PDL 1727

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                Capo II
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                Capo III
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1727


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAOLO EMILIO RUSSO

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

Presentata il 20 febbraio 2024

torna su

Onorevoli Colleghi! – La sicurezza ordinaria delle nostre città è sempre più avvertita, soprattutto tra le categorie più deboli, come una vera priorità, anche a seguito dei rilevanti cambiamenti intervenuti riguardo alla composizione sociale delle comunità, alle trasformazioni economiche e del costume nonché all'impatto dell'immigrazione.
È compito del legislatore migliorare in ogni suo aspetto la sicurezza dei cittadini e delle città e garantire una corretta fruibilità dei servizi e del bene pubblico.
In questo contesto il sistema di organizzazione delle strutture di polizia dovrebbe essere omogeneo a livello europeo e la polizia locale deve trovare collocazione quale organo di prima istanza, in virtù della peculiare funzione di polizia di prossimità che già svolge.
Nello specifico, la presente proposta di legge intende disciplinare, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali nelle materie riguardanti l'ordine pubblico e la sicurezza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. La presente proposta di legge intende disciplinare altresì lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di lavoro, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia, dell'identità e della dignità professionali inerenti all'espletamento dei compiti d'istituto (articolo 1).
I corpi di polizia locale sono qualificati come Forze di polizia del territorio a ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti comunali che svolgono a vari livelli i servizi di polizia locale e posti alle dipendenze di un comandante. Inoltre i corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della finzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva, ai sensi della stessa legge che disciplina anche le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato (articolo 2).
È altresì stabilito che i comuni che dispongono di un numero di addetti al servizio di polizia locale inferiore a cinque devono provvedere a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica dei consorzi (articolo 3).
In merito ai compiti e alle funzioni dei corpi e dei servizi di polizia locale, la presente proposta di legge delinea i compiti istituzionali generali e particolari che esercitano i corpi e i servizi di polizia locale. Tra i primi vi sono le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, la tutela e l'esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei diritti collettivi e degli interessi diffusi vigilando sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità relativi alla protezione dei beni giuridici fondamentali nonché degli interessi pubblici primari sui quali poggia l'ordinata e civile convivenza delle comunità. Inoltre i corpi e i servizi di polizia locale operano per garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati e delle condotte antisociali e prestando altresì soccorso in caso di calamità e di infortuni (articolo 4).
Tra i compiti istituzionali particolari affidati alle Forze di polizia locale rientrano la vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza di tutte le componenti collettive e sociali; la vigilanza sulla mobilità e sui flussi di transito della rete viaria comunale, operandone la regolamentazione e prevenendo la sinistrosità; la vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riferimento alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico e architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'ente di appartenenza; l'attività di controllo in materia ambientale urbana ed extraurbana; i compiti di vigilanza e di gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le attività istituzionali del comune; l'attività di collaborazione con gli organi della protezione civile dello Stato e degli enti locali in caso di pubbliche calamità, nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiologici, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale nonché i compiti di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, per la salute e l'igiene della collettività e dei singoli, nonché di situazioni di disfunzione e di carenza dei pubblici servizi, locali e statali (articolo 5).
Con riguardo alle competenze attribuite ai comuni e alle regioni, la presente proposta di legge tende a ridefinire i contorni delle funzioni assegnate loro dalla Costituzione, in applicazione del principio dell'unità nella diversità, ovvero dell'omogeneità delle competenze e degli incombenti nell'intero territorio nazionale e, contemporaneamente, del rispetto e della valorizzazione delle particolarità situazionali delle singole realtà regionali. In tal senso, la potestà legislativa delle regioni, nei limiti stabiliti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, può esplicitarsi integralmente nel fornire ai corpi e ai servizi di polizia locale i supporti logistici e organizzativi che, fino ad oggi, sono rimasti sostanzialmente latenti, soprattutto per la gestione di tematiche di notevole importanza come la programmazione, organica e coordinata, delle risorse da impiegare nel settore della sicurezza (articoli 6 e 7).
Il nucleo centrale della riforma è quello di prevedere l'ingresso delle strutture della polizia locale nell'ambito del comparto sicurezza. È infatti disciplinato l'armamento delle Forze di polizia locale (articolo 8) e stabilito che al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche (articolo 9) e che il personale della polizia locale deve essere sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (articolo 10). Alla luce dell'evidente complessità problematica che assomma il mutamento del regime giuridico della contrattazione collettiva e il passaggio della polizia locale al comparto sicurezza, la presente proposta di legge adotta una metodologia graduale di transizione, che prevede una prima fase di autonomizzazione mediante l'istituzione di un'Agenzia di rappresentanza della polizia locale e una seconda fase in cui è disposto e formalizzato l'accesso al comparto sicurezza una volta perfezionate le procedure della nuova tipologia di contrattazione (articolo 11).
Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge, gli oneri finanziari per l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e salariale del personale della polizia locale sono ripartiti tra regioni e comuni in misura proporzionale, secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi (articolo 12). Infine, viene abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale (articolo 13).

