PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1940
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PAVANELLI, CARAMIELLO, CHERCHI, FEDE, FERRARA, L'ABBATE
Disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel settore del commercio elettronico nonché delega al Governo in materia di disciplina delle funzioni di vigilanza
Presentata il 2 luglio 2024
Onorevoli Colleghi! – Nel nostro Paese, il commercio elettronico ha conosciuto una crescita esplosiva negli ultimi anni, come testimoniano i ricavi annuali del settore. L'incremento della spesa dei consumatori in rete registrato nel periodo dell'epidemia da COVID-19 ha portato a un vero e proprio cambio di paradigma del settore e, da allora, un numero sempre maggiore di imprese italiane ha beneficiato dei canali in rete per le proprie vendite, anche ricorrendo all'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la propria efficienza operativa, personalizzare l'esperienza dei propri clienti, ottimizzare la produttività e incrementare le vendite.
Secondo i dati diffusi da un'analisi dell'andamento del commercio elettronico, condotta e realizzata da Confimprese Italia, relativa sia al fatturato che alla crescita delle imprese, emerge con forza come nel periodo compreso tra il 2006 e il 31 dicembre 2022 le imprese che operano unicamente nella rete sono passate da 2.765 a 38.867 (14 volte in più dal primo rilevamento), mentre il fatturato è passato da 3,3 miliardi a 75,9 miliardi, ossia 23 volte il dato iniziale.
A ciò si aggiunga che nella terza edizione del rapporto «State of Commerce», pubblicato dalla società statunitense Salesforce, che raccoglie le opinioni di 2.700 professionisti del commercio elettronico in quindici Paesi (di cui duecento in Italia), risulta come il 74 per cento delle imprese italiane che operano in tale mercato già utilizzano l'IA: di queste il 29 per cento ha già provveduto a implementarla completamente, il 45 per cento la sta ancora sperimentando e il rimanente 27 per cento sta valutando se e come l'IA possa essere integrata nelle proprie attività.
Tenuto conto della crescita che si è registrata nell'economia italiana in relazione al commercio elettronico, si pone la necessità di introdurre una legislazione nazionale chiara e adeguata, che consenta alle imprese del comparto di sfruttare appieno gli strumenti forniti dall'IA, in modo da utilizzarli sulla base delle proprie esigenze e fornire al contempo maggiore soddisfazione ai propri clienti, migliorando le interazioni con i consumatori, ottimizzando i processi di back-end o determinando il prezzo di prodotti e servizi attraverso nuove funzioni integrate e basate sull'IA stessa; tutto ciò deve peraltro avvenire in un contesto normativo capace di garantire un utilizzo dell'IA nel rispetto dei valori europei e nazionali fondamentali, tra cui la protezione dei diritti umani, la protezione dei dati personali, il principio di non discriminazione, la trasparenza e la responsabilità nelle decisioni algoritmiche basata su dati etici.
A tali fini, la presente proposta di legge, che si compone di otto articoli, mira a definire il quadro normativo nazionale per l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore del commercio elettronico.
In particolare, l'articolo 1 enuncia la finalità della legge.
L'articolo 2 reca alcune definizioni, compresa quella di intelligenza artificiale, necessarie a conferire chiarezza alle disposizioni della legge.
L'articolo 3 richiede alle imprese che utilizzano l'IA nel commercio elettronico di pubblicare informazioni chiare, rivolte soprattutto ai consumatori, che diano conto dei criteri di funzionamento degli algoritmi e del loro impatto sulle scelte di acquisto dei consumatori stessi.
L'articolo 4 impone che i dati raccolti tramite sistemi di IA debbano essere gestiti in modo da garantire il rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali sia a livello europeo che nazionale.
L'articolo 5 stabilisce che i risultati prodotti dalle applicazioni IA debbano rispettare i princìpi di uguaglianza e non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, sicurezza e protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza e sostenibilità; si prevede altresì che le imprese conducano valutazioni etiche delle loro applicazioni di IA nel commercio elettronico per prevenire distorsioni negli algoritmi (bias) e decisioni ingiuste.
