PDL 183

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 183

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, CATTOI, GUSMEROLI, NISINI

Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati in materia agroalimentare

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — La richiesta di legalità nel settore agroalimentare si fa sempre più pressante a seguito dell'aumento consistente del numero dei reati in materia agroalimentare che rappresentano ormai un serio problema economico e sanitario per il nostro Paese. L'uso ingannevole di nomi, denominazioni, immagini, loghi e marchi allo scopo di falsificare l'identità merceologica di un prodotto è in continuo aumento e quasi sempre avviene con le modalità dell'imitazione. Il richiamo fa evocare in chi acquista gli elementi della tradizione gastronomica italiana e coinvolge il nome di prodotti tipici, di un'area geografica o quello dell'Italia e di aggettivi a essa riferibili. I prodotti di questo tipo, associando il proprio nome a luoghi sedi di produzioni di qualità, si appropriano della notorietà e del successo internazionale di alcune produzioni alimentari italiane come mezzo di affermazione sul mercato. Tra le produzioni più colpite ci sono i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP): il danno complessivo per il sistema alimentare italiano è stimato in 50 miliardi di euro all'anno. L'agropirateria è uno degli aspetti maggiormente lesivi della capacità di competere all'estero dei prodotti alimentari italiani: circa tre prodotti su quattro sono venduti come «made in Italy» ma sono ottenuti da materia prima straniera. L'attività di importazione di prodotti alimentari agricoli da Paesi esteri ha raggiunto volumi molto considerevoli, potenzialmente in grado di giustificare illeciti senza destare troppi sospetti. La presenza e gli interessi delle associazioni criminali mafiose nelle attività economiche del comparto agricolo, la cosiddetta «mafia agricola», come da ultimo segnalato dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nella propria relazione semestrale al Ministero dell'interno (anno 2021), sono divenuti sempre più ampi anche per la forte rilevanza del riciclaggio dei proventi delle attività criminali più note, che viene effettuato anche penetrando nel tessuto imprenditoriale sano attraverso l'assunzione di posizioni chiave nei mercati al fine di influenzarne e distorcerne le dinamiche a danno delle imprese che operano nella legalità e dei consumatori. Tuttavia è doveroso ricordare che ci sono anche aziende «normali» che purtroppo lavorano in modo sleale e che provocano notevoli danni all'immagine delle aziende oneste. L'approvazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, contribuisce certamente a restringere il campo delle attività che, pur essendo di per sé lecite, possono attrarre più facilmente altri interessi criminali. Gli aumentati controlli effettuati da Forze dell'ordine e da organismi pubblici e privati hanno contribuito all'emersione delle frodi, tanto che si stima vengano effettuate, nel corso di un anno, più di un milione di verifiche e di ispezioni su tutti gli alimenti. La presente proposta di legge istituisce la Procura nazionale della Repubblica per i reati in materia agroalimentare al fine di contrastare in modo adeguato tali reati, in linea con organismi creati da altri Paesi europei quali il «pool de la santé» francese. L'istituzione di un'organizzazione giudiziaria dedicata ai problemi della contraffazione alimentare e ai reati che ne conseguono consente il superamento della frammentazione delle competenze in materia di sicurezza alimentare e assicura, anche apprestando i necessari raccordi con organismi internazionali, una giustizia