PDL 1965

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1965


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LACARRA, GIANASSI, GRIBAUDO, UBALDO PAGANO

Modifiche agli articoli 106-bis e 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di compenso del difensore nei casi di patrocinio a spese dello Stato

Presentata il 12 luglio 2024

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge risponde all'esigenza di porre fine a una forma di discriminazione che colpisce gli avvocati che dedicano le loro competenze e la loro passione alla difesa dei cittadini meno abbienti, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Come noto, l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 stabilisce che, nella liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il valore medio della tariffa professionale vigente costituisce il limite massimo applicabile, mentre gli articoli 106-bis e 130 del citato testo unico prevedono l'applicazione di una significativa riduzione nei compensi, sia nel settore penale, con la riduzione di un terzo, che in quello civile, con una drastica riduzione della metà. Nel caso in cui il giudice decida di non applicare il valore medio della tariffa, ma quelli minimi, la riduzione dei compensi di cui agli articoli 106-bis e 130 del citato testo unico porterebbe a liquidare gli onorari dell'avvocato al di sotto dei minimi tariffari.
Tale situazione disincentiva gli avvocati a iscriversi o a rimanere negli appositi elenchi, creando, al contempo, gravi ostacoli ai cittadini per l'accesso alla giustizia. Il diritto di difesa costituisce uno dei pilastri fondamentali della nostra Costituzione, come sancito dall'articolo 24, quando afferma che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» aggiungendo che «la difesa è un diritto inviolabile in ogni fase del procedimento». Il patrocinio a spese dello Stato rappresenta uno strumento di giustizia sociale di primaria importanza, volto a ridurre le disuguaglianze che potrebbero derivare dalle diverse condizioni economiche dei cittadini, dando così piena attuazione al principio costituzionale dell'uguaglianza, anche dinanzi alla legge.
Pertanto, la legge che disciplina la liquidazione dei compensi non può e non deve diventare una fonte di discriminazione per gli avvocati che svolgono un ruolo di grande rilevanza sociale e trasformarsi in un ingiustificato svilimento della loro attività professionale.
È diventato quindi imprescindibile rivedere gli articoli 106-bis e 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, al fine di eliminare la possibilità di liquidare gli onorari agli avvocati incaricati del patrocinio a spese dello Stato al di sotto dei minimi tariffari. Anche la giurisprudenza si è pronunciata sul tema affermando che, nell'attuale quadro legislativo, «non è consentito al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (Corte suprema di cassazione, sentenza n. 10466 del 19 aprile 2023).
Ne deriva che il rispetto del principio dell'equo compenso, già riconosciuto dalla giurisprudenza per tutti gli avvocati, deve essere esteso anche a coloro che operano nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. È importante notare che il principio generale che vieta di scendere al di sotto dei minimi tariffari è stato anche sancito dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, che regola appunto l'equo compenso per le prestazioni rese dagli avvocati a committenti privati dotati di particolari caratteristiche (imprese bancarie, assicurative, grandi aziende) nonché alla pubblica amministrazione.
Il mancato riconoscimento di questo principio anche agli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, diversamente dagli altri avvocati, costituisce una forma grave e ingiustificata di discriminazione.
La finalità di realizzare un risparmio di spesa in favore del bilancio dello Stato non giustifica il sacrificio di diritti garantiti, a maggior ragione alla luce del diritto di rivalsa che lo Stato vanta, ai sensi dell'articolo 134 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nei confronti della parte ammessa al patrocinio risultata vittoriosa nel giudizio.
Attraverso questa proposta di legge, si cerca di ristabilire la giustizia e soprattutto di conferire uguale dignità a tutti gli avvocati oltre che decoro alla professione legale nel suo complesso, eliminando qualsiasi forma di disparità. In sintesi, tutti gli avvocati devono essere trattati allo stesso modo, senza distinzioni basate sulle condizioni socioeconomiche degli assistiti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106-bis:

1) al comma 1, le parole: «al difensore,» sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: «del difensore,» sono soppresse;

b) all'articolo 130:

1) al comma 1, le parole: «al difensore,» sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: «del difensore,» sono soppresse;

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