PDL 2245-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2245-A


DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 febbraio 2025 (v. stampato Senato n. 1337)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 febbraio 2025

(Relatori: SBARDELLA, per la I Commissione;
GIORGIANNI, per la V Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 18 febbraio 2025, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2245.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2245 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 22 articoli, per un totale di 92 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 32 articoli per un totale di 207 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»; ciò premesso, andrebbe approfondita la riconducibilità all'ambito di intervento richiamato le seguenti disposizioni: l'articolo 4, comma 11-bis (che stanzia dei fondi per lo screening del tumore al seno); l'articolo 14, comma 3-bis (che prevede risorse per i flussi turistici in occasione delle celebrazioni del Giubileo); l'articolo 15, comma 2-bis (che reca disposizioni in materia di finanziamento sportivo);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 207 commi, 10 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 6 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in 1 caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

undici disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b) (in tema di disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate); l'articolo 2, comma 6-bis, lettera b) (in tema di prevenzione degli incendi da parte di talune strutture ricettive); l'articolo 3, comma 6 (recante disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari); l'articolo 5, comma 4-ter, lettere a) e b) (in materia di norme antincendio edifici scolastici); articolo 7, comma 4-duodecies (in tema di trasporti in condizioni di eccezionalità); l'articolo 9, comma 1, lettera a) (in materia di collocamento nell'ausiliaria del personale militare); articolo 10, commi 2-bis (in tema di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) e 8 (in materia di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia); articolo 13, comma 1-quater (in tema disciplina dell'attività di autoriparazione); articolo 17-bis, comma 1 (in tema di contributo per la conservazione degli archivi delle imprese radiofoniche private che svolgono attività d'informazione di interesse generale);

dieci disposizioni prorogano regimi e istituti giuridici derogatori originariamente elaborati dal legislatore per la gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19; si richiamano, in particolare, l'articolo 1, comma 9 (in tema di responsabilità erariale); l'articolo 2, comma 5, lettera b) (in materia di contributi economici per i familiari del personale di alcuni corpi dello Stato impegnati nel contrasto al COVID-19); l'articolo 3, commi 8 (in tema di sospensione dei provvedimenti di revoca adottati da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 2015) e 14-sexies (in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti); l'articolo 4, commi 2-bis (in tema di crediti formativi per la formazione continua in medicina), 7, lettera d) (in materia di limitazione della responsabilità penale per omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria), e 10 (in tema di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri); l'articolo 7, commi 4-bis, 4-ter (relativi alla revisione dei veicoli) e 4-sexies (in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo); l'articolo 9, comma 2 (in tema di digitalizzazione dei processi penali militari);

alcune norme intervengono sulla norma novellante anziché sulla novellata; si richiamano, in particolare, l'articolo 1, comma 10-undecies (in tema di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per le regioni e le province autonome); l'articolo 4, commi 3-ter (in tema di stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale), 4 (in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione) e 7, lettera a) (in tema di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del SSN); l'articolo 7, comma 4-bis (in tema di revisione veicoli); in proposito, si ricorda che il paragrafo 3, lettera c) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive che se un atto ha subito modifiche, eventuali novelle sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti;

l'articolo 2, al comma 4, disponendo la proroga della validità di quattro graduatorie di concorsi pubblici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reca un contenuto di carattere sostanzialmente provvedimentale; in proposito, si ricorda che, in materia di «leggi provvedimento», la Corte costituzionale ha segnalato che l'innalzamento a livello legislativo di una disciplina oggetto di un atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 116 del 2020);

l'articolo 4, comma 7, lettera c), in materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori, proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992; sul punto, si rammenta che nella stessa materia trattata dalla disposizione in esame è recentemente intervenuta la legge per la concorrenza 2023 (legge n. 193 del 2024) che, all'articolo 36, ha stabilito la sospensione dell'efficacia delle medesime disposizioni del richiamato decreto legislativo fino agli esiti delle attività del tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale; viene specificato, altresì, che la sospensione è destinata a operare, in ogni caso, non oltre il termine del 31 dicembre 2026; ciò premesso, la proroga disposta dalla disposizione in esame potrebbe essere meglio coordinata con la citata sospensione disposta dalla menzionata legge n. 193;

