PDL 1774

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1774


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CHIESA, PADOVANI, VIETRI, AMICH, CIABURRO, LA SALANDRA, MAERNA, MAIORANO, MALAGUTI, POLO, RAIMONDO

Modifica all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al personale delle Forze armate impiegato in operazioni di controllo del territorio

Presentata il 12 marzo 2024

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si rende necessaria al fine di superare le incertezze relative al riconoscimento dello status di pubblico ufficiale al personale delle Forze armate impiegato in operazioni di controllo del territorio, di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
I militari delle Forze armate sono tutt'oggi impiegati in operazioni di ordine pubblico, di sorveglianza di punti sensibili, oltre che presso i centri per l'immigrazione – quali i CPA (centri di prima accoglienza) e i CPR (centri di permanenza per il rimpatrio) – situati nel territorio nazionale.
Non sono infrequenti gli episodi che hanno visto i militari delle Forze armate in servizio e fuori servizio trovarsi in situazioni di aggressioni fisiche, resistenza e offese, talune volte riportando anche gravi infortuni.
L'elemento che caratterizza la figura del pubblico ufficiale è l'esercizio di una funzione pubblica, intesa come ogni attività che realizzi i fini propri dello Stato, sia essa «legislativa, giudiziaria o amministrativa» (Corte di cassazione, sentenza n. 6685 del 4 giugno 1992).
Tuttavia, ad oggi, né la dottrina pubblicistica né la giurisprudenza hanno formulato una univoca e certa nozione di pubblica funzione, residuando ancora delle incertezze circa l'esatta definizione di «pubblico ufficiale», soprattutto per via delle particolari funzioni svolte da alcune figure professionali.
Rimanendo nell'ambito militare, secondo la Cassazione possono considerarsi pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 357, secondo comma, del codice penale, i militari in servizio presso le caserme e inquadrati in unità organiche operative, i quali svolgono all'interno dell'organizzazione militare compiti essenziali dello Stato e quindi funzioni annesse ad un pubblico interesse (Corte di cassazione, sentenza n. 5986 del 10 marzo 1986).
Appare allora di tutta evidenza che con la qualifica (e i poteri) derivanti dall'essere «agenti di pubblica sicurezza» – come stabilito dall'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 92 del 2008 , nonché dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in cui viene presa in considerazione la «forza pubblica» –, i militari di qualsiasi grado impiegati in operazioni di pubblica sicurezza siano da considerare anche come pubblici ufficiali.
La presente proposta di legge si compone di un solo articolo, che modifica l'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 92 del 2008.
In particolare, si propone la sostituzione del comma 3 dell'articolo citato, al fine di chiarire che lo status di pubblico ufficiale dei militari impegnati in operazioni di ordine pubblico valga nell'esercizio della funzione di agente di pubblica sicurezza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è sostituito dal seguente:

«3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei Carabinieri assume il ruolo di pubblico ufficiale previsto dall'articolo 357 del codice penale e agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza nell'identificazione e nell'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale».

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