PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1894
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata GRUPPIONI
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
Presentata il 28 maggio 2024
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca disposizioni volte a disciplinare l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, realizzando, in tal modo, un intervento necessario a colmare un grave vuoto normativo.
L'attività di lobbying, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, richiede una disciplina adeguata per due motivi principali: in primo luogo, dare attuazione ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica e di trasparenza dei processi decisionali pubblici, nonché ai princìpi contenuti negli articoli 2, 3, 41 e 67 della Costituzione; in secondo luogo, offrire un efficace strumento per la prevenzione e la lotta alla corruzione e per evitare e contrastare i conflitti di interessi e il traffico illecito di influenze, assicurando il diritto-dovere, costituzionalmente garantito, alla partecipazione della società civile ai processi decisionali pubblici.
Per garantire una più ampia base informativa sulla quale i pubblici decisori possano fondare le proprie scelte, la presente proposta di legge intende assicurare il rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali e di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Con tale intervento si intende, dunque, fornire un ulteriore contributo al dibattito in corso a livello internazionale, al fine di sollecitare l'approvazione di una disciplina compiuta sul tema della regolazione della rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici.
La presente proposta di legge si compone di dodici articoli.
L'articolo 1 stabilisce i princìpi fondamentali per l'attività di relazioni istituzionali, assicurando che la rappresentanza di interessi avvenga nel rispetto della normativa vigente. Le principali finalità perseguite comprendono la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei rappresentanti di interessi, la facilitazione di una partecipazione ordinata dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi, oltre alla disponibilità di una base informativa ampia per i decisori pubblici.
L'articolo 2 fornisce definizioni chiave per la corretta interpretazione della legge, quali l'«attività di rappresentanza di interessi», i «rappresentanti di interessi», i «portatori di interessi», i «decisori pubblici» e i «processi decisionali pubblici». Tali definizioni sono cruciali per delineare chiaramente i soggetti coinvolti e la loro interazione nei processi decisionali pubblici.
L'articolo 3 esclude dall'applicazione della legge alcuni soggetti, come i giornalisti professionisti, i funzionari pubblici e i rappresentanti di governi stranieri, e alcune attività, come quelle legate a questioni di interesse di confessioni religiose, al fine di garantire che la disciplina introdotta dalla legge sia riferibile esclusivamente all'attività di rappresentanza di interessi non soggetta ad altra normativa.
L'articolo 4 istituisce un Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, gestito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Registro è accessibile pubblicamente, sebbene alcune sezioni siano riservate ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche. L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per chiunque intenda svolgere l'attività di rappresentanza di interessi.
L'articolo 5 prevede l'adozione e la pubblicazione di un codice deontologico da parte del Comitato di sorveglianza, nel quale sono stabilite le norme di comportamento per i rappresentanti di interessi. L'adozione del codice costituisce un passo fondamentale per garantire che l'attività di rappresentanza di interessi sia svolta con integrità e nel rispetto delle istituzioni.
L'articolo 6 istituisce, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Comitato di sorveglianza con il compito di monitorare e assicurare la trasparenza e l'efficacia del Registro, nonché di vigilare sull'osservanza della legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi.
L'articolo 7 specifica i diritti riconosciuti ai rappresentanti di interessi registrati, tra i quali è compresa la possibilità di presentare documenti e proposte ai decisori pubblici e di accedere a informazioni relative ai processi decisionali.
L'articolo 8 dispone che i rappresentanti di interessi non possono offrire vantaggi economici a membri del Governo o a partiti e, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono inviare al Comitato di sorveglianza una relazione sulle loro attività, da pubblicare nel Registro.
L'articolo 9 riconosce ai decisori pubblici la facoltà di avviare consultazioni pubbliche su proposte normative, pubblicizzandole nel Registro, alle quali i rappresentanti di interessi possono partecipare tramite la sezione riservata del Registro stesso. Le consultazioni rimangono aperte per almeno venti giorni e dei relativi risultati si dà conto nel Registro.
L'articolo 10 introduce un sistema sanzionatorio per i rappresentanti di interessi che comprende l'ammonizione, la censura, la sospensione o la cancellazione dal Registro. Si prevede l'irrogazione di una multa da 1.000 a 10.000 euro nel caso in cui vengano fornite informazioni false o incomplete. Le sanzioni sono pubblicate nel Registro e comunicate pubblicamente.
L'articolo 11 prevede un adeguamento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per gestire le nuove responsabilità introdotte dalla presente legge.
L'articolo 12, infine, reca disposizioni finalizzate a consentire l'attuazione della legge, compresa la previsione dell'obbligo di adeguamento alle norme fondamentali della legge medesima da parte degli ordinamenti regionali e provinciali, e definisce il processo di integrazione nella classificazione delle attività economiche.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse.
