PDL 2091

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2091


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
AMICH, BALDELLI, CANGIANO, DEIDDA, FRIJIA, LONGI, RAIMONDO, GAETANA RUSSO

Delega al Governo per la disciplina, la realizzazione e lo sviluppo dei centri di elaborazione dati

Presentata il 15 ottobre 2024

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Onorevoli Colleghi! – Come è noto, la comunità mondiale è entrata in un'era di trasformazione tecnologica senza precedenti. Al riguardo, l'intelligenza artificiale (IA) svolgerà senza dubbio un ruolo chiave per il prossimo futuro in virtù del suo potenziale di trasformazione, in grado di mutare in maniera significativa diversi ambiti socio-economici quali l'istruzione, l'ambiente, l'industria, il commercio e, in generale, l'intero sistema economico. L'IA consentirà di concretizzare nuove opportunità di lavoro, promuovendo una cultura di apprendimento continuo e ponendo, al contempo, i presupposti per un incremento e un miglioramento della produttività a livello globale.
Per massimizzare il potenziale dell'IA, il settore pubblico e quello privato possono competere insieme per affrontare molte delle sfide che in questo ambito li attendono. I prossimi cinque anni potrebbero essere determinanti per il nostro Paese, al fine di raggiungere la piena capacità di efficace utilizzo di tale nuova tecnologia.
Per sostenere la rapida e crescente domanda di prodotti e di servizi dell'IA, occorre costruire un sistema d'infrastruttura digitale adeguato, necessario per lo sviluppo dell'IA, rappresentato dai centri di elaborazione dati (cosiddetti «Data Center»), le cui strutture sono ritenute fondamentali per la tecnologia moderna, in quanto ospitano migliaia di server e dispositivi per l'archiviazione di dati connessi a internet, consentendo molte attività comuni: dal commercio telematico alle operazioni bancarie e al lavoro a distanza, dalla pianificazione di appuntamenti medici alla conversazione con familiari e amici.
Attualmente i centri di elaborazione dati sostengono le imprese (in particolare le piccole e medie), le strutture ospedaliere, le scuole e le pubbliche amministrazioni. Tra il 2023 e il 2025, ventitré organizzazioni, comprese otto nuove aziende, hanno annunciato la costruzione di ottantatré nuove strutture, con investimenti potenziali che si stima possano raggiungere l'importo di 5 miliardi di euro.
La città di Milano e la regione Lombardia sono considerate al centro di questo sviluppo, mentre nel complesso il nostro Paese si avvia a diventare un punto nevralgico tra l'Europa centrale e il Mediterraneo, attirando l'interesse di investitori internazionali.
In quest'ambito, il settore dei centri di elaborazione dati in Italia rappresenta pertanto un'opportunità fondamentale e strategica per l'economia nazionale, il cui valore stimato è pari a 15 miliardi di euro.
In questo scenario, nonostante le grandi opportunità di sviluppo, il nostro Paese deve dirimere tuttavia diverse criticità, tra cui l'assenza di una normativa chiara e omogenea. Una delle questioni più rilevanti per il futuro dei centri di elaborazione dati è rappresentata dalla sostenibilità, in particolare per quanto riguarda il consumo energetico.
A tale fine, appare essenziale superare gli ostacoli burocratici e semplificare le procedure, per facilitare lo sviluppo di queste nuove strutture, eliminando le difficoltà che potrebbero rallentare l'evoluzione del settore.
Occorre evidenziare altresì che la mancanza di alcune condizioni di sistema si ripercuote negativamente sull'attrattività del mercato italiano, al miglioramento del quale sarà necessario provvedere nei prossimi anni, in relazione ai ritardi che il settore dei centri di elaborazione dati sconta a livello regolatorio (si consideri che attualmente la nozione è identificata come un generico edificio industriale), con la conseguenza di una scarsa chiarezza normativa che determina la mancata apertura di nuove infrastrutture nel territorio.
In relazione alle esposte osservazioni, gli attuali tempi di progettazione e realizzazione dei centri di elaborazione dati e la scarsa certezza del processo di autorizzazione rischiano di ostacolare la pianificazione di progetti d'investimento su larga scala.
Risulta pertanto urgente e indifferibile definire a livello normativo l'oggetto dell'attività dei centri di elaborazione dati, intesi nella peculiarità della loro struttura e funzione, identificando le caratteristiche che li differenziano rispetto ad altri edifici per i quali esiste già una disciplina, e, allo stesso tempo, individuare una chiara procedura che espliciti i procedimenti per la loro realizzazione e gli enti competenti a svolgerli e che garantisca velocità di attuazione.
La proposta di legge, composta da due articoli, all'articolo 1 definisce i centri di elaborazione dati, definiti come infrastrutture tecnologiche per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.
Il successivo articolo 2, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro il termine di sei mesi, uno o più decreti legislativi, secondo princìpi e criteri direttivi finalizzati a disciplinare la realizzazione, l'organizzazione, il potenziamento e lo sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.
Il comma 2 precisa che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, mentre i successivi commi 3 e 4 prevedono rispettivamente l'invio degli schemi dei decreti legislativi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari nonché la precisazione che dalle disposizioni di attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In definitiva, attraverso l'impianto normativo della proposta di legge s'intende accelerare il processo di modernizzazione tecnologica del Paese, recuperando il cronico divario che ha caratterizzato negativamente la nostra nazione, al fine di dimostrare in ambito internazionale la credibilità e la spinta in avanti che il Governo Meloni sta compiendo per la buona riuscita delle politiche di crescita e di sviluppo, anche nel settore della tecnologia avanzata. I centri di elaborazione dati costituiscono in tale contesto un volàno economico formidabile per l'intero Paese, le cui infrastrutture energetiche, attraverso un quadro regolatorio snello e preciso, potranno nei prossimi anni rappresentare una miniera d'oro per l'economia digitale nazionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si definisce «centro di elaborazione dati» il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

