PDL 2106

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2106


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MAIORANO, AMICH, BALDELLI, CANGIANO, CANNATA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DE CORATO, GIORDANO, GIORGIANNI, LAMPIS, LONGI, MARCHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, GAETANA RUSSO, URZĖ

Riapertura del termine per l'accesso ai benefėci previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni

Presentata il 22 ottobre 2024

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Onorevoli Colleghi! – La legge 27 marzo 1992, n. 257, ha previsto la cessazione dell'impiego dell'amianto nel nostro Paese, vietando attivitā quali l'estrazione, la produzione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Negli anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi volti a garantire forme di compensazione economica, quali risarcimenti e benefėci economici, ai soggetti che hanno subėto conseguenze sul piano della salute a seguito dell'esposizione prolungata all'amianto nell'ambito dell'attivitā lavorativa.
Oltre a detti interventi, assume particolare rilievo il comma 8 dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che ha stabilito l'accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per almeno un decennio.
Il periodo da valutare ai fini dell'accesso anticipato č stato quantificato nel 50 per cento del periodo di esposizione, successivamente ridotto al 25 per cento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il termine di presentazione delle domande per l'accesso a detti benefėci previdenziali č scaduto il 15 giugno 2005.
Successivamente, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito che ai fini del conseguimento dei benefėci previdenziali di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 sono considerate valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per periodi di attivitā lavorativa svolta con esposizione all'amianto non oltre il 2 ottobre 2003.
Ad oggi l'amianto č ancora presente in diversi siti e aree del territorio italiano, compresi cantieri e stabilimenti industriali, e richiede ancora interventi di smaltimento e bonifica, ma soprattutto continua a incidere sulla salute di molti lavoratori e a essere causa di gravi patologie.
La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rimediare alle disparitā e alle disuguaglianze esistenti tra i soggetti che sono stati esposti lungamente all'amianto nella loro attivitā lavorativa, consentendo a quanti non hanno presentato la domanda per l'accesso anticipato alle prestazioni previdenziali di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 nei tempi previsti o che hanno solo successivamente maturato il decennio di esposizione necessario per il riconoscimento del beneficio, disponendo la riapertura dei termini per la presentazione della domanda medesima.
Si tratta di un intervento doveroso di giustizia, i cui effetti si applicherebbero su un numero limitato di soggetti e i cui oneri, pertanto, non inciderebbero significativamente sulla finanza pubblica.
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, dispone la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accesso alle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 1, comma 2, stabilisce, ai fini dell'accesso ai benefėci previdenziali di cui al comma 1, che il periodo lavorativo di esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5, ai soli fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche e non della determinazione dell'importo delle medesime.
L'articolo 1, comma 3, rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalitā di attuazione delle nuove disposizioni.
L'articolo 2 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in 4 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riapertura dei termini per l'accesso ai benefėci previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni possono presentare domanda per l'accesso ai benefėci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i lavoratori che presentano la domanda di cui al comma 1, il periodo lavorativo di esposizione all'amianto, accertato e certificato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, č moltiplicato per il coefficiente di 1,5 ai soli fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche. Il coefficiente di cui al primo periodo non si applica ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalitā di attuazione del presente articolo.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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