PDL 2278

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2278


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SASSO, ANDREUZZA, DAVIDE BERGAMINI, BISA, BOF, BORDONALI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CRIPPA, DARA, FRASSINI, FURGIUELE, GIAGONI, IEZZI, LATINI, LOIZZO, MACCANTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, TOCCALINI, ZINZI

Norme sul riconoscimento dell'identità di genere in ambito scolastico e sul consenso informato preventivo delle famiglie per la partecipazione dello studente minorenne ad attività scolastiche su temi concernenti la sessualità e l'affettività

Presentata il 27 febbraio 2025

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Onorevoli Colleghi! – La percezione di non corrispondenza tra sesso anatomico e identità di genere che emerge in talune persone costituisce un fenomeno di particolare complessità psicologica, medica, sociale e giuridica.
È evidente la complessità del procedimento psicologico e medico di accertamento di tale condizione, tanto più nel corso dell'età evolutiva, dove possono intervenire numerosi fattori di difficoltà interpretativa, anche da parte degli stessi specialisti coinvolti nel percorso di diagnosi, risultando necessaria la compresenza di diverse figure altamente specializzate che siano in grado di aiutare i minori che vivono le difficoltà collegate a tale stato di salute.
In ambito scolastico, in assenza di un quadro normativo generale, talune istituzioni scolastiche hanno introdotto la cosiddetta «carriera alias», o «identità alias», ossia un protocollo che prevede la possibilità, sulla base di una apposita richiesta, di essere registrati e identificati, in ambito scolastico, con il nome che corrisponde alla propria identità di genere percepita anche se questo è diverso da quello anagrafico.
Tutto ciò considerato, la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di fornire un quadro di riferimento certo e adeguato agli operatori scolastici qualora situazioni di disforia di genere possano interessare alunne o alunni del sistema scolastico nazionale.
L'esigenza dell'intervento risponde, in primo luogo, alla necessità di offrire adeguate tutele a tutte le parti della comunità scolastica, in primo luogo all'alunno o alunna che manifesti tali situazioni, ma anche alla famiglia, al dirigente scolastico chiamato a valutare l'eventuale richiesta di attivazione di una carriera alias, ai docenti della classe interessata e ai compagni di classe.
La necessità di un intervento legislativo deriva proprio dall'opportunità di prevedere un quadro di regole omogeneo che sia applicabile in tutti i contesti scolastici, stante l'attuale vuoto normativo.
All'articolo 1, comma 1, si prevede che la richiesta di riconoscimento dell'identità di genere, con indicazione di un sesso diverso da quello attribuito alla nascita, sottoposta ai dirigenti scolastici deve essere supportata da idonea documentazione attestante l'avvio della procedura di rettificazione di attribuzione di sesso di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164. Con tale disposizione si vuole evitare che il riconoscimento dell'identità di genere sia rimesso a una valutazione meramente discrezionale, sprovvista di adeguate basi oggettive.
A seguito della presentazione della domanda corredata dalla documentazione indicata, il dirigente scolastico, previa condivisione con il consiglio di classe della studentessa o dello studente, adotta le relative misure organizzative necessarie.
Il comma 2 precisa che, qualora la richiesta riguardi un minore, la domanda deve essere presentata, con la documentazione indicata al comma 1, dai genitori o da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.
Il comma 3 prevede che i bagni e gli spogliatoi scolastici debbano continuare a essere distinti e riservati, rispettivamente, al sesso maschile e femminile e che gli studenti possano utilizzare esclusivamente quelli riservati al sesso attribuito alla nascita.
Al comma 4 si specifica che nelle competizioni sportive scolastiche debba essere rispettata, ove previsto, la partecipazione nella categoria maschile o femminile a seconda del sesso attribuito alla nascita.
La proposta normativa in esame prevede altresì disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività che riguardano tematiche concernenti l'ambito della sessualità.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni, in relazione alle attività scolastiche riguardanti il tema della sessualità, con particolare riferimento al Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studenti, alle attività extracurricolari e alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa previste dal Piano triennale dell'offerta formativa. La disposizione è orientata a rafforzare l'alleanza tra scuola e famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti nonché dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo ed educativo. L'intervento legislativo deriva dalla necessità di informare tempestivamente e accuratamente le famiglie o gli studenti, se maggiorenni, consentendo loro di esprimere l'adesione consapevole a partecipare alle attività extracurricolari e alle attività comprese nell'ampliamento dell'offerta formativa riguardanti temi concernenti la sessualità e l'affettività attraverso il rilascio, in forma scritta, di un «consenso informato preventivo».
Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il Patto educativo di corresponsabilità previsto dall'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, preveda altresì l'impegno dell'istituzione scolastica a richiedere il consenso informato preventivo per la partecipazione ad attività scolastiche su temi concernenti la sessualità e l'affettività. In termini generali, il Patto persegue l'obiettivo di consentire un'alleanza educativa e una sinergia virtuosa tra scuola e famiglia, attraverso la condivisione dei nuclei fondanti dell'azione educativa, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli studenti. Tale documento costituisce uno strumento di assunzione di responsabilità e di impegno da parte di tutti i protagonisti della scuola, ciascuno secondo i propri ruoli e le proprie competenze, a condividerne i contenuti e a rispettarne i princìpi. Pertanto, la presente proposta di legge costituisce un rafforzamento del principio, già sancito dal regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, secondo il quale il Patto educativo di corresponsabilità deve essere oggetto di consapevole condivisione da parte delle famiglie e degli studenti secondo le modalità individuate dai singoli regolamenti di istituto.
Il comma 2 prevede che il Piano triennale dell'offerta formativa includa un'apposita sezione denominata «Attività sensibili riguardanti la sfera personale».
Il comma 3 dispone l'obbligo di acquisire il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, con riguardo alla partecipazione alle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e riguardanti temi afferenti all'ambito della sessualità. Il PTOF rappresenta il documento fondamentale e strategico che le istituzioni scolastiche adottano nell'ambito della loro autonomia, attraverso il quale esplicitano la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Le istituzioni scolastiche, garantendo la piena trasparenza e pubblicità del PTOF, consentono alle famiglie di scegliere il percorso di studio ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del proprio figlio, nonché di aderire consapevolmente alle scelte strategiche definite dall'istituzione scolastica. Il PTOF, inoltre, costituisce uno strumento fondamentale di comunicazione tra scuola e famiglia, poiché descrive l'offerta formativa che la scuola stessa si propone di realizzare.
Il comma 4 introduce l'obbligo di acquisire il consenso informato preventivo delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni, reso con le medesime modalità stabilite dal comma 3, anche con riferimento alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa e riguardanti temi afferenti all'ambito della sessualità. La disposizione precisa, altresì, che, in caso di mancata espressione del consenso, le istituzioni scolastiche si avvalgono delle forme di flessibilità organizzativa e didattica garantite dalla legge per predisporre gli strumenti più idonei ad assicurare il diritto-dovere all'istruzione, attraverso ogni iniziativa coerente con il PTOF.
Il comma 6 esclude che nelle scuole di ogni ordine e grado possano essere eseguite attività o realizzati progetti concernenti i temi dell'identità o della fluidità di genere o di orientamento sessuale, ovvero che possano promuovere anche implicitamente la transizione sessuale o di genere, mentre il comma 7 prevede che fino al termine della scuola secondaria di primo grado non possano essere realizzati progetti o attività relativi al tema dell'educazione sessuale.
Il comma 8 reca le sanzioni disciplinari per i dirigenti scolastici e i docenti che violano le disposizioni della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento dell'identità di genere
in ambito scolastico)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentito il riconoscimento dell'identità di genere delle studentesse e degli studenti, limitatamente alle attività in ambito scolastico, con indicazione del sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita. Tale riconoscimento è subordinato alla presentazione di una certificazione attestante l'avvio del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164. Il dirigente scolastico provvede, sentito il consiglio di classe della studentessa o dello studente interessato, all'adozione delle misure organizzative necessarie al riconoscimento di cui al primo periodo del presente comma.
2. In caso di minorenni, la richiesta di cui al comma 1 è presentata dai genitori o da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.
3. All'interno dei locali scolastici e delle loro pertinenze, i servizi igienici e gli spogliatoi sono separati in base al sesso maschile o femminile, ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia scolastica. Ove necessario, si può derogare alla disposizione di cui al primo periodo in relazione ai servizi igienici e agli spogliatoi destinati ai bambini della scuola dell'infanzia o a quelli riservati al personale scolastico. Agli studenti non è comunque consentito l'utilizzo dei servizi igienici e degli spogliatoi destinati a un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4. Le studentesse e gli studenti non possono partecipare a competizioni sportive scolastiche specificamente riservate a un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di consenso
informato preventivo delle famiglie)

