PDL 2143

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2143


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO, SOTTANELLI, ONORI, PASTORELLA, ROSATO, RUFFINO

Introduzione dell'articolo 133-bis della Costituzione, concernente lo svolgimento contestuale delle elezioni e dei referendum

Presentata il 20 novembre 2024

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Onorevoli Colleghi! – L'election day, ossia lo svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali in un'unica data annuale stabilita dalla legge, dovrebbe essere un principio fondamentale di «economia istituzionale». È ovviamente più agevole darvi attuazione in Paesi, come gli Stati Uniti, in cui il sistema elettorale e istituzionale è coerente con un calendario di voto a data fissa, favorito dalla reciproca autonomia dei poteri legislativo ed esecutivo a livello statale e federale.
È però comunque possibile prevedere un election day annuale anche in Paesi, come l'Italia, che hanno forme di governo diverse da quelle statunitensi e sistemi elettorali differenziati.
I vantaggi dell'election day sono molteplici e gli svantaggi, dal punto di vista democratico, sostanzialmente irrilevanti.
In primo luogo, l'election day comporta significativi risparmi dal punto di vista finanziario. Il mancato accorpamento di consultazioni nazionali diverse nello stesso anno comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato per un ammontare pari a centinaia di milioni di euro, che si riducono nel caso di turni amministrativi e regionali parziali in rapporto al minore numero di elettori complessivamente coinvolti nelle consultazioni.
In secondo luogo, un'unica tornata di voto annuale evita di trasformare l'attività politico-istituzionale in un'ininterrotta campagna elettorale, con effetti deteriori sulla qualità dell'attività legislativa e di governo.
In terzo luogo, l'election day contribuisce ad arginare il fenomeno dell'astensionismo e quindi, indirettamente, i problemi di legittimazione e rappresentanza politica degli eletti nelle consultazioni in cui la partecipazione al voto sia particolarmente scarsa, se non addirittura minoritaria. I dati evidenziano che, nelle ultime due tornate elettorali, la concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni (sia di carattere locale che nazionale) ha sempre determinato un aumento dell'affluenza rispetto alle elezioni regionali non concomitanti. In particolare, nel marzo 2018, quando le elezioni regionali si sono svolte contemporaneamente alle elezioni politiche, l'affluenza è stata del 66,6 per cento nel Lazio e del 73,1 per cento in Lombardia. In quella tornata elettorale entrambe le regioni hanno raggiunto livelli di partecipazione al voto di trenta punti percentuali superiori rispetto a quelli raggiunti nelle successive elezioni regionali, non contestuali, svolte nel febbraio 2023.
Analogamente, nel 2020 le elezioni regionali si sono svolte insieme al referendum costituzionale sulla legge recante riduzione del numero dei parlamentari e hanno registrato un'affluenza del 59,7 per cento nelle Marche e del 62,6 per cento in Toscana. Anche in questo caso, l'affluenza è stata significativamente più alta, con un incremento di circa dieci punti percentuali nelle Marche e di quasi quindici punti in Toscana rispetto alle precedenti elezioni regionali non contestuali.
In quarto luogo, l'election day rivitalizzerebbe l'istituto referendario, oggi reso sostanzialmente inservibile dal fatto che, essendo previsto un quorum di validità pari al 50 per cento più uno degli aventi diritto, per vanificare l'esito del referendum è sufficiente, stando alle tendenze attuali sull'affluenza, che un'esigua quantità di votanti decida di astenersi.
Per questi motivi, la presente proposta di legge costituzionale mira a introdurre una disciplina volta ad accorpare in un'unica tornata elettorale annuale tutte le consultazioni elettorali e referendarie che devono tenersi nello stesso anno.
Ad oggi non mancano peraltro disposizioni finalizzate a tale obiettivo.
L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di election day stabilisce che «le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno», coincidente con quella «stabilita per le elezioni del Parlamento europeo», negli anni di rinnovo della medesima istituzione.
L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, prevede che «Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre».
Ciò nonostante, tali disposizioni sono state ripetutamente derogate, in modo peraltro giuridicamente legittimo, per ragioni di rango costituzionale.
La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha riconosciuto una competenza concorrente alle regioni in materia elettorale, non soltanto in rapporto al sistema elettorale e alla forma di governo, ma anche in ordine alla convocazione delle elezioni regionali. Inoltre, nelle regioni a statuto speciale è prevista la competenza regionale anche in materia di ordinamento degli enti locali nonché di convocazione delle elezioni amministrative.
La successione di scadenze elettorali ha raggiunto l'apice nel 2024, in cui le tornate elettorali hanno riguardato le elezioni regionali in sette regioni e si sono svolte in sei date diverse: in Sardegna il 25 febbraio; in Abruzzo il 10 marzo; in Basilicata il 21 e il 22 aprile; in Piemonte l'8 e il 9 giugno; in Liguria il 27 e il 28 ottobre; in Emilia-Romagna e in Umbria il 17 e il 18 novembre.
Per realizzare effettivamente l'obiettivo di istituire un election day annuale a livello nazionale appare necessario intervenire con una legge di revisione costituzionale.
La presente proposta di legge costituzionale è composta da due articoli.
L'articolo 1, comma 1, introduce l'articolo 133-bis della Costituzione in materia di convocazione delle consultazioni elettorali e referendarie. A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, prevede la sospensione dei termini del procedimento per i referendum già indetti nel caso di svolgimento delle elezioni politiche.
Il nuovo articolo 133-bis, al primo comma, reca la disciplina generale dell'election day sia per le istituzioni di cui all'articolo 55 (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) sia per gli enti di cui all'articolo 114, secondo comma (comuni, province, città metropolitane e regioni) nonché per i referendum abrogativi di cui all'articolo 75 e costituzionali di cui all'articolo 138.
Al secondo comma, si dispone che in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse a norma dell'articolo 88, le elezioni siano in ogni caso convocate secondo i termini di cui all'articolo 61, ossia entro settanta giorni dalla fine della legislatura, quindi al di fuori della tornata annuale ordinaria prevista dal primo comma, e che le elezioni suppletive per i seggi vacanti alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica avvengano secondo i termini previsti dalla legge elettorale.
Al terzo comma, si prevede che nell'anno delle elezioni europee le consultazioni elettorali o referendarie si tengano nella medesima data stabilita per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Al quarto comma, si stabilisce che, ai fini dell'accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie in un'unica tornata annuale, con legge ordinaria sia adeguata la disciplina concernente l'indizione dei referendum e il sistema di elezione degli organi degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma (comuni, province, città metropolitane e regioni), anche in deroga agli statuti regionali, con riguardo alla durata dei mandati elettivi rispetto alla scadenza naturale e ai termini di convocazione dei comizi elettorali.
L'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale reca disposizioni transitorie che si applicano nelle more dell'entrata in vigore della revisione della disciplina delle consultazioni elettorali e referendarie, ai fini del loro accorpamento in un'unica tornata elettorale annuale, da adottare con legge ordinaria.
In particolare, il comma 1 dispone che la data della tornata elettorale annuale è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e che con il medesimo decreto si provvede agli atti propedeutici e relativi alla convocazione dei comizi e all'indizione dei referendum.
Il comma 2 prevede che in caso di scadenza o scioglimento dei consigli e di decadenza o dimissioni dei presidenti delle regioni successivi alla convocazione della tornata elettorale annuale, i consigli e le giunte rimangono in carica fino alla tornata elettorale dell'anno successivo, anche in deroga ai rispettivi statuti.
Il comma 3 prevede, infine, che alla convocazione delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto speciale si applicano le disposizioni vigenti per le regioni a statuto ordinario.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 133-bis della Costituzione concernente lo svolgimento contestuale delle elezioni e dei referendum)

