PDL 2255

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2255


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RAVETTO, MOLINARI, CECCHETTI, IEZZI

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pari opportunità e di riserva della partecipazione alle competizioni femminili in favore delle atlete di sesso femminile dalla nascita

Presentata il 18 febbraio 2025

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge rappresenta un passo importante verso la promozione dell'uguaglianza di genere nello sport e il riconoscimento dei diritti delle atlete nonché per la promozione di competizioni sportive leali e giuste. Alla luce dei mutamenti della società e degli accadimenti avvenuti durante i Giochi olimpici tenutisi a Parigi nel 2024, non possiamo prescindere dalla tutela delle opportunità di successo delle atlete di sesso femminile dalla nascita in caso di competizione con atlete transgender.
L'obiettivo della presente proposta di legge, infatti, è quello di garantire che tutti gli atleti possano competere in condizioni di parità, affrontando le disparità che possono derivare da differenze biologiche di origine sessuale e assicurando che le competizioni femminili siano riservate esclusivamente ad atlete di sesso femminile dalla nascita.
Stabilendo che le competizioni femminili siano riservate esclusivamente ad atlete di sesso femminile dalla nascita, la proposta di legge cerca di proteggere l'integrità delle competizioni sportive femminili. Inoltre, prevedendo che le misure adottate siano in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale, si intende mantenere la coerenza e la competitività delle federazioni sportive italiane a livello globale.
Ad oggi molte federazioni sportive stanno cercando di bilanciare l'inclusione degli atleti transgender con la protezione delle opportunità per le atlete e hanno implementato regole riguardanti i livelli di testosterone e i requisiti di transizione per garantire che la competizione rimanga equa, ma è necessario che su temi di tale rilevanza sia garantita piena uniformità.
Numerose ricerche affermano che le atlete transgender, in particolare quelle che hanno attraversato la pubertà maschile, possono avere vantaggi fisici, come una maggiore massa muscolare e una più alta densità ossea, che influenzano le prestazioni sportive.
La proposta di legge dunque prevede la modifica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in particolare di quelle relative alle funzioni del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), prevedendo che il Consiglio nazionale medesimo adotti le misure necessarie per garantire le pari opportunità di genere e le pari opportunità sportive femminili, riservando la partecipazione alle competizioni femminili esclusivamente ad atlete di sesso femminile dalla nascita.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi generali)

1. Al fine di garantire l'equità e la leale competizione nello sport, assicurando che tutti gli atleti possano competere in condizioni di parità, senza vantaggi o svantaggi derivanti da differenze biologiche di origine sessuale, la presente legge è volta a garantire le pari opportunità di genere nelle competizioni sportive attraverso la previsione di una riserva della partecipazione alle competizioni femminili in favore delle atlete di sesso femminile dalla nascita.

Art. 2.
(Modifica al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) adotta, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, le misure necessarie a garantire le pari opportunità di genere riservando la partecipazione alle competizioni femminili esclusivamente in favore delle atlete di sesso femminile dalla nascita».

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