l'articolo 4, al comma 12-quater, porta a cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione il termine – comunque di natura ordinatoria – per l'emanazione di un decreto ministeriale volto a definire, nell'ambito delle coordinate tracciate dall'articolo 1, commi 574 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i criteri di riparto del cosiddetto «pay-back farmaceutico»; poiché tale decreto risulta già essere stato emanato (si tratterebbe, in particolare, del decreto ministeriale 4 febbraio 2025, del Ministro dell'economia e delle finanze), peraltro in un momento comunque non ricompreso nel nuovo termine individuato, tale norma potrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento;

l'articolo 10-bis prevede che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004 deve essere interpretato nel senso che il termine di decadenza ivi previsto si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; la disposizione risulta dunque funzionale a restringere l'ambito di operatività del menzionato termine di decadenza che, di conseguenza, non trova applicazione per i dipendenti sospesi dal servizio o dalla funzione; in proposito, si ricorda, in materia di norme di interpretazione autentica, la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni «che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore»; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata»;

l'articolo 14, comma 2, proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino a cui i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA); tale disposizione potrebbe essere approfondita alla luce del decreto legislativo n. 190 del 2024 che, nel riordinare la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non prevede più la DILA di cui, peraltro, ne viene disposta l'abrogazione espressa (si richiamano, in particolare, gli articoli 6 e 13 e l'allegato D, lettera h), del richiamato decreto);

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferite al testo originario, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli 10 e 14, comma 2, sono state trasmesse al Senato successivamente all'avvio dell'esame in sede referente del provvedimento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

le specifiche ragioni alla base delle undici disposizioni di proroga, richiamate in premessa, il cui termine originario è decorso da più di cinque anni;

le specifiche ragioni alla base delle dieci disposizioni, richiamate in premessa, che prorogano regimi giuridici speciali funzionalmente collegati alla gestione della crisi economico-sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19;

gli articoli 1, comma 10-undecies, 4, commi 3-ter 4 e 7, lettera a), e 7, comma 4-bis, alla luce del paragrafo 3, lettera c) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

l'articolo 2, comma 4, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di leggi provvedimento;

l'articolo 4, comma 7, lettera c), atteso che sul medesimo termine è già intervenuta la legge n. 193 del 2024;

l'articolo 4, comma 12-quater, rilevato che il decreto ministeriale per l'emanazione del quale si prevede la proroga risulterebbe già emanato, peraltro in un momento comunque non ricompreso nel nuovo termine individuato;

l'articolo 10-bis, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di norme di interpretazione autentica e norme innovative retroattive;

l'articolo 14, comma 2, alla luce dell'abrogazione della DILA ad opera del decreto legislativo n. 190 del 2024.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2025 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di mancato versamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 1, comma 4 proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2025 il termine della norma transitoria che consente all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta;

l'articolo 1 comma 9 proroga di quattro mesi – dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 – l'applicabilità della disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 che limita la responsabilità erariale di gestori di risorse pubbliche per i danni cagionati alle sole condotte attive poste in essere con dolo;

l'articolo 3, comma 4, lettera a), proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2025 il termine della norma transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 3, comma 9, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2025 la disciplina che autorizza gli enti del servizio sanitario della regione Calabria a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, precisando che nell'esercizio delle predette attività – ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile – rilevano le sole condotte poste in essere con dolo;

l'articolo 3, comma 14-ter, proroga l'applicabilità dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 alle ipotesi di sanzioni in materia di rendicontazione di sostenibilità riguardanti le dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2024;

l'articolo 3, comma 14-sexies proroga di un ulteriore anno, quindi fino al 31 dicembre 2025, l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, che consentono un ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per il loro svolgimento, anche in deroga alle disposizioni statutarie;

l'articolo 4, comma 7, lettera d), modificata al Senato, proroga di un anno, l'applicazione della disciplina transitoria che prevede che gli esercenti una professione sanitaria siano chiamati a rispondere solo per colpa grave dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi fino al 31 dicembre 2025, ove abbiano operato in una situazione di grave carenza di personale sanitario:

