XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2212
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ASCANI, BRAGA, BONAFÈ, BARBAGALLO, BOLDRINI, CASU, DE LUCA, DI SANZO, FORATTINI, GRAZIANO, GRIBAUDO, LAI, MADIA, MALAVASI, MARINO, MEROLA, UBALDO PAGANO, PELUFFO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ROMEO, SCARPA, SIMIANI, SERRACCHIANI, VACCARI
Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale
Presentata il 23 gennaio 2025
Onorevoli Colleghi! – L'intelligenza artificiale (di seguito IA) è da tempo entrata al centro dei dibattiti nazionali e internazionali ed è ormai largamente condivisa l'idea che essa possa offrire straordinarie opportunità in settori anche molto delicati, quali, solo per citarne alcuni, la sanità, la sostenibilità ambientale e la sicurezza sul lavoro.
Come stiamo vedendo in via sperimentale anche qui alla Camera dei deputati, grazie al lavoro del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione che ha svolto una serie di importantissime audizioni di operatori, esperti e accademici di livello internazionale e ha realizzato il rapporto «Utilizzare l'intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare», l'IA generativa può offrire un grande contributo anche a supporto delle attività parlamentari.
Proprio i lavori del Comitato ci hanno permesso di approfondire e riflettere sulle implicazioni e sull'impatto che l'IA generativa può determinare in generale sulle democrazie e di soffermarci, oltre che sulle numerose opportunità, anche sui rischi che una tecnologia completamente nuova, trasversale e capace di cambiare i rapporti sociali, il lavoro, la tutela dei dati, la creatività e anche il nostro modo di essere al mondo può recare in un ambito delicato quale quello elettorale, se non opportunamente disciplinata.
Forse non è un caso che il Governatore della California, prima dello svolgimento dell'ultima tornata elettorale negli Stati Uniti d'America, abbia firmato ben tre leggi per arginare la diffusione di contenuti manipolati e ingannevoli realizzati grazie all'IA, al fine di evitare alterazioni nello svolgimento della campagna elettorale o addirittura nel risultato elettorale medesimo. Il tema è quello del deepfake, ossia la diffusione di foto, video, documenti e audio creati grazie a software di IA che riescono, ad esempio, a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo o a imitare fedelmente una determinata voce, oppure a riprodurre un documento attribuibile ad un soggetto pubblico del tutto estraneo alla sua produzione, senza che l'utente di questo contenuto digitale sia in condizioni di comprendere che si tratti per l'appunto di un falso.
Uno degli esempi recenti più eclatanti, riportato da notizie a mezzo stampa, si è realizzato la scorsa estate quando Elon Musk, proprietario del social network X, che ha assunto un ruolo chiave nella nuova amministrazione americana guidata da Donald Trump, pubblicò un deepfake sul suo account, recante un falso audio dell'allora vice Presidente Kamala Harris, candidata in campagna elettorale, che definiva se stessa come «the ultimate diversity hire», alludendo al fatto che fosse stata scelta più perché portatrice della diversità di razza e di genere, che non per le sue capacità.
È evidente che un uso manipolatorio o ingannevole di contenuti audio o video o di testi durante una campagna elettorale o al fine di alterarne i risultati può minare le basi stesse di una moderna democrazia. Naturalmente, quando si cerca di regolamentare un settore così delicato ci si muove su un crinale estremamente sottile, che deve cercare di salvaguardare, in ogni caso, la libertà di informazione, il pluralismo e i campi della parodia e della satira, che contribuiscono comunque a formare il nostro patrimonio culturale. Di nuovo, il tema è quello del deepfake manipolatorio o ingannevole, che impedisce all'utente di percepire che si è di fronte ad una vera e propria alterazione della realtà.
Il tema è talmente attuale che il 6 dicembre 2024 un'importante istituzione democratica quale la Corte costituzionale rumena ha annullato il primo turno delle elezioni presidenziali ritenendo che vi fosse stata una manipolazione del voto e una distorsione delle pari opportunità tra concorrenti elettorali, quale conseguenza di un uso non trasparente, e in violazione della legislazione elettorale rumena, delle tecnologie digitali e dell'IA nello svolgimento della campagna elettorale.
Quello che dunque la Corte costituzionale rumena ha sanzionato, per la prima volta in un Paese europeo, è stato l'alto grado di manipolazione dell'informazione diffusa da una piattaforma social, fino al punto di aver alterato la libera espressione del suffragio dei cittadini. La libertà degli elettori di formarsi un'opinione comprende infatti, secondo la Corte costituzionale rumena, il diritto di essere adeguatamente informati prima di prendere una decisione. Gli elettori hanno il diritto di ottenere informazioni accurate sui candidati e sul procedimento elettorale da tutte le fonti, anche online. La Corte costituzionale rumena ha affermato che «l'uso delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, sia da parte dei candidati o dei concorrenti elettorali, sia da parte dei partiti politici, dei loro sostenitori o dei loro simpatizzanti, deve essere trasparente al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità delle elezioni».
La stessa Commissione europea ha emesso un «ordine di conservazione» nei confronti della piattaforma social, chiedendole di congelare e conservare i dati relativi ai rischi sistemici effettivi o prevedibili che il suo servizio potrebbe rappresentare per i processi elettorali nell'Unione europea e, soprattutto, di conservare documenti e informazioni interne alla piattaforma social riguardanti la progettazione e il funzionamento dei suoi sistemi di raccomandazione, nonché il modo in cui affronta il rischio di manipolazione intenzionale attraverso un uso coordinato non autentico del servizio.
È evidente che siamo di fronte ad una problematica estremamente complessa e della quale non è semplice definire i confini. Ma il tema della manipolazione dell'informazione o della diffusione di informazioni ingannevoli tali da alterare l'esito del voto e soprattutto la libertà di voto dei cittadini è un problema che nell'immediato futuro riguarderà tutti i Paesi, a partire da quelli europei. E non c'è dubbio che gli strumenti di IA, proprio per la loro tecnologia estremamente avanzata, necessitano di essere giuridicamente regolamentati, se si vuole evitare la creazione di informazioni manipolate o ingannevoli tali da arrivare ad alterare persino la libertà del voto.
Quello che la presente proposta di legge intende allora perseguire con riferimento agli strumenti di IA è proprio la correttezza informativa nei confronti degli utenti finali e la non alterazione o manipolazione dell'informazione tramite strumenti di IA con riferimento al delicatissimo momento elettorale.
Nel merito, la presente proposta di legge consta di 5 articoli. L'articolo 1 detta le finalità del provvedimento, che, al fine di garantire il libero e consapevole esercizio del diritto di voto, la veridicità delle informazioni rese nel corso di campagne elettorali o referendarie, la corretta creazione e diffusione di contenuti concernenti le elezioni o i referendum e l'elettorato passivo, mira a fornire una disciplina per contrastare la creazione e la diffusione di contenuti ingannevoli o manipolati prodotti dall'IA, affinché l'utilizzo di tale tecnologia non pregiudichi lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica del Paese. La nuova disciplina è adottata in conformità al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica.
L'articolo 2 reca una serie di modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente la disciplina della propaganda elettorale, aggiungendo otto ulteriori articoli. In particolare:
il nuovo articolo 9-bis introduce il divieto, a partire dalla convocazione delle elezioni o dei referendum, di creazione e di diffusione di contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale che risultino ingannevoli o manipolati. Tale divieto inerisce a tutte le informazioni relative a eletti, candidati, partiti, movimenti politici e ai contenuti che potrebbero influenzare, tramite informazioni non veritiere, l'esito delle campagne elettorali o referendarie. Questa disposizione si applica a tutte le elezioni e consultazioni referendarie;
l'articolo 9-ter fornisce una serie di definizioni specifiche per garantire l'applicazione della legge. Tra queste, la propaganda politica, i contenuti generati con IA, i contenuti audio o video ingannevoli o manipolati, e i sistemi di IA. Sono inoltre definiti i sistemi e i modelli di IA, i servizi di media audiovisivi, le piattaforme di condivisione video e i motori di ricerca online;
