PDL 2230

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2230


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOF, BELLOMO, ZINZI, SASSO, BENVENUTO, LATINI, MONTEMAGNI, LOIZZO, PIZZIMENTI, MIELE, CAVANDOLI, DI MATTINA, GIAGONI, IEZZI, MARCHETTI, ZIELLO

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica

Presentata il 6 febbraio 2025

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di rivedere il ruolo delle soprintendenze nell'ambito delle procedure di autorizzazione paesaggistica, con un duplice scopo: da un lato, garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata; dall'altro, semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese.
Attualmente, le soprintendenze sono chiamate a esprimersi su un numero elevato di pratiche, comprese quelle che non riguardano i grandi monumenti o le opere di particolare pregio storico-artistico. Questo comporta un notevole rallentamento nei processi decisionali e una dispersione di risorse che potrebbe essere evitata. La presente proposta di legge intende, quindi, introdurre modifiche normative che permettano di razionalizzare il sistema delle autorizzazioni, attribuendo ai comuni maggiore autonomia decisionale per gli interventi di minore impatto e definendo tempi certi per l'espressione del parere delle soprintendenze, evitando lungaggini burocratiche.
A tali fini, l'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce i princìpi cardine e le finalità della riforma che sono, in particolare, la riduzione dei tempi amministrativi, il rafforzamento dell'efficacia dell'azione degli enti locali e il miglioramento della certezza del diritto. La revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, viene dunque inquadrata come uno strumento per garantire una gestione più razionale delle procedure di autorizzazione, senza compromettere in alcun modo la tutela del paesaggio.
L'articolo 2 introduce modifiche puntuali al citato codice dei beni culturali e del paesaggio, con l'obiettivo di rendere più snelle ed efficienti le procedure di autorizzazione.
In particolare:

all'articolo 146, comma 5, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: se il parere della soprintendenza non viene reso entro trenta giorni, si considera automaticamente favorevole, consentendo così all'amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi;

all'articolo 152, comma 1, il parere delle soprintendenze, attualmente vincolante, diventa obbligatorio ma non vincolante, lasciando quindi maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale;

anche all'articolo 167, comma 5, e all'articolo 181, comma 1-quater, viene previsto il principio del silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione, evitando che l'inerzia amministrativa possa bloccare progetti di sviluppo territoriale.

L'articolo 3 attribuisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a una revisione organica delle procedure di autorizzazione paesaggistica.
I decreti legislativi previsti dalla delega dovranno essere adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 4 prescrive l'adozione di modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative in contrasto con i princìpi della legge, garantendo così un adeguato coordinamento normativo.
In conclusione, la presente proposta di legge rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e moderna delle autorizzazioni paesaggistiche. La tutela del patrimonio culturale e ambientale deve rimanere un obiettivo primario, ma è necessario bilanciarla con l'esigenza di non paralizzare l'attività edilizia e urbanistica con procedure eccessivamente lente e complesse.
Con queste misure si mira a garantire una maggiore certezza del diritto, tempi più rapidi per le decisioni amministrative e una distribuzione più razionale delle competenze tra Stato e autonomie locali. Il tutto senza compromettere la qualità della tutela paesaggistica, che anzi potrà giovarsi di un intervento più selettivo ed efficace da parte delle soprintendenze.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi generali)

1. Ai fini di una sensibile riduzione dei tempi amministrativi, della garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e del rafforzamento della certezza del diritto, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

Art. 2.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42)

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende formato il silenzio assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

b) all'articolo 152, comma 1, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante»;

c) all'articolo 167, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, decorso il quale si intende formato il silenzio assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

d) all'articolo 181, comma 1-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, decorso il quale si intende formato il silenzio assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».

2. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni necessarie all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività qualora l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento di quello esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.

Art. 3.
(Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire il coordinamento delle attività delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio affinché sia assicurato l'esercizio uniforme a livello nazionale delle azioni di tutela;

b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'allegato B annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non richiedano il parere della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il piano paesaggistico regionale;

c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;

d) escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli su edifici adiacenti o situati in prossimità di edifici vincolati;

e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa a interventi da eseguire in alcuna delle aree previste dall'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del genio civile, che il parere della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio sia obbligatorio e non vincolante;

f) istituire, di concerto con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, garantendo che i relativi procedimenti si concludano entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza;

g) prevedere che, in caso di interventi o richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dell'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni;

h) individuare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che, qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica;

i) escludere dall'applicazione delle disposizioni delle lettere da a) a h) le aree di rilevanza paesaggistica nazionale, come individuate annualmente dal Ministro della cultura con proprio decreto, e prevedere che per queste ultime il parere del sopraintendente si intenda favorevole decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che sia stato reso il prescritto parere.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.
5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.
6. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.
(Modifiche di coordinamento)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 3 della presente legge si provvede, altresì, alla revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

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