l'articolo 7, comma 4, proroga di un anno, al 1° dicembre 2025 il termine di adozione del decreto ministeriale relativo all'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada;

l'articolo 9, comma 2, proroga di un ulteriore anno, al 31 dicembre 2025 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari;

l'articolo 10 proroga alcuni termini in materie di competenza del Ministero della giustizia con riguardo:

a) alla durata del tirocinio per i magistrati ordinari;

b) alla disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

c) alla proroga della disciplina in materia di mobilità volontaria;

d) al temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio;

e) alla data a partire dalla quale le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali dovranno essere effettuate mediante le cosiddette infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni;

f) al divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni per il personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia;

g) al requisito del punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova orale dell'esame di stato per avvocato;

h) al ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali;

i) alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;

l'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2025 alcuni termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Pertanto, fino a tale data il personale dei servizi può, previa autorizzazione:

a) porre in essere condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;

b) ricevere – con le modalità previste dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 124 del 2007 – la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;

c) utilizzare negli atti dei procedimenti penali previa comunicazione, con modalità riservate, all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione le identità di copertura;

d) svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale;

l'articolo 21 prevede l'abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza con riguardo alle sanzioni erogate per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 e alle violazioni delle misure di contenimento del contagio,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2245, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

valutata positivamente la norma di cui all'articolo 1, comma 10, che proroga fino al 30 giugno 2025 l'attività del Commissario straordinario per il G7, al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

apprezzato, altresì, l'articolo 2 che ai commi 2 e 3 prevede la possibilità, rispettivamente, di rinnovare fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno rilasciati agli sfollati dall'Ucraina e di convertirli in permessi per lavoro;

preso atto che l'articolo 4, comma 2, proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei cittadini ucraini, derogando alle previsioni della normativa vigente;

apprezzato che l'articolo 8 prevede, al comma 1, un finanziamento aggiuntivo, per il 2025, di 2,34 milioni di euro per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici e del personale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'estero; apprezzato altresì che il comma 1-bis dispone che le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria, nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi;

preso atto che l'articolo 18, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale;

valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 20, che consente la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi ucraini titolari del regime di protezione temporanea in base al diritto dell'Unione europea,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La Commissione IV,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 2245 Governo, approvato dal Senato);

premesso che il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 reca disposizioni di natura eterogenea, con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori,

considerato, in particolare, che:

l'articolo 2, comma 1, lettera b) proroga a tutto il 2026 la disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento civile e militare) e delle Forze armate previsto dall'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017;

l'articolo 2, comma 5, lettera b) estende al 30 aprile 2025 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata;

l'articolo 8 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: in particolare, prevede la proroga a tutto il 2025 dell'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa;

considerato altresì che l'articolo 9 proroga alcuni termini in materie di competenza del Ministero della difesa: in particolare, in relazione al collocamento in ausiliaria, alla digitalizzazione dei processi penali militari, alla rappresentatività, ai distacchi e ai permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM);

valutate le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, le quali prorogano a decorrere dall'anno 2025 la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, definendo la relativa copertura finanziaria;

valutate altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 recanti proroghe di termini relative alla disciplina del sistema di informazione per la sicurezza, prevedendo la possibilità che, fino al 30 giugno 2025, al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2245 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dal Senato;

preso atto che l'articolo 11, comma 1, proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui;

valutato che l'articolo 13, comma 1-sexies proroga dal 1° aprile 2025 al 1° ottobre 2025 il termine di decorrenza per applicare la misura – introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 – che impone al produttore di informare, mediante specifica etichetta, dell'avvenuta riduzione di quantità di un prodotto preconfezionato;

tenuto conto che l'articolo 14, comma 1, dispone una proroga al 31 dicembre 2025 (anziché al 31 dicembre 2024) del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2245, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

preso atto che l'articolo 1, comma 10-bis, differisce al 31 dicembre 2025 il termine entro cui è possibile bandire concorsi pubblici in deroga all'obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria, mentre il comma 10-decies consente analoga deroga, fino al 31 dicembre 2026, in riferimento ad alcune assunzioni da parte di enti territoriali finalizzate alla stabilizzazione di personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti;

rilevato che l'articolo 2-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2025;

osservato che l'articolo 5, comma 1, stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici introdotti nell'ambito della riforma del reclutamento prevista dal PNRR saranno richiesti solo per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025, rimanendo fermi, sino ad allora, i requisiti attualmente previsti.