l'articolo 9-quater reca misure di trasparenza, indicando che tutti i contenuti generati, in tutto o in parte, con sistemi di IA devono essere chiaramente identificabili come tali, tramite sistemi di etichettatura o filigrane elettroniche. Si pone, quindi, in capo ai soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei suddetti contenuti l'obbligo di utilizzare questi strumenti per avvisare gli utenti, in modo chiaro e immediato, che il contenuto è stato creato con l'IA;
l'articolo 9-quinquies incarica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di monitorare l'applicazione della legge. In caso di violazioni, sono previste sanzioni amministrative, proporzionate alla gravità dell'illecito. Le somme raccolte dalle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, in parte, destinate all'AGCOM per la copertura degli oneri derivanti dai compiti alla stessa attribuiti dalla legge;
l'articolo 9-sexies consente all'AGCOM, con proprio provvedimento, di imporre sanzioni accessorie, quali il blocco dei contenuti illeciti, tramite interventi sui nomi di dominio e gli indirizzi di protocollo internet (IP). Inoltre, l'AGCOM può ordinare l'adozione di misure, con finalità ripristinatoria, per informare il pubblico della natura falsa dei contenuti veicolati;
l'articolo 9-septies consente a chiunque subisca danni derivanti dai contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte da sistemi di IA di richiederne l'oscuramento, la rimozione o il blocco, previa istanza da presentare al gestore del sito internet o della piattaforma digitale. Tale istanza è trasmessa contestualmente all'AGCOM, che, qualora riscontri che la richiesta non sia stata evasa entro ventiquattro ore, è tenuta ad adottare provvedimenti cautelari, con procedimento abbreviato senza contraddittorio, che impongano ai citati gestori, nonché ai prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP;
l'articolo 9-octies reca una serie di deroghe al divieto di diffusione di contenuti di cui al nuovo articolo 9-bis, per scopi didattici, informativi o di satira politica, purché i suddetti contenuti siano chiaramente dichiarati come manipolati o generati con IA. Tali eccezioni riguardano le trasmissioni radio, televisive o in streaming, i giornali, le riviste e gli altri periodici nonché le pubblicazioni online che rispettino le condizioni di trasparenza;
l'articolo 9-novies introduce la pena della reclusione, da uno a quattro anni, per chiunque ceda, diffonda o pubblichi contenuti ingannevoli o manipolati con l'IA volti ad alterare il libero svolgimento di elezioni o dei referendum.
L'articolo 3 designa l'AGCOM quale autorità competente per vigilare sull'osservanza degli obblighi derivanti dal citato regolamento (UE) 2024/900. Inoltre, designa il Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo competente a monitorare l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento inerenti alla protezione dei dati.
L'articolo 4 demanda a futuri regolamenti dell'AGCOM, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le modalità di attuazione delle disposizioni previste dalla legge stessa.
L'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e princìpi generali)
1. Al fine di garantire il libero e consapevole esercizio del diritto di voto da parte degli elettori, la veridicità delle informazioni rese nel corso di campagne elettorali o referendarie, la corretta creazione e diffusione di contenuti concernenti le elezioni o i referendum e l'elettorato passivo nonché di prevenire qualunque forma di alterazione di dati atta a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato, la presente legge reca disposizioni volte a contrastare l'uso ingannevole o manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e parità di genere.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica del Paese.
3. La presente legge è adottata in conformità al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212)
1. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 9-bis. – 1. Dalla data di indizione delle elezioni o delle consultazioni referendarie, sono vietate la creazione e la diffusione con ogni mezzo di contenuti ingannevoli o manipolati rivolti agli elettori, generati in tutto o in parte con sistemi di intelligenza artificiale (IA), riguardanti gli eletti, i candidati impegnati nelle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici nonché quelli atti a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica alla propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli comunali, provinciali e regionali e degli organi monocratici previsti dalla legislazione vigente. Il divieto si applica altresì alle consultazioni referendarie.
