PDL 1835-1851-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1835-1851-A


PROPOSTA DI LEGGE

1835

d'iniziativa dei deputati
MULÈ, CAVANDOLI, CHIESA, DE PALMA, CATTANEO, ARRUZZOLO, D'ATTIS, NEVI, PITTALIS, MAZZETTI, ORSINI, SACCANI JOTTI, PAOLO EMILIO RUSSO, DALLA CHIESA, TOSI, MARROCCO, ROSSELLO, BAGNASCO, BARABOTTI, BICCHIELLI, CARRÀ, CIABURRO, COMBA, SERGIO COSTA, LOPERFIDO, MALAGUTI, MINARDO, PADOVANI, POLO, ZOFFILI

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

Presentata il 22 aprile 2024

e

PROPOSTA DI LEGGE

1851

d'iniziativa dei deputati
CAVANDOLI, BARABOTTI, ZOFFILI, CARRÀ

Istituzione della Giornata della memoria dei cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e concessione di una medaglia alla memoria

Presentata l'8 maggio 2024

(Relatore: MULÈ )

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 17 luglio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1835. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1851 si veda il relativo stampato.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1835, recante «Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale»;

rilevato che:

la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale è volta alla commemorazione dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento nazista a causa del proprio rifiuto di collaborare con il nazionalsocialismo dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943;

la proposta di legge, composta da 4 articoli, prevede che gli organi competenti in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente promuovano a tal fine iniziative celebrative di vario tipo (articolo 1), anche attraverso il coinvolgimento di scuole, università e associazioni determinate (articolo 2), senza che la Giornata in questione sia considerata solennità civile (articolo 3) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alle materie di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali» e – con riguardo al coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università – «istruzione», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

le iniziative celebrative previste dall'articolo 1 non richiedono forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1835 e abbinata, recante istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale;

preso atto che il Governo ha evidenziato l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, prevedendo che le direttive adottate dai Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno facciano riferimento all'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge n. 1835

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale» al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, dove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con il nazionalsocialismo dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.

1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale» al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, dove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio.

2. Per celebrare la Giornata di cui al comma 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano iniziative, manifestazioni pubbliche, incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni per diffondere la conoscenza, il valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani nonché il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra, dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni.

2. Per celebrare la Giornata di cui al comma 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia di cui al comma 3 e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma, nonché incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni per diffondere la conoscenza del valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani nonché il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra e dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione, affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni.

3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1 è conferita, con cerimonie pubbliche, la medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1 è conferita la medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Art. 2.

1. I Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per il coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1.

2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca con funzioni di coordinamento nonché l'Associazione nazionale ex internati (ANEI).

2. Identico.

3. Alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, partecipano altresì le associazioni di cui al comma 2 con le medesime modalità.

3. Le associazioni di cui al comma 2, con le medesime modalità ivi previste, partecipano altresì alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

Art. 3.

1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Identico.

Art. 4.

Art. 4.

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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