PDL 2420-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2420-A


DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 maggio 2025 (v. stampato Senato n. 1445)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

dal ministro dell'istruzione e del merito
( VALDITARA )

dal ministro per gli affari europei, il pnrr e le politiche di coesione
( FOTI )

e dal ministro del turismo
( GARNERO SANTANCHÈ )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 maggio 2025

(Relatore: SASSO )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione economica), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2420. La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 28 maggio 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2420.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2420 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 26 articoli, per un totale di 51 commi; esso appare riconducibile a due generali esigenze: la prima relativa alla tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), esigenza che, testo originario del decreto, trova declinazione solo con riferimento alle scadenze del PNRR relative al settore scolastico; la seconda invece di intervenire nel settore scolastico, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 4 finalità: 1) assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; 2) prevedere disposizioni in materia di parità scolastica; 3) garantire, per l'anno scolastico 2025/2026, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie; 4) prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile; il provvedimento appare quindi qualificabile come «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 3, comma 2-bis (contributi ai comuni per investimenti infrastrutturali «piccole opere»), dell'articolo 4-bis (procedure sugli animali a fini scientifici o educativi) e dell'articolo 3-novies (in tema di abilitazione scientifica nazionale in ambito universitario);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 51 commi, 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 regolamento di delegificazione, 7 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 marzo 2025, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a dieci giorni di distanza, il 7 aprile 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 1, relativo all'attuazione della riforma 1.1. della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, in tema di istituti tecnici, si inserisce in un contesto normativo peculiare, di cui si fornisce una breve ricostruzione: l'attuazione della riforma è stata avviata con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale prevede il riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, incidendo sul quadro vigente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010; il regolamento attuativo della citata disposizione legislativa non è stato tuttavia ancora adottato; di esso, infatti, secondo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 91 del 7 agosto 2024, è stato approvato uno schema preliminare, che tuttavia non è stato trasmesso al Parlamento per il prescritto parere da parte delle Commissioni competenti; allo scadere del termine previsto dal PNRR per la sua adozione definitiva è entrato in vigore il decreto-legge n. 208 del 2024, il cui articolo 9, introducendo nel menzionato articolo 26 il nuovo comma 4-bis, ha disposto che per l'anno scolastico 2025/2026 il regolamento di riordino venisse sostituito da un decreto ministeriale, così derogando, seppur in modo implicito, all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, come rilevato nel parere del Comitato per la legislazione reso nella seduta del 15 gennaio 2024 sul menzionato decreto-legge n. 208; tale decisione, come si evince dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge n. 208, era dovuta al fatto che «non era stato possibile completare l'iter di emanazione del regolamento attuativo […] entro il termine previsto del 31 dicembre 2024»; il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in esame è il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024, il quale individua le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 26; così ricostruito il contesto normativo, l'articolo 1, comma 1, alle lettere a) e b), del provvedimento in esame interviene nuovamente sul decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sopprimendo il riferimento ai due decreti ministeriali ancora mancanti per il completamento dell'attuazione della riforma e disponendo che, ai fini dell'attuazione del menzionato articolo 26, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente (cosiddetto PECUP) di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter; ciò premesso, la peculiare genesi della disposizione in esame sembra confermare un profilo problematico più volte emerso nel corso delle audizioni dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa, ossia il cosiddetto fenomeno della «fuga dal regolamento», a causa del procedimento più complesso e meno rapido di adozione della fonte secondaria rispetto a quello caratterizza altri strumenti secondari atipici ovvero la decretazione d'urgenza; per tale ragione, come emerge anche dal contesto normativo su cui interviene la disposizione in esame, al posto dei regolamenti tipizzati dalla legge vengono utilizzate altre fonti subordinate atipiche oppure nuovi decreti-legge;

l'articolo 1, al comma 2, demanda il riordino della disciplina degli istituti tecnici a un regolamento di delegificazione su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; in proposito, posto che l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dalla disposizione in esame, prevede che l'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo in materie non coperte da riserva assoluta di legge è funzionalmente condizionata alla previa determinazione delle norme generali regolatrici della materia, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'opportunità di individuare le norme regolatrici della materia che specifichino le modalità con le quali si provvederà al riordino degli istituti tecnici; si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;

l'articolo 3-octies, intervenendo sull'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, dispone che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR può essere autorizzata, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo dell'intervento; rilevato che l'attestazione dell'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR costituiscono condizioni già contemplate dal precedente comma dell'articolo novellato, la norma in esame potrebbe essere approfondita disponendo un più efficace coordinamento con la richiamata disposizione;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 1, comma 2, con riferimento all'individuazione delle norme regolatrici della materia;