Art. 9-ter. – 1. Ai fini di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies si applicano le seguenti definizioni:
a) propaganda politica: le attività finalizzate alla preparazione, cessione, pubblicazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un messaggio a favore o per conto di un attore politico o che sia inteso a influenzare l'esito di un'elezione o un referendum;
b) campagna elettorale: il periodo antecedente le elezioni in cui si svolgono le attività di propaganda elettorale e che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla chiusura delle operazioni di voto;
c) contenuti generati con sistemi di IA: tutti i contenuti, compresi testi, video, immagini e voci, che sono creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, con sistemi basati sull'IA, ivi compresi gli algoritmi di apprendimento automatizzato e le reti neurali artificiali;
d) contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA: qualunque immagine, audio o video che è il prodotto di IA o di sistemi di apprendimento del linguaggio, inclusi quelli basati su tecniche di apprendimento del linguaggio profondo, che riproducono contenuti manipolati, tali da veicolare al fruitore false dichiarazioni, rappresentazioni e contestualizzazioni ingannevolmente attribuibili agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che:
1) fonde, combina, sostituisce o sovrappone un contenuto a un'immagine, a un audio o a un video, riferiti agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che continua ad essere ragionevolmente percepibile come autentico, senza che tale fusione, combinazione, sostituzione o sovrapposizione sia immediatamente o facilmente percepibile;
2) genera un'immagine, un audio o un video, attribuibile agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che può essere ragionevolmente percepita come autentica, senza che la sua inautenticità sia riconoscibile in base alla qualità dell'immagine, dell'audio o del video o in base alla provenienza del canale di distribuzione attraverso la quale l'immagine, l'audio o il video sono diffusi;
e) sistemi di IA: sistemi automatizzati progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e che possono presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deducono dall'input che ricevono come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
f) modelli di IA: modelli che, anche laddove sono addestrati con grandi quantità di dati, utilizzando l'auto-supervisione su larga scala, sono caratterizzati da una generalità significativa e sono in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui i modelli sono immessi sul mercato, e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, a eccezione dei modelli di IA che sono utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;
g) servizio di media audiovisivo: un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui obiettivo principale o di una sua sezione distinguibile è la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;
h) servizio di piattaforma per la condivisione di video: un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui obiettivo principale, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale è la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;
i) video generato dall'utente: una serie di immagini animate, con o senza audio, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;
l) gestore del sito internet: il prestatore di servizi della società dell'informazione che, nella rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito;
m) piattaforma online: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità delle disposizioni normative in materia;
n) motore di ricerca online: un servizio intermediario che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche in tutti i siti web o in tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o altro input, che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto.
Art. 9-quater. – 1. Tutti i contenuti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, generati in tutto o in parte con sistemi di IA, devono essere immediatamente e chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura e filigrana elettronica, secondo standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili.
2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione con ogni mezzo dei contenuti generati in tutto o in parte con sistemi di IA forniscono un'etichettatura e un avviso visibili, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indicano che il contenuto è stato generato, in tutto o in parte, con un sistema di IA, secondo standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili.
Art. 9-quinquies. – 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni degli articoli da 9-bis a 9-novies.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti dagli articoli da 9-bis a 9-novies, l'AGCOM applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in base ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio.
3. Le somme corrisposte a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, in parte, sono destinate all'AGCOM per la copertura degli oneri derivanti dai compiti alla stessa attribuiti dalla presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota delle somme di cui al primo periodo che è destinata all'AGCOM.
4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.
Art. 9-sexies. – 1. L'AGCOM, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata della condotta illecita e dell'eventuale reiterazione della violazione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza, decide se applicare le sanzioni accessorie previste dal presente articolo.
2. L'AGCOM, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 9-ter, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti di cui alla presente legge, mediante il blocco della risoluzione Domain Name System (DNS) dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi di protocollo internet (IP) univocamente destinati ad attività illecite.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'AGCOM ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, che consenta l'accesso ai medesimi contenuti illeciti e a contenuti della stessa natura.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'AGCOM, con finalità ripristinatoria, ordina l'adozione di misure addizionali di comunicazione al pubblico della falsità dei contenuti veicolati.
