui al comma 1 si intendono applicabili a tutti gli equidi, siano essi destinati (DPA) o non destinati (non DPA) alla produzione di alimenti per il consumo umano. In entrambi i casi le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento, svolte in forma imprenditoriale, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile, in quanto dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria per il ciclo stesso.
3. Alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo.
4. Si intendono attività connesse all'attività di ippicoltura, ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile quelle esercitate dall'imprenditore agricolo in modo non prevalente e che riguardino:

a) l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione;

b) la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli;

c) la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre;

d) la gestione di scuole di equitazione o l'utilizzo dell'equide per scopi sociali e d'ippoterapia;

e) la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere;

f) la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie;

g) lo svolgimento delle attività di mascalcia.

5. Qualora le attività di cui al comma 3 siano svolte a favore di terzi, ai redditi dalle stesse derivanti si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA è allineata allo scaglione di imposta agevolata al 5,5 per cento.
7. Agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano una delle attività di cui al comma 2.
8. È vietato destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

Art. 2.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

torna su