XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2070
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MORGANTE, AMICH, AMORESE, CERRETO, CIABURRO, CIOCCHETTI, DE CORATO, DEIDDA, DI MAGGIO, GARDINI, GIORDANO, LAMPIS, LANCELLOTTA, LONGI, LOPERFIDO, MAERNA, MAIORANO,
MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATTEONI, PADOVANI,
FABRIZIO ROSSI, GAETANA RUSSO, URZÌ, VIETRI, ZURZOLO
Modifica all'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'età minima per l'espressione del consenso al trattamento di dati personali in relazione ai servizi della società dell'informazione, e delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego di identità digitali protette
Presentata il 2 ottobre 2024
Onorevoli Colleghi! – Minori e social media sono un binomio vincente, ma il quadro normativo di riferimento è carente o insufficiente. In Italia, infatti, non esiste una normativa specifica che tuteli l'immagine dei minori o, più in generale, che regolamenti la loro presenza sui social network.
Come sappiamo, la rete ha enormi potenzialità, ma presenta anche rischi di cui dobbiamo tenere conto e che hanno avuto un'improvvisa accelerazione ed esacerbazione durante le misure restrittive adottate per contenere i contagi da COVID-19, quando il numero di ore trascorse davanti a uno schermo è cresciuto esponenzialmente.
Come sottolineato da Carla Garlatti, presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, a margine dell'incontro conclusivo del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social networks, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, «i bambini da soli sui social, i genitori che ne condividono disinvoltamente in rete le foto, i baby influencer da tutelare nei loro diritti di minorenni e il diritto all'oblio dei più piccoli sono tra le questioni che abbiamo affrontato. Si tratta di emergenze per le quali occorre una risposta sul piano tecnico e legale».
La realtà, tuttavia, è molto diversa. Due diversi studi, uno dell'università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e l'altro dell'agenzia Heaven, confermano la presenza massiva degli under 14 sui social network nonostante i divieti e tratteggiano un rapporto, quello tra preadolescenti/adolescenti e ambienti digitali, multisfaccettato e complesso sotto diversi punti di vista. La prima evidenza viene fuori da «#BornSocial» 2022, lo studio condotto dalla francese Heaven in collaborazione con Génération Numérique, che ha rilevato, in Francia, il progressivo abbassamento nel tempo dell'età in cui si riceve il primo smartphone. L'83 per cento di chi ha tra undici e dodici anni ha già uno smartphone in uso esclusivo: la percentuale sale all'89 per cento tra chi ha più di dodici anni, ma c'è anche un 10 per cento di bambini che racconta di aver ricevuto lo smartphone a nove anni.
In Italia, secondo i dati dell'indagine svolta dall'università di Cassino riportati da il Sole 24 Ore, gli under 14 sui social sarebbero almeno l'88 per cento, percentuale che sale al 100 per cento se si considera solo chi ha almeno tredici anni. In altre parole, ogni tredicenne usa già i social.
Tali dati confermano quanto già rilevato da un sondaggio effettuato nel 2019 da Osservare oltre (Associazione nazionale dei dirigenti scolastici ed eTutorweb) da cui è emerso che l'84 per cento dei ragazzi tra dieci e quattordici anni è in possesso di un profilo social. Per farlo, nessuno ha dichiarato la sua vera età al momento dell'iscrizione, che per il 22 per cento è avvenuta addirittura in presenza di un genitore. E siccome in Italia le false dichiarazioni costituiscono reato solo se fatte a un pubblico ufficiale, di fatto accade che i minori riescano a iscriversi agevolmente sui social e nel caso dei baby influencer ne diventino protagonisti.
I rischi presenti sulla rete sono molteplici, specialmente quando a essere esposti sono i minori. Innanzitutto, c'è la possibilità di essere vittime di veri e propri reati, come l'adescamento di minorenni di cui all'articolo 609-undecies del codice penale. I pericoli non si limitano però ai soli comportamenti penalmente rilevanti. In tal senso, grande preoccupazione desta il fatto che a bambini e adolescenti vengono mostrati, senza alcun filtro, contenuti che a volte incoraggiano comportamenti pericolosi, disturbi alimentari o altri tipi di autolesionismo.
Sono un caso le cosiddette challenge o i cosiddetti selfie estremi, ossia gli autoscatti fatti in luoghi pericolosi che, secondo uno studio della iO Foundation, hanno causato la morte di quasi quattrocento persone dal 2008 al 2021. Di recente, invece, il problema dell'accesso dei minori a contenuti non adatti alla loro età si è posto in relazione alla replica nelle scuole italiane dei giochi cruenti della serie televisiva sudcoreana Squid Game.
Come è facile dedurre da queste brevi considerazioni, quindi, ci sono molte buone ragioni per alzare il livello di attenzione e inasprire le regole sulla navigazione dei giovanissimi in rete.