1. Nell'ambito del Patto educativo di corresponsabilità previsto dall'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ciascuna istituzione scolastica provvede a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori per la partecipazione del figlio minorenne alle attività scolastiche che riguardano anche i temi concernenti la sessualità e l'affettività.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, il Piano triennale dell'offerta formativa comprende un'apposita sezione denominata «Attività sensibili riguardanti la sfera personale», nella quale tutte le attività che riguardano anche i temi concernenti la sessualità e l'affettività sono elencate e descritte in modo chiaro, veritiero, completo e aggiornato, con le informazioni di cui al comma 3, secondo periodo.
3. Per la partecipazione alle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardano anche i temi concernenti la sessualità e l'affettività è richiesta l'acquisizione del consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori degli studenti interessati o degli studenti medesimi, se maggiorenni. La richiesta del consenso informato preventivo esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, nonché l'eventuale presenza e l'identità degli esperti esterni, degli enti o delle associazioni a vario titolo coinvolti. In caso di mancato consenso gli studenti possono astenersi dalla frequenza delle attività di cui al presente comma.
4. Per la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa previste dal Piano triennale dell'offerta formativa su temi concernenti la sessualità e l'affettività è richiesta l'acquisizione del consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori degli studenti interessati o degli studenti medesimi, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 3. In caso di mancato consenso, l'istituzione scolastica, avvalendosi delle forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dall'articolo 1, comma 3, della legge 15 luglio 2015, n. 107, garantisce il diritto-dovere all'istruzione attraverso la predisposizione di attività alternative comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.
5. Se le attività di cui ai commi 3 e 4 coinvolgono studenti minorenni, l'istituzione scolastica designa, per ciascun progetto, un docente responsabile dell'applicazione e del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo nonché della corrispondenza delle attività svolte al contenuto delle informative di cui al medesimo articolo. Un docente, anche diverso dal responsabile, presenzia allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo.
6. Nelle scuole di ogni ordine e grado è comunque vietata la realizzazione, con il coinvolgimento degli studenti, di progetti o attività in qualsiasi modo connessi ai temi concernenti l'identità o la fluidità di genere o l'orientamento sessuale ovvero che possano promuovere anche implicitamente la transizione sessuale o di genere.
7. Nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado è altresì vietata la realizzazione, con il coinvolgimento degli studenti, di progetti o attività concernenti il tema dell'educazione sessuale, fatti salvi gli insegnamenti relativi alla riproduzione umana compresi nel curricolo obbligatorio.
8. La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del personale direttivo o docente responsabile della loro applicazione è punita ai sensi degli articoli 492 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con le seguenti sanzioni:

a) sono puniti con la censura la violazione delle disposizioni previste dai commi da 1 a 5 del presente articolo, ovvero lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 in modo difforme da quanto previsto nelle relative richieste di consenso o nella sezione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 2;

b) sono puniti con la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 senza la richiesta o accettazione del consenso informato delle famiglie o degli studenti maggiorenni ovvero la violazione delle disposizioni previste dai commi 6 e 7.

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