1. Nel titolo V della parte seconda della Costituzione, dopo l'articolo 133 è aggiunto il seguente:

«Art. 133-bis. – Le consultazioni elettorali che debbano tenersi nello stesso anno per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e degli organi degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, nonché per i referendum popolari di cui agli articoli 75 e 138 si svolgono contestualmente in un'unica data.
In caso di scioglimento delle Camere o di una sola di esse a norma dell'articolo 88, le elezioni delle nuove Camere hanno luogo secondo i termini di cui all'articolo 61. Le elezioni suppletive per una delle Camere si svolgono secondo i termini previsti dalla rispettiva legge elettorale.
Qualora nel medesimo anno si tengano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni elettorali di cui al primo comma si svolgono nella medesima data stabilita per esse in conformità alle disposizioni che ne regolano lo svolgimento nell'Unione europea.
La legge della Repubblica disciplina l'indizione dei referendum e stabilisce i princìpi fondamentali relativi al sistema di elezione degli organi degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, in conformità al principio di svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali di cui al primo comma, anche in deroga alle disposizioni degli statuti regionali concernenti la durata dei mandati elettivi rispetto alla scadenza naturale e i termini di convocazione dei comizi elettorali».

Art. 2.
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, per le consultazioni elettorali che si svolgono, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge adottate ai sensi dell'articolo 133-bis, quarto comma, della Costituzione, la data della tornata elettorale annuale è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto si provvede agli atti propedeutici e relativi alla convocazione dei comizi e all'indizione dei referendum.
2. Ai fini di cui al comma 1, in caso di scadenza o scioglimento dei consigli e di decadenza o dimissioni dei presidenti delle regioni che sopravvengano in data successiva alla convocazione della tornata elettorale annuale, i consigli e le giunte rimangono in carica fino alla tornata elettorale dell'anno successivo, anche in deroga ai rispettivi statuti.
3. Ai fini di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 116, primo e secondo comma, della Costituzione la convocazione delle elezioni degli organi degli enti locali è effettuata secondo la disciplina vigente per le regioni a statuto ordinario, anche in deroga alle competenze conferite dai rispettivi statuti in materia di ordinamento degli enti locali.

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