PDL 1749-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1749-A


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRANCESCO SILVESTRI, AURIEMMA

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione

Presentata il 29 febbraio 2024

(Relatore: MAULLU )

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 23 ottobre 2024, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1749 recante «Proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari e modifica della destinazione dei proventi della medesima»;

rilevato che:

il provvedimento è diretto a prorogare l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, modificandone il regime applicativo e prevedendo una diversa destinazione dei proventi della stessa;

evidenziato che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela del risparmio», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante «Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione» (C. 1749 Silvestri);

rilevato che le competenze della Commissione sul provvedimento in oggetto risultano molto limitate,

esprime

NULLA OSTA

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2024, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2024 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2024, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante:

a) un versamento a titolo di acconto, entro il 30 settembre 2024, determinato in misura pari al 10 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 2023 o al diverso valore destinato alla riserva di cui al comma 5-bis con riferimento al medesimo esercizio;

b) un versamento a saldo, entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024»;

g) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «per essere assegnate al finanziamento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro, nonché di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subìto una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo».

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