l'articolo 3-octies, disponendo un più efficace coordinamento con l'articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2024.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2420, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, approvato dal Senato;

rilevato che:

durante l'esame presso il Senato, il provvedimento è stato significativamente modificato, passando dagli 11 articoli del testo iniziale ai 27 attuali;

il provvedimento, nel testo licenziato dal Senato, reca disposizioni in materia di: definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento dei nuovi percorsi di istruzione tecnica e modalità di rilascio da parte degli istituti tecnici della certificazione delle competenze acquisite; introduzione dei nuovi istituti contrattuali degli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica; disposizioni in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente; incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato; edilizia scolastica; sviluppo delle competenze digitali nelle scuole; flessibilità riconosciuta ai soggetti attuatori e alle amministrazioni titolari in presenza di disallineamenti o incoerenze rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario stabilito e anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori; assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese; disposizioni relative alla tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025; riforma delle guide turistiche; differimento del termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi; parità scolastica; incremento dello stanziamento per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo; utilizzo della Carta del docente; conferimento in via straordinaria di incarichi temporanei per l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie; stanziamento di risorse per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile; disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali; disciplina della nomina del direttore generale dell'INVALSI; personale della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale; stanziamento di risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), disposta nell'ambito del Piano Mattei; mobilità interregionale dei dirigenti scolastici;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione) e sistema tributario e contabile dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2420, approvato dal Senato, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2025, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attivazione delle formule contrattuali a tempo determinato finalizzate al conferimento degli incarichi di ricerca disciplinati dagli articoli 22-bis e 22-ter della legge n. 240 del 2010, introdotti dall'articolo 1-bis del decreto-legge in esame, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca vi provvederanno nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, fermi restando i limiti previsti, per entrambe le tipologie di incarico, dal comma 10 dell'articolo 22-ter della legge n. 240 del 2010, introdotto dal richiamato articolo 1-bis;

come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, aggiornato all'atto del passaggio del provvedimento stesso tra i due rami del Parlamento, la riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico disposta dall'articolo 2-bis, comma 1, e dall'articolo 9-quater, comma 2, assicura la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri ai quali la medesima riduzione provvede, al netto degli effetti riflessi delle medesime disposizioni in termini di maggiori entrate tributarie e contributive;

il medesimo Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis e 9-quater, comma 2, del provvedimento in esame e le riduzioni complessivamente disposte non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, che reca, allo stato, disponibilità pari a circa 47 milioni di euro per l'anno 2025 e 64 milioni di euro per l'anno 2026, che non risultano destinate ad altre finalità, in quanto ancora in attesa di specifica finalizzazione normativa;

l'incremento delle risorse destinate al finanziamento della misura del PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», operato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, mediante utilizzo delle risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito espressamente indicati dalla predetta disposizione, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di tali misure e le rimodulazioni delle risorse assegnate ai predetti interventi non sono suscettibili di determinare effetti sugli andamenti di spesa già scontati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, ai sensi della quale le eventuali risorse che dovessero residuare all'esito del nuovo bando per la realizzazione di asili nido possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi, si riferisce agli interventi del medesimo Piano in materia di istruzione;

le disposizioni di cui all'articolo 3-bis sono volte a circoscrivere ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL gli interventi in relazione ai quali lo Stato è chiamato a corrispondere al medesimo Istituto i canoni di locazione;

i controlli a campione del Ministero dell'istruzione e del merito sulle attività di edilizia scolastica, di cui all'articolo 3-sexies, potranno essere realizzati dal medesimo Dicastero nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le risorse destinate al finanziamento dell'esonero contributivo per l'assunzione di ricercatori nel triennio 2024-2026, previsto dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, come sostituito dall'articolo 3-septies del provvedimento in esame, possono essere utilizzate per le finalità previste da tale ultima disposizione;

le modalità di riconoscimento del credito di imposta previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, come modificato dall'articolo 3-septies del provvedimento in esame, saranno definite dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 3 del medesimo articolo 26, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinerà la relativa procedura concessoria assicurando il rispetto del limite delle risorse allo scopo destinate dal PNRR e valutando in tale ambito la disciplina di eventuali meccanismi di revoca del beneficio;

il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, le cui risorse sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, capoverso comma 5-ter, del provvedimento in esame, nonché a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-bis, del medesimo provvedimento, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame, e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

le disposizioni di cui all'articolo 8, che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di risorse iscritte nel Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per un importo pari a 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2025, al fine di definire percorsi di formazione e informazione in materia di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, non sono suscettibili di determinare variazioni nella dinamica delle spese previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo;

i maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dall'articolo 9, comma 1, sono riferibili alla circostanza che, per effetto delle predette novelle, la procedura concorsuale del Ministero dell'istruzione e del merito prevista dall'articolo 1, comma 568, della legge n. 207 del 2024, alla quale dovrebbe prendere parte una platea di candidati quantificata in 55.000 unità, sarà svolta a livello territoriale e, pertanto, sono riconducibili essenzialmente ai maggiori costi relativi all'organizzazione e alla gestione della prova scritta, ai quali si provvederà nei limiti della spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 9;

dall'applicazione al direttore generale dell'INVALSI del trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, prevista dall'articolo 9-bis del provvedimento in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto a legislazione vigente il trattamento economico riconosciuto al medesimo direttore generale è in linea con quello previsto per un dirigente di livello generale, considerato al riguardo che, dai dati del Conto annuale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'anno 2024 risulta un trattamento lordo riconosciuto al dipendente pari a 158.179 euro;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9-quater, comma 1, è stata effettuata considerando il riconoscimento al dirigente di livello non generale assegnato alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, di cui all'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, di un trattamento economico complessivo, comprensivo dello stipendio, della parte fissa e della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, pari a 130.513,11 euro, con l'applicazione a tale cifra degli aumenti del 5,78 per cento e del 5,40 per cento previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente, per il triennio 2022-2024 e per il triennio 2025-2027, nonché considerando per l'anno 2025 il riconoscimento di un rateo pari a sei mensilità;

all'eventuale assegnazione alla predetta Struttura tecnica di personale scolastico, ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo articolo 9-quater, comma 1, lettera a), si provvederà nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998, che già prevede la possibilità di assegnazione presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all'autonomia scolastica;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-bis, che prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2025, delle somme corrisposte a titolo di borse di studio da soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy, è stata effettuata stimando un ammontare complessivo delle borse di studio interessate dalla predetta esenzione pari a circa 35,5 milioni di euro annui, applicando una aliquota marginale media del 23 per cento, ipotizzando, a fini prudenziali, una quota di esclusione dal versamento dell'imposta, dovuta alla no tax area, pari al 30 per cento, nonché considerando i conseguenti effetti sul gettito delle addizionali regionali e comunali;

la riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, finalizzata alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-bis, si riferisce esclusivamente alle risorse di cui al predetto articolo 1 della legge n. 440 del 1997 destinate a spese di funzionamento e, pertanto, determina identici effetti sui saldi di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2420, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge reca misure relative all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR mirante in particolare ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano Nazionale «Industria 4.0»;

considerato che l'articolo 3-septies del decreto-legge interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sostituendo la normativa attuativa di tale investimento in particolare in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese;

apprezzato quanto recato all'articolo 4 del decreto-legge che detta disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla misura M1C3, Riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche» del PNRR;

preso altresì atto che il decreto-legge all'articolo 10, comma 1, rinnova, anche per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa, pari ad 1 milione di euro annui, per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), disposta nell'ambito del Piano Mattei,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2420, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, approvato dal Senato;

preso atto che l'articolo 1-bis introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, inserendo gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge n. 240 del 2010;

preso atto inoltre delle modifiche alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame;

rilevato che l'articolo 2-bis dispone, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato relativo al personale dell'Area V della dirigenza;

considerato inoltre che l'articolo 9 modifica la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, prevedendo lo svolgimento del concorso su base territoriale e il supporto della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per l'espletamento della procedura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 2420, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

considerato che il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, in particolare nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1, rafforzando la capacità del sistema educativo e formativo di rispondere efficacemente alle sfide della transizione digitale, della modernizzazione dell'istruzione tecnica e professionale, del reclutamento del personale e del potenziamento dell'equità e dell'inclusione educativa;

considerato altresì che le misure previste risultano coerenti con gli impegni assunti dallo Stato italiano nell'ambito del PNRR e con gli obiettivi strategici dell'Unione europea, inclusi quelli dello Spazio europeo dell'istruzione e delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale, nonché con le priorità in materia di innovazione, coesione sociale e rafforzamento della pubblica amministrazione;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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