2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:
a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli;
f) contribuire alla tutela della legalità dell'azione amministrativa.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, di cui alla lettera b), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;
b) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera d), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, per conto delle organizzazioni di rispettiva appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;
c) «portatori di interessi»: le persone, gli enti, le società o le associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle citate attività;
d) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti;
e) «processi decisionali pubblici»: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.
Art. 3.
(Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai giornalisti professionisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;
b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;
c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri, in relazione ai rapporti con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione;
d) a coloro che interloquiscono con i decisori pubblici per questioni di interesse della confessione religiosa di cui fanno parte, ai titolari degli istituti di cui agli articoli 7 e 8 della Costituzione ovvero che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica o abbiano presentato la relativa domanda;
e) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
f) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;
g) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;
h) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;
i) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da rappresentanti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.
Art. 4.
(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)
1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.
4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:
a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e la sede dell'ente o della società che svolge l'attività di rappresentanza di interessi;
b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione.
5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:
a) i minori di anni diciotto;
b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), durante il loro mandato e per i tre anni successivi dalla sua cessazione;
c) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico;
d) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico;
e) gli iscritti all'elenco professionisti dell'Albo dei giornalisti;
f) gli iscritti ad altri albi professionali che non risultino sospesi;
g) coloro che hanno riportato condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia;
h) i dirigenti nazionali dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico;
i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;
l) i soggetti che abbiano la legale rappresentanza di uno dei soggetti portatori di interessi, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), o che siano legati a essi da un rapporto di lavoro subordinato ovvero che svolgano per essi funzioni di direzione;
m) coloro che siano legati a una pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro o di servizio.
6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 6, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento, da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5.
(Codice deontologico)
1. Il codice deontologico è adottato dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 6, entro sei mesi dalla data della sua entrata in funzione, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
3. Il codice deontologico è pubblicato nella parte del Registro ad accesso pubblico.
Art. 6.
(Comitato di sorveglianza)
1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
2. Il Comitato di sorveglianza è composto da:
a) un esperto di comprovata esperienza e conoscenza nella materia delle relazioni istituzionali designato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che svolge le funzioni di presidente;
b) un componente designato dall'Autorità nazionale anticorruzione, che svolge le funzioni di vicepresidente;
c) un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del medesimo;
d) un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
e) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei rappresentanti di interessi, designato d'intesa tra il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica tra una rosa di candidati proposta dalle associazioni medesime;
f) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
g) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani.
3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. Il Comitato, in particolare:
a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 8, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Ai componenti dei Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
6. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
Art. 7.
(Diritti degli iscritti nel Registro)
1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro ha diritto di:
a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;
b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi;
c) presentare informative o chiedere di essere sentito dai decisori pubblici sui temi di interesse generale relativi all'attività svolta. Il decisore pubblico che non intenda intraprendere alcun confronto con il rappresentante di interessi deve comunicare allo stesso il proprio rifiuto motivato;
d) contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa.
2. Agli iscritti viene consegnato apposito tesserino di riconoscimento che ne attesta l'iscrizione nel Registro.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
4. I decisori pubblici, nell'ambito della propria autonomia, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione al presente articolo per quanto attiene alle proprie attività istituzionali.
Art. 8.
(Obblighi degli iscritti nel Registro. Cause di esclusione e incompatibilità)
1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere o promettere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a rappresentanti del Governo né a partiti, movimenti e gruppi politici, a loro esponenti o a intermediari di questi ultimi.
2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);
c) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.
4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro ad accesso pubblico entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.
Art. 9.
(Procedura di consultazione)
1. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro ad accesso pubblico e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.
3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto e può avvenire anche attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia e agevole consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro ad accesso pubblico.
5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione mediante la pubblicazione, nella parte del Registro ad accesso pubblico, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.
Art. 10.
(Sanzioni)
1. Al rappresentante di interessi che non osservi le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:
a) l'ammonizione;
b) la censura;
c) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
d) la cancellazione dal Registro.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:
a) la censura;
b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.
3. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro, nei successivi aggiornamenti o nella relazione annuale, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
8. Il Comitato di sorveglianza vigila e può raccogliere segnalazioni su eventuali condotte illecite tenute da soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, lo segnala all'autorità giudiziaria competente.
9. Il Comitato di sorveglianza, con proprio regolamento, disciplina le modalità e i termini per garantire il diritto al contraddittorio a tutte le parti interessate.
Art. 11.
(Adeguamento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della presente legge, la pianta organica della medesima Autorità è incrementata, in una misura comunque non superiore a trenta unità, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento dell'aliquota del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura tale da garantirne la copertura integrale.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Art. 12.
(Disposizioni finali)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Registro sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
5. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.