rapida ed efficace in caso di irregolarità e di illeciti al fine di salvaguardare l'intero comparto agroalimentare italiano e di garantire la tutela della salute e dei diritti patrimoniali e contrattuali dei consumatori. A tale fine l'articolo 1 prevede l'istituzione della Procura nazionale della Repubblica e delle procure distrettuali per i reati in materia agroalimentare. Sono attribuiti alla competenza della Procura nazionale e delle procure distrettuali le indagini e i procedimenti relativi ai reati previsti dagli articoli 439, 440, 442, 444, 515, 516 e 517-quater del codice penale e dalle altre disposizioni della legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia di sicurezza agroalimentare nonché le indagini e i procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 416 del codice penale, quando l'associazione è diretta principalmente a commettere taluno dei reati in materia agroalimentare. L'articolo 2 stabilisce la composizione della Procura nazionale e ne attribuisce la direzione a un magistrato di Cassazione coadiuvato da tre procuratori aggiunti della Repubblica, dei quali uno con funzioni vicarie, nonché da un pool di quindici sostituti procuratori della Repubblica per lo svolgimento delle attività di indagine. L'articolo 3 stabilisce i compiti e le funzioni del Procuratore nazionale: egli sovraintende e coordina le indagini, vigila sull'esercizio dell'azione penale per la repressione delle attività illecite connesse alle frodi alimentari ed esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali della Repubblica, al fine di promuovere e di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine condotte a livello locale. Inoltre, il Procuratore nazionale organizza e dirige gli uffici e il lavoro della Procura nazionale, in particolare provvedendo all'acquisizione e all'elaborazione di informazioni, notizie e dati attinenti ai reati in materia agroalimentare in campo sia nazionale sia internazionale, oltre a impartire direttive ai magistrati del suo ufficio. La Procura nazionale si avvale, inoltre, del supporto investigativo di unità appartenenti ai nuclei antisofisticazione e sanità, ai nuclei antifrodi e al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e al Nucleo centrale ispettori pesca del Corpo delle capitanerie di porto, nonché degli strumenti operativi del Servizio sanitario nazionale, quali gli istituti zooprofilattici sperimentali e le aziende sanitarie locali. La Procura nazionale si avvale, inoltre, della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'articolo 4 prevede, a livello locale, che ogni procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto possa designare nell'ambito del suo ufficio, al fine di garantire il coordinamento e l'efficacia delle indagini, uno o più magistrati aventi competenze specifiche relativamente ai reati in materia agroalimentare. In tale ambito, ogni procuratore distrettuale della Repubblica svolge compiti di vigilanza, in particolare curando che i magistrati da lui designati concorrano a garantire la completezza e la tempestività delle informazioni sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle attività investigative e per l'impiego della polizia giudiziaria. L'articolo 5 stabilisce che l'assegnazione dei magistrati alla Procura nazionale avvenga secondo quanto stabilito dalla Costituzione e dalla normativa vigente. L'articolo 6 prevede che il Ministro della giustizia stabilisca le tabelle del personale della Procura nazionale, sentito il Consiglio superiore della magistratura. L'articolo 7, infine, prevede la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Procura nazionale e procure distrettuali della Repubblica per i reati in materia agroalimentare)

