PDL 2032

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2032


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BAKKALI, SCHLEIN, BRAGA, BOLDRINI, CIANI, ORFINI, BERRUTO, BONAFÈ, CUPERLO, FORNARO, MAURI, AMENDOLA, ASCANI, BARBAGALLO, CARÈ, CASU, CURTI, D'ALFONSO, DE LUCA, DE MARIA, DE MICHELI, DI BIASE, DI SANZO, EVI, FASSINO, FERRARI, FORATTINI, FOSSI, FURFARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, GNASSI, GRAZIANO, GRIBAUDO, GUERINI, GUERRA, IACONO, LACARRA, LAI, LAUS, MADIA, MALAVASI, MANCINI, MANZI, MARINO, MEROLA, MORASSUT, ORLANDO, UBALDO PAGANO, PELUFFO, PORTA, PRESTIPINO, PROVENZANO, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ROMEO, ANDREA ROSSI, SARRACINO, SCARPA, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, SPERANZA, STEFANAZZI, STUMPO, TABACCI, VACCARI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza

Presentata il 12 settembre 2024

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Onorevoli Colleghi! – La mancata riforma della legge sulla cittadinanza, che risale addirittura agli anni Novanta (legge 5 febbraio 1992, n. 91), e che in numerose occasioni si è tentato – inutilmente – di modificare nelle precedenti legislature, rappresenta una ferita aperta per le centinaia di bambine e di bambini, di ragazze e di ragazzi, nati in Italia e cresciuti frequentando la scuola italiana, i quali, in base alla legge vigente, devono attendere anche più di vent'anni per vedere riconosciuta la cittadinanza italiana. Ad oggi infatti chi è nato in Italia può divenire cittadino italiano solo a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e che dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana. Un'altra opzione per i ragazzi e le ragazze appartenenti a famiglie con origini e storia migratorie è rappresentata dalla possibilità che i genitori, divenuti cittadini, trasmettano tale status ai propri figli prima che questi compiano diciotto anni.
Occorre allora ricordare che il 70 per cento dei cosiddetti «alunni stranieri» è nato e cresciuto in Italia. A parere dei firmatari della presente proposta di legge, coloro che nascono e crescono in Italia sono cittadini italiani e nessuno deve poter negare loro tale diritto. Si tratta, poi, di italiani costretti a procedure burocratiche farraginose, lunghe ed estenuanti, talvolta inutilmente vessatorie, per ottenere il riconoscimento, spesso dopo più di due decenni, di un diritto a lungo negato, ossia il diritto alla cittadinanza.
Tale situazione non è più accettabile. È una questione di civiltà. E bisogna avere coraggio. Perché è una battaglia che fa bene al nostro Paese e a tutti coloro che nel nostro Paese nascono, crescono, studiano e lavorano.
La cittadinanza, infatti, attiene al rapporto tra l'individuo e lo Stato, riconoscendo l'ordinamento giuridico la pienezza di diritti civili e politici solo in capo ai cittadini. La cittadinanza si pone allora come un tassello indispensabile per la titolarità di diritti e doveri e per costruire una democrazia che sia realmente inclusiva.
Per un'inclusione virtuosa, l'istruzione e la cultura sono certamente elementi irrinunciabili. D'altro canto la scuola è il luogo, per definizione, dove viene rappresentata innanzitutto la composizione plurale della comunità, e dove si incontrano le diversità e la ricchezza derivanti dai flussi migratori che attraversano il nostro Paese da più di quarant'anni. Nella scuola italiana, pubblica, laica, plurale e aperta a tutti senza distinzione alcuna come previsto nei dettami costituzionali, e grazie alla libera organizzazione didattica e pedagogica, si apprendono il rispetto delle diverse culture, la conoscenza degli altri e di se stessi, il senso di appartenenza a una comunità ampia e i valori fondanti della Costituzione italiana.
Lo «ius soli» e lo «ius culturae», o «ius scholae», non sono fattispecie da considerare in contraddizione tra loro, ma anzi possono integrarsi in un sistema flessibile che, da un lato, riconosce l'importanza e la profondità del legame che si instaura con il territorio in cui si nasce (ius soli) e, dall'altro lato, riconosce il legame profondo che vede nella scuola (ius scholae) l'istituzione fondante della Repubblica e la custode dei valori, della storia, della memoria condivisa e delle aspirazioni future delle nuove generazioni di italiani e di italiane che costituiscono il collante dell'unità nazionale.
La presente proposta di legge intende dunque riconoscere e valorizzare fino in fondo entrambi questi legami, favorendo e incentivando il più possibile i processi di inclusione e interazione dei nuovi e delle nuove arrivate in Italia. Il Parlamento è chiamato al suo più nobile compito ossia leggere la contemporaneità e tracciare una via possibile per il futuro, che non può che essere inclusivo e aperto alle diversità.
Occorre allora coraggio per colmare questo solco tra ragazzi e ragazze, bambini e bambine: essere o non essere cittadine o cittadini segna infatti la differenza tra il sentirsi parte di un destino comune o essere spettatori passivi e marginali di un futuro collettivo.
La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il cosiddetto «ius soli temperato», prevedendo che chi nasce in Italia da genitori stranieri sia cittadino italiano se almeno uno dei genitori è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio.
All'articolo 1, comma 1, lettera b), sono disciplinate le modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento della cittadinanza in base allo ius soli temperato e in particolare sono stati rimossi tutti i limiti temporali entro i quali l'istanza medesima deve necessariamente essere avanzata per la sua validità. Si ritiene infatti che qualora vi sia il possesso dei requisiti richiesti dalla legge non ha alcun senso subordinare la presentazione dell'istanza di cittadinanza a vincoli legati all'età del richiedente.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), introduce invece il cosiddetto «ius scholae», prevedendo che il minore straniero che abbia fatto ingresso nel territorio della Repubblica italiana entro il compimento del dodicesimo anno di età e, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, possa acquistare la cittadinanza italiana.
Ai fini del computo dei cinque anni è stata considerata, come incentivo alla scolarizzazione e dunque all'integrazione dei figli minori, anche la frequenza presso le scuole dell'infanzia statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione.
