PDL 2195

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2195


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
IEZZI, MOLINARI, BORDONALI, RAVETTO, STEFANI, ZIELLO, ANDREUZZA, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, CECCHETTI, GIACCONE, GIAGONI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, TOCCALINI

Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale e modifiche agli articoli 6 e 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all'occultamento del volto

Presentata il 14 gennaio 2025

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Onorevoli Colleghi! – Recentemente in Svizzera il divieto di coprire il viso nei luoghi pubblici, già in vigore in Ticino e nel Canton San Gallo, è stato esteso a livello nazionale dal 1° gennaio 2025, con l'entrata in vigore della nuova legge federale del 29 settembre 2023 sul divieto di dissimulare il viso RS 311.6. La legge è stata preceduta dall'iniziativa popolare federale «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» del 15 settembre 2017, depositata con 105.553 firme, e successivamente accettata con referendum dal 51,2 per cento della popolazione elvetica. Normative simili sono state precedentemente approvate da altri Stati europei, a partire dalla Francia nel 2010 e poi dal Belgio nel 2011. In particolare, la normativa, finalizzata a interdire la circolazione in luogo pubblico e aperto al pubblico a persone che indossano indumenti o accessori che celano il viso rendendo impossibile la loro identificazione, compreso il divieto di indossare il velo integrale per le donne, risponde, non solo ad esigenze di carattere securitario, ma soprattutto di integrazione. A tale riguardo, già a suo tempo, si era pronunciata anche la Corte europea dei diritti dell'uomo con due pronunce: la sentenza S.A.S. c. Francia del 1° luglio 2014, n. 43835/11, e la sentenza Belcacemi e Oussar c. Belgio dell'11 luglio 2017, n. 3798/13. Queste pronunce hanno riconosciuto la compatibilità delle legislazioni nazionali francese e belga, che avevano introdotto il divieto di portare il velo integrale negli spazi pubblici, con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8), con la libertà di pensiero di coscienza e di religione (articolo 9) e con il divieto di discriminazione (articolo 14) sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950. In entrambi i casi, la Corte aveva ritenuto tali divieti nazionali conformi alla Convenzione, proprio in virtù della necessaria integrazione nella comunità in cui si decide di vivere e del rispetto delle regole ivi vigenti.
Anche nel nostro Paese già vige il divieto di circolare in luogo pubblico con il viso coperto. Tale proibizione è prevista dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, a tutela dell'ordine pubblico, approvata negli anni del terrorismo, e, se venisse rigorosamente applicata, sanzionerebbe anche quelle condotte dettate da un radicamento culturale ai danni delle donne, quali l'uso del burqa, che copre l'intero corpo e volto, o del niqab, che lascia solo una fessura per la vista. Tuttavia così non è, in quanto l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, pur disponendo il divieto di indossare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, prevede l'eccezione del giustificato motivo. Proprio sulla base del «giustificato motivo», la giurisprudenza ha più volte ribadito come questo possa essere soddisfatto da ragioni religiose, come stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3076 del 19 giugno 2008. Tale orientamento giurisprudenziale consente, dunque, l'uso di indumenti quali il burqa o il niqab, poiché le esigenze di pubblica sicurezza sarebbero soddisfatte dall'obbligo di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario. Tuttavia, tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse, purché, ovviamente, trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze. La regione Lombardia, mediante la deliberazione di Giunta n. X/4553 del 10 dicembre 2015, ha vietato l'ingresso nelle strutture sanitarie con il burqa e la corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 4330 del 28 ottobre 2019, ha ritenuto legittima tale disposizione in virtù di motivi di pubblica sicurezza. Tenuto anche conto dei soli profili securitari considerati dalla giurisprudenza nazionale sopra citata, la presente proposta di legge introduce nel nostro ordinamento giuridico il divieto esplicito di indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti atti a celare il volto, come nel caso del burqa o del niqab, non soltanto per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, ma anche e soprattutto in quanto considerati atteggiamenti inconciliabili con i princìpi fondamentali della Costituzione, primo fra tutti il rispetto della dignità della donna. Il principale obiettivo della presente proposta di legge è, dunque, quello di introdurre misure a difesa delle donne costrette a celare il proprio volto: le norme proposte sottendono, infatti, il fondamentale principio per cui non è accettabile nella nostra cultura e secondo i valori sanciti dalla Costituzione e dal Trattato di Lisbona il fatto che la donna possa essere, in qualsiasi modo, indotta a comportamenti e ad abbigliamenti che la pongono in palese stato di sottomissione e discriminazione.
La proposta di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 5 della legge n. 152 del 1975. In primo luogo espunge il riferimento ai giustificati motivi che possano consentire di celare il proprio volto, vietando espressamente anche gli indumenti o gli accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa, e indicando in modo chiaro ed inequivocabile i casi di esclusione del divieto, in modo da evitare che sul punto possano esservi interpretazioni difformi. In particolare, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 5 per le manifestazioni a carattere sportivo, si stabilisce che il divieto non si applichi nei luoghi di culto, nei casi in cui l'occultamento del viso è necessario per proteggere la salute propria o di terzi, nei casi in cui l'uso del casco è previsto dalle norme in materia di sicurezza stradale nonché nello svolgimento di attività artistiche o di intrattenimento.
L'articolo 2 introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato, ossia la costrizione all'occultamento del volto, punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. Sempre con riguardo alle finalità già sopra espresse, viene previsto l'aumento della pena della metà se il fatto è commesso a danno di una donna, di un minore o di persona disabile. Infine, come già previsto nel nostro ordinamento per altri reati, quale ad esempio quello di violenza sessuale, si prevede che se il reato è commesso in danno di un minore o da uno dei genitori in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile. Tali articoli disciplinano i provvedimenti che il giudice, valutati gli elementi del singolo caso e sempre nell'interesse del minore, può adottare nei casi di condotta pregiudizievole dei genitori nei confronti dei figli: rispettivamente, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento dalla residenza familiare. Si ritiene, infatti, che tale costrizione sia indice di un ambiente familiare non consono ad una serena crescita psico-fisica del minore e rappresenti un comportamento genitoriale non adeguato e funzionale ad una sua integrazione nella comunità.
L'articolo 3 prevede quale causa ostativa per l'ottenimento della cittadinanza italiana la condanna per il reato di costrizione all'occultamento del volto introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge, considerato quale palese atteggiamento in contrasto con il percorso di integrazione nella nostra comunità.
L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, le parole: «senza giustificato motivo» sono sostituite dalle seguenti: «compresi gli indumenti o accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del primo comma per le manifestazioni a carattere sportivo, il divieto di cui al presente articolo non si applica nei luoghi di culto, nei casi in cui l'occultamento del viso è necessario per proteggere la salute propria o di terzi, nei casi in cui l'uso del casco è previsto dalle norme in materia di sicurezza stradale nonché nello svolgimento di attività artistiche o di intrattenimento».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 612-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-quater. – (Costrizione all'occultamento del volto) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità ovvero in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di minore o di una donna o di una persona disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Se il reato è commesso a danno di un minore o da uno dei genitori di un minore a danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso tribunale per i minorenni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile».

Art. 3.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) la condanna per il delitto di cui all'articolo 612-quater del codice penale»;

b) all'articolo 9.1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 9 è precluso in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 612-quater del codice penale».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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