A livello europeo, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), stabilisce all'articolo 8 che, nell'ambito dei trattamenti effettuati in base al consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione a un minore, il trattamento dei dati dello stesso è lecito «ove il minore abbia almeno 16 anni». Qualora invece si tratti di un interessato di età inferiore allora è necessario che il consenso venga prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Il GDPR prevede, però, al contempo, che gli Stati membri possano stabilire per legge un'età del consenso inferiore, purché non si vada mai al di sotto della soglia dei tredici anni. In tal senso, il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissa la soglia del consenso digitale del minore a quattordici anni (articolo 2-quinquies). Lo stesso articolo prevede poi che il titolare del trattamento debba redigere, «con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi».
In un intervento del 28 gennaio 2021, il Garante per la protezione dei dati personali aveva evidenziato le lacune normative in materia di utilizzo dei social network da parte dei minori. In particolare, aveva ravvisato la necessità di adottare misure effettivamente in grado di garantire l'accertamento, in maniera univoca e non eludibile, dell'età dei soggetti che vi accedono, senza però creare, al contempo, «una sorta di anagrafe mondiale».
A oggi, però, la misura principale per la tutela dei minori online è ancora la verifica dell'età, con tutti i suoi pro e contro: se da un lato, infatti, implica un minore trattamento dei dati rispetto ad altri strumenti più complessi ed invasivi, dall'altro non è sempre efficace.
Di recente si è parlato della possibilità di ricorrere a uno SPID anonimo, attraverso cui il provider di identità che lo fornisce si limiterebbe ad accertare l'età della persona, per poi trasferire al social network una stringa di testo che indicherebbe se quel soggetto può o non può accedere. In altri termini, il gestore della piattaforma saprebbe solo che quella persona non può creare un account, senza ricevere altre informazioni.
Il Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, sulla scia di un'iniziativa legislativa francese di cui si sta discutendo all'Assemblée nationale, ha proposto il rilascio di un'identità digitale per frequentare i social a partire dai sedici anni d'età: un'età che rappresenta un momento importante nel sistema giuridico italiano e una soglia condivisa da diversi Paesi, come la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
Pur consapevoli che il mondo digitale cambia fin troppo velocemente, per cui un'efficace risposta deve privilegiare la prevenzione attraverso interventi sul piano educativo e culturale destinati agli adulti, ai ragazzi e ai bambini, sin dalla tenera età, la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza rispetto al mondo digitale, anche dal punto di vista giuridico, rimane certamente una priorità delle istituzioni ed è la ratio da cui muove la presente proposta di legge.
Le finalità della proposta sono indicate all'articolo 1. L'articolo 2 innalza la soglia di età per l'accesso a internet a sedici anni, mentre l'articolo 3 dispone in merito alla verifica dell'identità e all'assegnazione dell'identità digitale.
L'articolo 4 prevede una delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego di identità digitali protette. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
L'articolo 5, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge è finalizzata a contrastare ogni forma di violazione della dignità della persona, con particolare attenzione ai minori in quanto soggetti più esposti ai rischi della rete internet, mediante l'introduzione di misure preventive e di sistemi di certificazione applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai gestori dei siti internet.
2. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «identità digitale protetta»: le credenziali informatiche anonime che possono essere ricondotte univocamente a un'identità personale unicamente mediante i servizi di un fornitore di servizi di anonimizzazione autorizzato;
b) «fornitore di servizi di anonimizzazione»: il fornitore autorizzato di identità digitali protette che verifica l'identità della persona richiedente un'identità digitale protetta e mantiene un registro inalterabile dell'associazione tra identità digitale protetta e identità della persona.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 2-quinquies del codice di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
1. All'articolo 2-quinquies, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «quattordici anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni».
Art. 3.
(Verifica e assegnazione dell'identità digitale protetta)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, il fornitore di servizi di anonimizzazione rilascia un'identità digitale protetta al minore che ha compiuto sedici anni, su richiesta dell'esercente la responsabilità genitoriale, mediante verifica della carta d'identità elettronica, della firma digitale, dell'identità digitale o di un'altra identità digitale protetta del richiedente.
Art. 4.
(Delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego di identità digitali protette)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina della fornitura e dell'impiego di identità digitali protette, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle attività che possono essere esercitate dal minore utilizzando un'identità digitale protetta, compresa l'autenticazione per l'accesso a siti internet, e delle modalità con cui può essere utilizzata l'identità digitale protetta;
b) individuazione delle regole tecniche, informatiche e giuridiche per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), disciplina dell'esercizio dei relativi poteri di vigilanza attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale e determinazione delle sanzioni applicabili ai fornitori di servizi di anonimizzazione in caso di violazione delle predette regole;
c) individuazione dei casi in cui è ammessa la rivelazione dell'identità del minore da parte del fornitore di servizi di anonimizzazione nonché previsione delle sanzioni penali e delle aggravanti per i reati commessi attraverso l'utilizzo di un'identità digitale protetta;
d) individuazione dei casi e disciplina delle modalità di impiego dell'identità digitale protetta rilasciata al minore da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale per l'accesso da remoto alla cronologia delle attività del minore;
e) definizione delle sanzioni applicabili in caso di false od omesse dichiarazioni del richiedente l'identità digitale protetta.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e attuative dei medesimi decreti legislativi, tenuto conto degli effetti derivanti dalla loro attuazione.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.