preso atto che l'articolo 12, comma 1-bis, proroga a decorrere dall'anno 2025 la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, che compete ad alcuni invalidi di guerra e per servizio militare;

rilevato altresì che l'articolo 14, comma 3, modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, estendendo al 31 dicembre 2025 la possibilità che tale tipologia contrattuale abbia una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, nei contratti collettivi applicati in azienda per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 202 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 2245 Governo, approvato dal Senato);

valutata positivamente la proroga, sino al 31 dicembre 2025, disposta dall'articolo 4, comma 7, lettera d), nelle more del procedimento di modifica del codice penale, della limitazione ai soli casi di colpa grave della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario;

rilevato che l'articolo 4, comma 10, rende permanente la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché, per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN);

evidenziata la facoltà, prevista dall'articolo 4, comma 11, per le regioni e le province autonome, per far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del SSN anche allo scopo di ridurre le liste d'attesa, di incrementare, relativamente all'anno 2025, le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del SSN,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

preso atto con favore che il provvedimento contiene taluni interventi di interesse diretto per il settore agricolo e della pesca;

in particolare:

l'articolo 19 prevede:

la soppressione di ogni limite temporale relativamente alla facoltà del detentore di terreni destinati ad oliveto ed insistenti nella zona infetta a causa della Xylella fastidiosa di estirpare l'olivo colpito dal patogeno (comma 1);

il posticipo dal 1° marzo 2025 al 31 luglio 2025 dell'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione al registro telematico delle produzioni cerealicole istituito nell'ambito del (SIAN) (comma 1-bis);

la fissazione di nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole (comma 1-ter);

la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per danni catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;

l'articolo 19-bis, proroga al 31 dicembre 2025 gli interventi relativi al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui articoli 16 (promozione della cooperazione), 17 (promozione dell'associazionismo) e 18 (promozione a favore dei lavoratori dipendenti) del decreto legislativo n. 154 del 2004, incrementando, a tal fine, di 2 milioni di euro per l'anno 2025 la relativa copertura;

considerati tali interventi particolarmente significativi per il settore,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2245, di conversione del decreto-legge n. 202 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi, volto a garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via transitoria o sperimentale;

considerato che le disposizioni di maggiore rilevanza per i profili di competenza della Commissione risultano pienamente coerenti con il quadro normativo dell'Ue e danno, in gran parte di casi, attuazione a specifiche prescrizioni da esso contenute;

richiamati al riguardo, in particolare:

l'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, possono essere rinnovati, su richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, alla luce del perdurare del conflitto bellico;

l'articolo 3, commi 1 e 2, che estende al 30 novembre 2025 rispettivamente il termine per la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19 con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), e al 31 dicembre 2025 la sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato;

l'articolo 4, comma 2, che dispone la proroga al 31 dicembre 2027 della disciplina speciale relativa alla deroga del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, allo scopo di agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini, in considerazione della crisi bellica ancora in atto e del flusso in ingresso dei rifugiati provenienti dai suddetti territori di guerra; l'articolo 7, comma 2, che dispone la proroga di sei mesi – da trenta a trentasei mesi – dei termini per l'avvio e il completamento dei lavori nel settore dell'edilizia privata, relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, come stabilito dall'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, relativo al contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, con l'obiettivo di conseguire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

l'articolo 11, comma 1, che prevede il rinvio dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 dell'obbligo di aumento dell'energia termica da fonti rinnovabili (FER) per le forniture superiori a 500 TEP annui, in attesa della pubblicazione delle linee guida della Commissione europea sulla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2011 (cosiddetta RED II), avvenuta il 2 settembre 2024 con la comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043;

rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

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PARERE FAVOREVOLE

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