L'articolo 6 attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e all'Agenzia per l'Italia digitale le funzioni di vigilanza sull'utilizzo dell'IA nel settore del commercio elettronico, delegando il Governo ad adottare un decreto legislativo che definisca i criteri per il riparto dei poteri di vigilanza tra le Agenzie nonché un adeguato sistema sanzionatorio.
L'articolo 7 istituisce il Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico destinato a fornire supporto alle imprese per l'adozione di sistemi di IA finalizzati all'efficientamento dei processi logistici.
L'articolo 8 demanda allo Stato e alle altre autorità pubbliche il compito di promuovere programmi formativi destinati a sviluppare competenze digitali focalizzate sull'IA e di agevolare la costituzione di reti di impresa per l'aggregazione delle piccole e medie imprese.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge definisce il quadro normativo nazionale in relazione all'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore del commercio elettronico, al fine di assicurare che lo stesso avvenga nel rispetto della Costituzione e dai princìpi previsti dalla normativa dell'Unione europea.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «intelligenza artificiale»: l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività tali da consentire ai sistemi la comprensione del proprio ambiente, di mettersi in relazione con quello che percepisce, di risolvere problemi e di agire verso un obiettivo specifico;
b) «sistema di intelligenza artificiale»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia che può mostrare capacità di adattamento dopo l'installazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input che riceve come generare gli output, quali le previsioni, i contenuti, le raccomandazioni o le decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
c) «IA bias»: i sistemi di intelligenza artificiale che producono sistematicamente e ingiustificatamente risultati meno favorevoli, ingiusti o dannosi per i membri di specifici gruppi sociali;
d) «commercio elettronico»: l'attività di vendita automatizzata di beni e servizi realizzata tramite sistemi elettronici in rete.
Art. 3.
(Obblighi di trasparenza)
1. Le imprese che utilizzano l'intelligenza artificiale pubblicano informazioni complete, chiare, accessibili e comprensibili dagli utenti, riguardanti le funzionalità degli algoritmi utilizzati, ivi compreso il processo decisionale da essi applicato, nonché i dati, i processi di prova e di convalida utilizzati e il sistema di gestione dei rischi.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a fornire agli utenti idonee informazioni sul funzionamento delle tecnologie di intelligenza artificiale utilizzate nonché sulle modalità con cui vengono influenzate le decisioni di acquisto dei prodotti o la fruizione di servizi da esse offerti.
Art. 4.
(Protezione dei dati personali)
1. I dati raccolti tramite sistemi di intelligenza artificiale devono essere gestiti in conformità con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e con il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 5.
(Divieto di discriminazione e valutazione etica)
1. I risultati prodotti dalle applicazioni di intelligenza artificiale devono rispettare i princìpi di uguaglianza e non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, sicurezza e protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza e sostenibilità.
2. Le imprese eseguono periodicamente regolari valutazioni etiche per identificare e mitigare gli IA bias negli algoritmi utilizzati.
Art. 6.
(Poteri di vigilanza)
1. Le funzioni di vigilanza sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore del commercio elettronico sono attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e all'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione dei criteri di riparto dei poteri di vigilanza delle Agenzie di cui al comma 1, degli strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente con sistemi di intelligenza artificiale, nonché di un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificità delle competenze e leale collaborazione tra le Agenzie coinvolte;
b) tipicità delle sanzioni, anche cautelari e inibitorie, con preminente finalità dissuasiva.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ed è successivamente trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Art. 7.
(Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a fornire supporto alle imprese fino a 50 dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, per l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale finalizzati all'efficientamento dei processi logistici.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, attribuendo priorità alle imprese che adottano soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale etiche, sicure e sostenibili.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 8.
(Programmi formativi e reti di impresa)
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:
a) promuovono programmi formativi destinati a sviluppare competenze digitali focalizzate sull'intelligenza artificiale e favoriscono la formazione digitale continua per i lavoratori coinvolti nel processo di utilizzo di tali tecnologie, anche mediante la collaborazione con università e centri di formazione;
b) favoriscono modelli di cooperazione tra piccole e medie imprese volti a costituire reti di impresa al fine di accrescere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale.