PDL 2330

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2330


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CALDERONE, PITTALIS, ENRICO COSTA, BELLOMO, PATRIARCA, GENTILE

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione

Presentata il 28 marzo 2025

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Onorevoli Colleghi! – Sono passati 35 anni da quel venerdì 17 giugno 1983 in cui i carabinieri di Roma misero le manette ai polsi di un uomo innocente: Enzo Tortora. Nulla più della sua espressione incredula e stordita al momento dell'arresto può essere considerata il simbolo di tutte le vittime degli errori giudiziari. Da allora è cambiato ben poco. Ancora oggi ci sono troppe sentenze orfane di verità e troppi innocenti finiscono in carcere: ultimo eclatante caso, quello di Beniamino Zuncheddu che, dopo 33 anni di detenzione, è stato riconosciuto non colpevole «per non avere commesso il fatto» dalla Corte di appello di Roma nell'ambito del processo di revisione che ne ha revocato la condanna all'ergastolo. In mezzo, centinaia di vite di innocenti spezzate, distrutte per «non aver commesso il fatto».
Lo Stato italiano esborsa quasi un miliardo di euro tra indennizzi e risarcimenti a favore delle vittime di ingiusta detenzione e di errori giudiziari, che tra il 1991 ed il 31 dicembre 2022 sono state 30.778, poco più di 961 all'anno.
Tuttavia, il vero costo di tale scorretto esercizio della funzione giurisdizionale, sia nell'ambito delle ingiuste detenzioni sia in riferimento agli errori giudiziari, non si limita a quello puramente economico che compete allo Stato, sotto forma di risarcimento da versare a un innocente ingiustamente detenuto o di indennizzo per ingiusta detenzione, quanto piuttosto in quello che si ripercuote sulla singola vittima: ciò che deve allarmare, infatti, sono le devastanti conseguenze sulla vita delle persone, sia dal punto di vista personale che professionale. Stiamo parlando di persone private di tutto, in primo luogo del fondamentale e inviolabile diritto di libertà personale, poi, dei rapporti affettivi, della reputazione, delle attività lavorative, delle abitudini di vita e, sovente, anche della stessa salute.
In entrambi i casi si tratta di cittadini italiani ingiustamente privati della libertà personale: o in applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, poi prosciolti con sentenza di assoluzione irrevocabile, in spregio alla presunzione di non colpevolezza, ovvero di innocenti processati e condannati dopo lunghe vicende giudiziarie. Non si dimentichi che anche l'essere sottoposti ad un processo ingiusto determina effetti pregiudizievoli nei confronti di un innocente.
A ciò si aggiunga la pena che Calamandrei correttamente individuava nella stessa condizione di subire un processo, il cui rimedio era, in modo lungimirante, già allora individuato nell'esigenza di accelerarne i tempi.
Tali patologie del procedimento penale devono principalmente esser prevenute, e in questo Forza Italia si è spesa molto con le sue battaglie per la più assoluta e rigorosa applicazione del principio di presunzione di innocenza dell'imputato e, soprattutto, per garantire la più grande «lontananza» possibile (in senso fisico e professionale) del magistrato inquirente da quello giudicante, ovvero in materia di obbligo per il magistrato di rispondere di fronte alla legge, ove abbia commesso gravi errori nell'esercizio della sua funzione.
Fra l'altro non si deve dimenticare che la maggior parte di tali errori rinviene la propria genesi nell'attività d'indagine, fino alla estrema conseguenza di condizionare l'esito del processo.
Oggi, la presente proposta di legge intende intervenire a valle, sul procedimento per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione e per gli errori giudiziari, ponendo l'attenzione sui tempi della relativa procedura, tempi che per quanti frequentano le aule giudiziarie sono notoriamente eccessivamente dilatati, ma anche sul quantum debeatur in sede di liquidazione.
In questo senso l'articolo unico della presente proposta di legge modifica l'articolo 315 del codice di procedura penale, raddoppiando l'attuale tetto massimo liquidabile da un miliardo di lire fino a 1.032.913,8 euro. Dal punto di vista temporale, si rendono certi e stringenti i tempi del procedimento: così con una novella all'articolo 646 del codice di procedura penale si assegna al giudice competente un termine di 5 giorni per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di successivi 30 per la decisione.
Al contempo vengono modificate le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, attraverso l'introduzione dell'articolo 176-bis, che, nell'ambito delle disposizioni sulle impugnazioni, precisa che l'udienza di trattazione dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data di fissazione della medesima.
Questa, come le altre battaglie politiche di Forza Italia, prima fra tutte quella sulla separazione delle carriere nonché quella sull'effettività del fondamentale principio della presunzione di non colpevolezza in tutti i suoi molteplici precipitati e sulla effettività del diritto di difesa, sono, prima ancora che di civiltà giuridica, battaglie culturali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 315, comma 2, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.032.913,80»;

b) all'articolo 646:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro cinque giorni dal deposito della domanda il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza»;

2) al comma 3, dopo le parole: «domanda di riparazione» sono inserite le seguenti: «è emessa entro trenta giorni dalla data dell'udienza ed».

2. Nel titolo I, Capo XIII, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 176 è aggiunto il seguente:

«Art. 176-bis. – (Trattazione dell'udienza) – 1. La trattazione dell'udienza di cui all'articolo 646 del codice ha luogo entro trenta giorni dalla data di fissazione della medesima».

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