XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 188
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, ANDREUZZA, BAGNAI, BISA, BOF, CAVANDOLI, FURGIUELE, GIAGONI, MARCHETTI, MONTEMAGNI, PIERRO, ZINZI
Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione
Presentata il 13 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende abrogare le norme che impongono il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, nonché della relativa tassa di concessione governativa. La normativa vigente, emanata nel lontano 1938 (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880), con l'approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni nel 1936 (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), includeva il servizio radiotelevisivo nei servizi di esclusiva competenza dello Stato. Dimensione ribadita nel successivo testo unico in materia postale del 1973 (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156). La Corte costituzionale con sentenza n. 225 del 1974 dichiarava l'incostituzionalità del vigente regime di monopolio pubblico.
Il canone di abbonamento alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, istituito come si è detto nel lontano 1938, è diventato una vera e propria tassa di possesso sulla televisione presupponendo il dominio dell'etere da parte dello Stato. Si tratta di un balzello antiquato e iniquo che non ha alcun motivo di esistere, anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori e dall'apporto delle nuove tecnologie (DTT, DDT, DVbh, TV satellitare, ADSL, WI-FI, cavo e analogico). È un'imposta socialmente ingiustificata perché colpisce indiscriminatamente, indipendentemente dal reddito, dall'età e dall'utilizzo, e in particolar modo le fasce più deboli della popolazione.
Il pagamento del canone di abbonamento è stato istituito dal citato regio decreto-legge n. 246 del 1938 quando ancora non esisteva la televisione. Esso è ora dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dai programmi ricevuti. La Corte costituzionale, nel 2002, ha riconosciuto la sua natura sostanziale di imposta, per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato. Quindi il canone di abbonamento è da riconoscere in forza della mera detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall'utilizzo che ne sia fatto o delle trasmissioni seguite o dal fatto che, per motivi orografici, non sia possibile ricevere uno o più canali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
A partire dal 2015, con la legge di stabilità 2016, è stata introdotta un'ulteriore ingiustizia: la presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo in base alla sussistenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica. Secondo questa norma, anche chi non possiede una televisione riceve una bolletta elettrica con un importo maggiorato dovuto al canone RAI.
Ricade sull'utente l'onere di presentare all'Agenzia delle entrate un'autocertificazione per essere esonerato dal pagamento per l'anno in corso. L'anno successivo il consumatore (di servizio pubblico elettrico ma non di quello televisivo) deve ripetere la stessa operazione e così ogni anno. E questa annosa pratica deve essere ripetuta annualmente anche da coloro che sono sempre stati esonerati e che hanno comunicato le proprie motivazioni alla concessionaria televisiva.
Pertanto, la presente proposta di legge trae forza e legittimazione, oltre che dalla costante negazione dei diritti dei cittadini, anche dall'esito di quesiti referendari riguardanti il servizio pubblico radiotelevisivo che palesavano la volontà di eliminare una grave anomalia nel mercato delle telecomunicazioni, obbligando la RAI a confrontarsi con le regole del mercato e della corretta gestione aziendale.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, prevede l'abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione nonché della relativa tassa di concessione governativa inerente al libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive.
Il comma 2 abroga le norme vigenti in materia.
Il comma 3 prevede l'emanazione di un regolamento per coordinare le norme della legge con la normativa che regola il settore, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, al fine di un'efficiente ed economica gestione dei servizi stessi.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono aboliti.
2. Sono abrogati:
a) il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
c) l'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
d) l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
e) l'articolo 61 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento delle disposizioni della presente legge con la normativa vigente, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.