Art. 9-septies. – 1. Chiunque, nell'ambito delle fattispecie di cui all'articolo 9-bis, sia vittima di forme di alterazione, manipolazione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o trattamento illecito di dati personali, attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte da sistemi di IA, può presentare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte previste dalla presente legge, previa conservazione dei dati originali, anche qualora tali condotte, da identificare espressamente tramite relativo Uniform resource locator (URL), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ovvero da altre norme che disciplinano fattispecie incriminatrici. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al primo periodo, il titolare del trattamento e il gestore del sito internet o della piattaforma digitale predispongono meccanismi gratuiti, di facile uso e facilmente fruibili, conformi ai criteri stabiliti dall'AGCOM con proprio regolamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata contestualmente all'AGCOM. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti oggetto dell'istanza. L'AGCOM, ove riscontri che nelle ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il titolare del trattamento ovvero il gestore del sito internet o della piattaforma digitale non ha provveduto a oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti specifici oggetto dell'istanza, provvede ai sensi del comma 3. I soggetti destinatari dell'istanza sono tenuti a dare esecuzione al provvedimento dell'AGCOM in modo tempestivo e comunque non oltre il termine massimo di trenta minuti dalla comunicazione.
3. Con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'AGCOM ordina ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 9-ter, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente di cui al comma 1 del presente articolo mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 9-sexies. Al soggetto destinatario del provvedimento sono garantiti gli strumenti effettivi di reclamo.
4. La procedura di cui al comma 2 si applica anche nelle ipotesi in cui non sia possibile identificare il soggetto titolare del trattamento ovvero il gestore del sito internet o della piattaforma digitale.
5. Dell'oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti oggetto dell'istanza di cui al comma 1 è data comunicazione al soggetto interessato.
Art. 9-octies. – 1. Il divieto di cui all'articolo 9-bis non si applica:
a) alle trasmissioni radio o televisive, incluse quelle via cavo e satellitari, e ai programmi, alle produzioni e ai servizi in streaming che trasmettono audio o video ingannevoli o manipolati prodotti dall'IA a scopo didattico e informativo o di satira politica, sempre che la trasmissione, il programma o la produzione dichiari espressamente e in modo chiaramente comprensibile in ogni momento che vi sono dubbi sull'autenticità del contenuto che si trasmette o sul fatto che gli audio o i video possono essere stati generati con sistemi di IA e possono quindi essere quindi materialmente ingannevoli;
b) ai giornali, alle riviste e agli altri periodici, incluse le pubblicazioni in internet o per via elettronica, che quotidianamente pubblicano notizie e commenti di interesse generale, anche tramite audio o video generati con sistemi di IA e con contenuti ingannevoli o manipolati, sempre che la pubblicazione dichiari espressamente e in modo chiaramente comprensibile in ogni momento che vi sono dubbi sull'autenticità del contenuto che si pubblica o sul fatto che gli audio o i video possono essere stati generati con sistemi di IA e possono quindi essere materialmente ingannevoli.
Art. 9-novies. – 1. Chiunque, al fine di alterare il libero svolgimento delle campagne elettorali o referendarie o di manipolarne il risultato, cede, pubblica o altrimenti diffonde contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte con sistemi di IA è punito con la reclusione da uno a quattro anni».
Art. 3.
(Autorità di controllo per l'attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024)
1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, anche con riguardo alle misure volte a contrastare la diffusione di contenuti ingannevoli generati dall'IA nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali, veicolati da piattaforme online o da altri prestatori di servizi intermediari, l'AGCOM è designata quale autorità competente a vigilare sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli da 7 a 17 e 21 del regolamento (UE) 2024/900 da parte dei prestatori di servizi intermediari definiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e dei prestatori di servizi di pubblicità politica. In quanto coordinatore dei servizi digitali designato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, l'AGCOM è altresì competente per il coordinamento a livello nazionale dei prestatori di servizi intermediari di cui al regolamento (UE) 2022/2065.
2. Il Garante per la protezione dei dati personali è designato quale autorità di controllo competente a monitorare l'applicazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, esercitando a tale scopo i poteri di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma, ai fini dell'attuazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900, il Garante per la protezione dei dati personali svolge le attività di coordinamento disciplinate dal capo VII del regolamento (UE) 2016/679.
Art. 4.
(Disposizioni attuative)
1. L'AGCOM, con uno o più regolamenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a princìpi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, definisce:
a) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-quater della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;
b) le modalità applicative delle sanzioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;
c) i criteri per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-septies della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;
d) la procedura per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 9-septies, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento;
e) gli ulteriori strumenti di segnalazione e rimozione dei contenuti pubblicati e diffusi in violazione della presente legge.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9-quinquies, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.