PDL 182

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 182

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, BAGNAI, BARABOTTI, CATTOI, CAVANDOLI, FURGIUELE, GIACCONE, NISINI

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Lo scambio di opere d'arte fra i musei dei vari Paesi del mondo è uno dei mezzi per la diffusione della cultura al quale, soprattutto negli ultimi tempi, si ricorre con frequenza sempre maggiore. Ciò consente di organizzare mostre di grande interesse, non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico. Riunire in una sola rassegna capolavori sparsi in parti diverse del mondo diventa un'occasione irripetibile che richiama folle di visitatori. Chi non è in grado di viaggiare, inoltre, può allargare con poca spesa i confini delle proprie conoscenze. È evidente, quindi, la notevole valenza socio-culturale delle disposizioni recate nella presente proposta di legge, che si pone nella giusta direzione di assicurare la diffusione della cultura, dando al grande pubblico la possibilità di ammirare opere d'arte di altissimo pregio e di grande valore storico e artistico, sovente sottratte alla circolazione internazionale a causa del pericolo che alcuni Paesi ed istituzioni corrono nel non vedersi restituire i beni temporaneamente ceduti per eventi espositivi. Emblematico è stato il caso delle opere artistiche conservate presso il Museo nazionale di Taipei, che rappresentano capolavori raramente esposti all'estero (negli scorsi anni quei capolavori sono stati esibiti in Europa soltanto in quattro occasioni: a Parigi, a Berlino, a Bonn e a Vienna) per non sottometterli al rischio di richieste di sequestro. Si tratta di una quantità di meravigliose testimonianze dell'antica civiltà cinese che solo chi si reca a Taiwan può ammirare, riportandone un'impressione straordinaria. Questa è la ragione per la quale, in Italia, non è stato finora possibile organizzare una mostra nonostante la disponibilità offerta dalle competenti autorità taiwanesi. Per superare l'ostacolo, alcuni Paesi, come gli Stati Uniti (legge 19 ottobre 1965, n. 898-259), la Francia (articolo 61 della legge 8 agosto 1994, n. 94-679), la Germania (legge 25 settembre 1998, n. 760) e l'Austria (articolo 8 della legge 30 dicembre 2003, n. 133), hanno approvato leggi apposite, valevoli non solo nello specifico caso di Taiwan. Questi provvedimenti, infatti, si propongono di garantire alle istituzioni che le hanno messe a disposizione la restituzione delle opere d'arte, ottenute in prestito, senza minimamente interferire sullo stato e sulla natura delle eventuali controversie in atto sul diritto di proprietà. Sulla base di tali disposizioni sono stati realizzati, nei citati Paesi, grandi eventi espositivi, che hanno avuto un'ampia risonanza anche internazionale e che non è possibile «replicare» nel nostro Paese in mancanza della disciplina che si prefigge la presente proposta di legge. Il principio che si vuole affermare è che non si può sottrarre ai cittadini, per diatribe locali o internazionali, il piacere e il diritto di ammirare capolavori non appartenenti a questo o a quel Paese, ma patrimonio dell'umanità. La presente proposta di legge, dunque, è in linea con le iniziative analoghe degli Stati Uniti, della Francia, della Germania e dell'Austria e colma una lacuna fattasi più evidente a seguito del moltiplicarsi, in modo speciale dopo i rivolgimenti degli ultimi decenni, di situazioni come quelle illustrate. Essa sancisce l'insequestrabilità dei beni prestati e l'impegno alla restituzione, indipendentemente da qualsiasi iniziativa anche giudiziaria promossa da chiunque: Paese estero o istituzioni pubbliche e private. Il testo della proposta di legge, per la quale auspichiamo un rapido iter di approvazione, ha lunghi precedenti nelle scorse legislature: nella XIV legislatura essa fu approvata dalla VII Commissione permanente Cultura, scienza e istruzione (atto Camera n. 2811-A), ma la fine della legislatura non ne consentì la calendarizzazione in Assemblea. Successivamente, nella XV legislatura, 142 deputati e 44 senatori, appartenenti a tutti i gruppi parlamentari, ripresentarono nei due rami del Parlamento il medesimo testo (atto Camera n. 2344 e atto Senato n. 1370), il cui iter non poté concludersi per lo scioglimento anticipato del Parlamento. Nella XVI legislatura essa fu ripresentata al Senato da 30 senatori e alla Camera da 128 deputati di tutti gli schieramenti. Il 16 giugno 2011 il Senato l'approvò pressoché all'unanimità e, dopo il voto, il Presidente di turno della seduta, senatore Vannino Chiti, dichiarò quanto segue: «Anch'io, colleghi, voglio sottolineare l'importanza di questo provvedimento, ringraziare per l'ottimo lavoro svolto la relatrice e tutti i senatori e le senatrici della 7a Commissione, esprimere soddisfazione per il voto unanime (quindi non soltanto per il voto dei Gruppi parlamentari, ma per quello delle singole senatrici e dei singoli senatori) che c'è stato su questo disegno di legge e infine fare mio l'auspicio affinché la Camera dei deputati rapidamente possa anch'essa affrontare l'esame di questo provvedimento con, auguriamoci, uguale volontà e convergenza». Passato all'esame della Camera, il testo fu modificato dalla VII Commissione e poi calendarizzato in Assemblea il 26 novembre 2012 quando, nella discussione generale, si espressero a favore i rappresentanti dei gruppi parlamentari PD, PdL, UdC, Lega e IdV. A seguito delle dimissioni del Governo Monti, il calendario dei lavori dell'Assemblea fu modificato rendendo impossibile la votazione conclusiva. Furono pertanto raccolte 36 firme di deputati membri della VII Commissione per procedere – con pareri favorevoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze – in sede legislativa nella stessa Commissione ma, purtroppo, l'esaurimento dei tempi non consentì la lungamente attesa conclusione positiva. Ripresentato alla Camera nelle legislature XVII (atto Camera n. 4381) e XVIII (atto Camera n. 581) non ha però avuto l'auspicata approvazione. Nel considerare gli evidenti e meritori obiettivi che il provvedimento si propone di realizzare, formuliamo l'augurio che sia finalmente approvato in questa legislatura, considerando l'apporto che esso può dare alla diffusione della cultura, consentendo l'esposizione nel nostro Paese di opere d'arte di eccezionale importanza e bellezza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione.
2. Il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, sono definiti:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni del comma 1, con indicazione della loro provenienza, previamente verificata da parte del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, attestata dai soggetti prestatori i quali devono dichiarare la legittima proprietà dei beni da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, che fino alla data della dichiarazione non è stato fatto valere un titolo di proprietà sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, ai quali i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione.

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