L'articolo 1, comma 1, lettera d), apporta modifiche significative all'articolo 9 della citata legge n. 91 del 1992: da un lato, al fine di favorire l'inclusione sociale, lavorativa e orientata alla partecipazione attiva nelle comunità territoriali, si semplifica la procedura per la concessione della cittadinanza, prevedendo la riduzione della durata del vincolo della residenza continuativa rispettivamente a: cinque anni per lo straniero o la straniera non appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea; tre anni se l'interessato è appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea; due anni se lo straniero è apolide o è stato riconosciuto come rifugiato ovvero se gli è stata accordata la protezione sussidiaria; dall'altro lato, si prevede una disciplina di favore per i minori che sono arrivati in Italia dopo il dodicesimo anno di età ma prima dei diciotto anni, i quali possono chiedere la cittadinanza se legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni e se hanno frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale (nuova lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 9).
Si tratta dunque di modifiche volte a introdurre criteri che rendano il conseguimento della cittadinanza più accessibile e che sono più allineati alla disciplina prevista nella maggioranza dei Paesi europei.
L'articolo 1, comma 1, lettera e), sostituisce i commi 2 e 3 della citata legge n. 91 del 1992 in materia di contributo per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la cittadinanza. In luogo del contributo di 250 euro attualmente previsto, si dispone che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo non superiore a quello previsto per il rinnovo del passaporto. Il contributo inoltre non è più dovuto per le istanze o le dichiarazioni concernenti i minori o per le istanze provenienti da soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito che lo destina al finanziamento di progetti nell'ambito dell'educazione civica. Questo passaggio è molto rilevante perché rivela il senso politico della presente proposta: le risorse che lo Stato riceve dalle istanze dei nuovi cittadini e cittadine sono reinvestite nel Ministero più importante per il valore della cittadinanza ovvero quello dell'istruzione e del merito.
L'articolo 1, comma 1, lettera f), modifica la disciplina dell'acquisizione della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana. In particolare, il requisito della necessaria convivenza del minore con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza, attualmente previsto, è sostituito da quello più razionale della non decadenza del genitore che acquista o riacquista la cittadinanza dalla responsabilità genitoriale.
L'articolo 1, comma 1, lettera g), introduce i nuovi articoli 23-bis e 23-ter che recano alcune disposizioni interpretative volte a chiarire la portata e l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della legge.
L'articolo 2 detta alcune disposizioni di coordinamento, in particolare, al comma 4, al fine di garantire una migliore interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di cittadinanza, autorizza il coordinamento, il riordino e l'accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
L'articolo 3 prevede l'applicazione della legge anche agli stranieri che abbiano maturato i requisiti necessari per l'acquisto della cittadinanza prima della data della sua entrata in vigore.
Tuttavia in questi casi è previsto che l'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti, sospenda l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provveda tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
Infine, l'articolo 4, al fine di garantire il diritto di pieno accesso alla pratica sportiva, consente a tutti i minori presenti nel territorio della Repubblica, compresi i rifugiati e i richiedenti asilo, anche senza cittadinanza italiana, il tesseramento presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso le associazioni e gli enti di promozione sportiva, consentendo agli stessi di partecipare alle competizioni sportive in tutti i campionati italiani, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1, raggiunta la maggiore età, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica italiana entro il compimento del dodicesimo anno di età e, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Ai fini del computo dei cinque anni di cui al primo periodo si considera altresì la frequenza presso le scuole dell'infanzia statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione.
2-bis. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da uno dei genitori legalmente soggiornante in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1, raggiunta la maggiore età, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile»;

d) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

2) alla lettera e), dopo le parole: «all'apolide» sono aggiunte le seguenti: «, al rifugiato o alla persona cui è stata accordata la protezione sussidiaria,» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;

3) alla lettera f), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno cinque anni, che ha frequentato regolarmente ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

e) all'articolo 9-bis, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo non superiore a quello previsto per il rinnovo del passaporto. Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori o provenienti da soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito che lo destina al finanziamento di progetti nell'ambito dell'educazione civica»;

f) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

g) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, compresa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per quelli inerenti agli atti di stato civile».
4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

Art. 3.
(Disposizioni sull'ambito di applicazione e norma transitoria)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta di acquisto della cittadinanza, verificati i requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
3. Le richieste di cui al comma 2 del presente articolo sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della presente legge.

Art. 4.
(Accesso alla pratica sportiva)

1. Al fine di garantire il diritto di pieno accesso alla pratica sportiva, tutti i minori presenti nel territorio della Repubblica, compresi i rifugiati e i richiedenti asilo, che non sono cittadini italiani, possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o alle associazioni e agli enti di promozione sportiva, e possono partecipare ai campionati italiani, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

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