Art. 2.
(Delega al Governo per la realizzazione e lo sviluppo di centri di elaborazione dati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina, lo sviluppo e il coordinamento delle procedure per la realizzazione dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) promuovere la costituzione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, incentivando gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione della normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e l'ammodernamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale;

b) incentivare l'utilizzo di tecnologie in grado di rispettare specifici criteri di sicurezza cibernetica, di protezione delle informazioni classificate e di sostenibilità mediante la riduzione dell'impatto ambientale dell'attività dei centri di elaborazione dati;

c) determinare criteri, livelli e parametri di sicurezza, efficienza e autoproduzione energetica, sostenibilità ambientale e resilienza cibernetica nell'attività dei centri di elaborazione dati, da conseguire attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative ed emergenti;

d) prevedere procedimenti amministrativi semplificati e unici per l'intero territorio nazionale, specificando le funzioni e le responsabilità di ciascuna autorità competente, accordando priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse;

e) rafforzare il ruolo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quale centro di supervisione, raccolta e conseguente sintesi conclusiva delle richieste integrative formulate dalle autorità competenti nell'ambito della consultazione pubblica relativa al procedimento di valutazione d'impatto ambientale;

f) istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati, presieduto dall'autorità politica delegata per l'innovazione e composto dai rappresentanti delle direzioni generali competenti dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e della cultura nonché dal presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dai coordinatori delle due sottocommissioni VIA e VAS, prevedendo che esso si riunisca con frequenza trimestrale per la gestione organica dei procedimenti relativi ai progetti volti alla realizzazione di centri di elaborazione dati e il coordinamento tra i diversi livelli decisionali competenti;

g) introdurre misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati, prevedendo altresì, per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, una procedura di concertazione con le principali autorità locali competenti, tra cui la commissione per la valutazione di impatto ambientale della regione interessata, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali;

h) prevedere contributi patrimoniali e interventi per il riutilizzo del calore prodotto dal funzionamento dei centri di elaborazione dati in favore dell'ente locale nel cui territorio è situata l'infrastruttura di nuova realizzazione;

i) prevedere misure per sostenere la formazione del personale delle amministrazioni locali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale;

l) prevedere l'istituzione di uffici regionali e locali per i centri di elaborazione dati, al fine di migliorare la cooperazione tra le imprese, gli enti territoriali interessati, le amministrazioni e le autorità competenti nonché di semplificare il processo di accesso ai documenti da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS o della commissione per la valutazione di impatto ambientale della regione interessata prima della loro pubblicazione, consentendo revisioni e integrazioni più rapide della documentazione stessa, garantendo la tempestiva pubblicazione dei verbali delle riunioni delle commissioni contenenti il parere sui progetti dei centri di elaborazione dati ovvero l'accesso tempestivo del richiedente a una copia del parere espresso;

m) prevedere gli investimenti necessari per potenziare la rete elettrica nazionale, al fine di garantire l'approvvigionamento energetico necessario per il funzionamento di infrastrutture per il cloud di nuova generazione;

n) prevedere gli investimenti necessari per garantire l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati;

o) armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i princìpi internazionali in base ai quali le infrastrutture dei centri di elaborazione dati non costituiscono, di per sé, una stabile organizzazione;

p) ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprendendovi:

1) il controllo del corretto funzionamento dei sistemi di cloud e della legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti che hanno titolo ad accedervi;

2) la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche;

3) la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo dei sistemi di cloud;

q) rafforzare l'impegno nazionale nelle attività relative allo sviluppo e all'impiego dell'intelligenza artificiale attraverso il potenziamento dell'offerta formativa delle università italiane e delle attività di ricerca svolte da soggetti pubblici, anche in sinergia con operatori privati;

r) promuovere attività di formazione tecnica nonché di ricerca e sviluppo nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nelle università e nei centri di ricerca italiani relativamente alle tecnologie relative all'intelligenza artificiale e sostenerne le applicazioni nella produzione industriale e nei servizi in imprese consolidate e start-up innovative.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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