PDL 1819

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1819


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MINARDO, SACCANI JOTTI

Disposizioni perequative in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata l'11 aprile 2024

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha lo scopo di adeguare la vigente disciplina in materia previdenziale alle specificità del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di cui fanno parte le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'ordinamento riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale, tenuto conto della peculiarità dei compiti, delle limitazioni personali che ne derivano e dei requisiti di efficienza operativa allo stesso richiesti. Il medesimo personale risulta però svantaggiato sotto il profilo del trattamento previdenziale, in conseguenza dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, cosiddetta «riforma Dini».
La presente proposta di legge muove quindi dalla consapevolezza dell'urgenza di un intervento legislativo sulla disciplina del trattamento previdenziale del personale relativo al comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso.
La presente proposta si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 introduce misure perequative in materia previdenziale per il personale militare, delle Forze di polizia e del soccorso pubblico che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza nonché per infermità e decesso, disponendo che l'importo della pensione annua è determinato, per la parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili.
L'articolo 2 prevede l'attivazione di un meccanismo di adeguamento automatico del coefficiente da applicare nel caso in cui operi una rideterminazione dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili. In tal caso, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è automaticamente adeguato a quello previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 3 prevede che, su richiesta degli interessati, ai soli fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia possibile attribuire solo una parte degli aumenti del periodo di servizio. In altri termini, il periodo del cosiddetto «super-servizio» è attribuito, in tutto o in parte, solo a richiesta degli interessati e non più in via automatica e incide soltanto sul trattamento pensionistico. In tal modo si consente al personale di operare una scelta consapevole, valutata in base agli effetti che deriverebbero dall'attribuzione del beneficio. La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato. Essa concede ai destinatari di tale beneficio una facoltà che, qualora esercitata, di fatto produce l'effetto di posticipare la cessazione dal servizio con conseguente maggiore e ulteriore contribuzione obbligatoria versata nelle casse dell'ente di previdenza nonché minori oneri a carico dello Stato, derivanti dal differimento della liquidazione del trattamento pensionistico.
L'articolo 4 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Coefficiente di trasformazione applicabile al trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, l'importo della pensione annua relativo alla quota contributiva è determinato applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella «A» dell'allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella «A» annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.
(Adeguamento automatico)

1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di cui al citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla citata tabella «A» dell'allegato 2 annesso alla legge n. 247 del 2007 e alla citata tabella «A» annessa alla legge n. 335 del 1995, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all'articolo 1 della presente legge è automaticamente adeguato a quello previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai soli fini del calcolo del trattamento pensionistico, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 sono attribuiti, in misura totale o parziale, su richiesta degli interessati».

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, valutati in 62.340.000 euro per l'anno 2024, in 93.510.000 euro per l'anno 2025, in 124.680.000 euro per l'anno 2026, in 155.850.000 euro per l'anno 2027, in 187.020.000 euro per l'anno 2028, in 218.190.000 euro per l'anno 2029, in 249.360.000 euro per l'anno 2030, in 280.530.000 euro per l'anno 2031 e in 311.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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