1. È istituita la Procura nazionale della Repubblica per i reati in materia agroalimentare, di seguito denominata «Procura nazionale».
2. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto le procure distrettuali della Repubblica per i reati in materia agroalimentare, di seguito denominate «procure distrettuali».
3. Sono attribuiti alla competenza della Procura nazionale e delle procure distrettuali le indagini e i procedimenti relativi ai reati previsti dagli articoli 439, 440, 442, 444, 515, 516 e 517-quater del codice penale e dalle altre disposizioni della legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia di sicurezza agroalimentare, nonché da normative specifiche di settore che disciplinano la composizione, le modalità di conservazione, la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti alimentari. Sono altresì attribuiti alla competenza della Procura nazionale e delle procure distrettuali le indagini e i procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 416 del codice penale, quando l'associazione è diretta principalmente a commettere taluno dei reati di cui al primo periodo del presente comma. Restano ferme le competenze delle direzioni distrettuali antimafia e della Direzione nazionale antimafia, di cui al capo I del titolo I del libro III del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2.
(Direzione, magistrati e altro personale della Procura nazionale)

1. Alla direzione della Procura nazionale è preposto un magistrato di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori, che abbia esercitato da almeno cinque anni rispettivamente le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari e che sia dotato di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienza nella trattazione delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3 dell'articolo 1. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo qualora risultino equivalenti i requisiti professionali.
2. Il magistrato di cui al comma 1 è coadiuvato da tre procuratori aggiunti della Repubblica, di cui uno dallo stesso delegato alle funzioni vicarie. Le funzioni di procuratore aggiunto possono essere attribuite a un magistrato di Cassazione che ha esercitato per almeno tre anni le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari e che deve rimanere in servizio per almeno otto anni.
3. Il magistrato di cui al comma 1 è coadiuvato, inoltre, da quindici sostituti procuratori della Repubblica nominati tra i magistrati con anzianità di ruolo pari a magistrati di Cassazione che hanno esercitato continuativamente almeno per cinque anni le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari.
4. Per la nomina dei sostituti procuratori della Repubblica di cui al comma 3 l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo qualora risultino equivalenti i requisiti professionali.

Art. 3.
(Compiti e funzioni del Procuratore nazionale della Repubblica per i reati in materia agroalimentare)

1. Il Procuratore nazionale della Repubblica per i reati agroalimentari, di seguito denominato «Procuratore nazionale», sovrintende e coordina le indagini e vigila sull'esercizio dell'azione penale nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, esercitando altresì funzioni di impulso nei confronti dei procuratori della Repubblica distrettuali per i reati in materia agroalimentare al fine di promuovere e di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.
2. Il Procuratore nazionale organizza e dirige gli uffici e il lavoro della Procura nazionale, in particolare provvedendo, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge:

a) ad acquisire e a elaborare notizie, informazioni e dati attinenti ai reati in materia agroalimentare;

b) a impartire ai procuratori aggiunti della Repubblica e ai sostituti procuratori della Repubblica, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o per risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine.

3. Il Procuratore nazionale può delegare uno dei procuratori aggiunti della Repubblica a esercitare, per casi determinati o anche per categorie di reati o per zone territoriali e nei modi determinati dalla delega, le funzioni e a sovrintendere all'esercizio delle deleghe previste, rispettivamente, dai commi 1 e 4.
4. Il Procuratore nazionale e, con il suo consenso, i procuratori aggiunti possono delegare altresì a uno o a più sostituti procuratori della Repubblica l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, per casi determinati e nei modi determinati dalla delega.
5. La Procura nazionale si avvale del supporto operativo e investigativo di unità appartenenti ai nuclei antisofisticazione e sanità, ai nuclei antifrodi e al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e al Nucleo centrale ispettori pesca del Corpo delle capitanerie di porto, nonché degli strumenti operativi del Servizio sanitario nazionale, quali gli istituti zooprofilattici sperimentali e le aziende sanitarie locali.
6. La Procura nazionale si avvale altresì della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli utilizzando a fini conoscitivi e di analisi la banca dati della stessa Agenzia.

Art. 4.
(Designazione di magistrati a livello distrettuale)

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle indagini per la trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, ogni procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto designa, nell'ambito del suo ufficio, uno o più magistrati, per una durata non inferiore a quattro anni, tenendo conto delle specifiche attitudini ed esperienze professionali.
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, ogni procuratore distrettuale della Repubblica è preposto all'attività della procura distrettuale e cura, in particolare, che i magistrati designati ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e per l'impiego della polizia giudiziaria.

Art. 5.
(Assegnazione dei magistrati alla Procura nazionale)

1. I magistrati di cui all'articolo 2 sono assegnati alla Procura nazionale secondo quanto stabilito dalla Costituzione e dalla normativa vigente. Il Ministro della giustizia esprime il proprio consenso alla nomina dei procuratori aggiunti della Repubblica e dei sostituti procuratori della Repubblica, sentito il Procuratore nazionale.

Art. 6.
(Tabelle del personale della Procura nazionale)

1. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, stabilisce con proprio decreto le tabelle del personale di magistratura, del personale di cancelleria e di segreteria giudiziaria e del personale esecutivo necessario per l'istituzione della Procura nazionale.

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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