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
2. La presente legge disciplina altresì lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di lavoro, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia, dell'identità e della dignità professionali inerenti allo svolgimento dei compiti d'istituto.

Art. 2.
(Corpi e servizi di polizia locale)

1. I comuni istituiscono corpi e servizi di polizia locale assicurando le risorse per il loro funzionamento e per la continuità dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.
2. I corpi di polizia locale sono Forze di polizia del territorio a ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti comunali che svolgono a vari livelli i servizi di polizia locale, posti alle dipendenze di un comandante.
3. I corpi e i servizi di polizia locale sono titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva ai sensi della presente legge.
4. La funzione di polizia locale è indivisibile, inalienabile e non delegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati, comprese le forme dell'ausiliarietà, della sussidiarietà o della cooperazione, istituzionale o volontaristica.
5. La presente legge disciplina le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi delle Forze di polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato.
6. Ogni corpo o servizio assume senza alcuna aggiunta o modifica, per l'intero territorio nazionale, la denominazione di «polizia locale». Nella documentazione d'ufficio tale denominazione è integrata dalla specificazione «comando di» con l'indicazione dell'ente territoriale di competenza e della regione ai quali l'ente e il comando appartengono.

Art. 3.
(Consorzi di polizia locale)

1. I comuni che dispongono di un numero di addetti al servizio di polizia locale inferiore a cinque hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.
2. La regione, sentiti i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.
3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.

Capo II
COMPITI E FUNZIONI DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 4.
(Compiti istituzionali generali)

1. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.
2. I corpi e i servizi di polizia locale tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei diritti collettivi e degli interessi diffusi vigilando sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità relativi alla protezione dei beni giuridici fondamentali nonché degli interessi pubblici primari sui quali poggia l'ordinata e civile convivenza delle comunità.
3. I corpi e i servizi di polizia locale operano per garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati e delle condotte antisociali e prestando soccorso in caso di calamità e di infortuni.
4. In relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e nei limiti definiti dalla presente legge, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è riconosciuta la qualifica di:

a) pubblico ufficiale, estesa a tutti gli addetti;

b) agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;

c) agente e ufficiale di pubblica sicurezza;

d) agente e ufficiale di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Il personale della polizia locale al quale è stata riconosciuta la qualifica di cui al comma 4, lettera c), porta, senza licenza, le armi delle quali è dotato anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza.

Art. 5.
(Compiti istituzionali particolari)

1. I corpi e i servizi di polizia locale svolgono attività di vigilanza in ordine all'applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell'ente locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.
2. I corpi e i servizi di polizia locale svolgono altresì i seguenti compiti:

a) vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza di tutte le componenti collettive e sociali;

b) vigilanza e regolamentazione della mobilità e dei flussi di transito della rete viaria al fine di prevenire eventuali sinistri;

c) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riferimento alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico e architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'ente di appartenenza;

d) attività di controllo in materia ambientale urbana ed extraurbana;

e) compiti di vigilanza e di gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le attività istituzionali del comune;

f) attività di collaborazione con gli organi della protezione civile dello Stato e degli enti locali in caso di pubbliche calamità nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiologici, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale;

g) compiti di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, per la salute e per l'igiene della collettività e dei singoli nonché di situazioni di disfunzione e di carenza dei pubblici servizi, locali e statali.

Capo III
PROFILI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI

Art. 6.
(Legislazione regionale)

1. Le regioni, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e delle competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, disciplinano con proprie leggi:

a) i criteri generali per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale operanti nel territorio di loro pertinenza;

b) la costituzione e l'organizzazione dei consorzi di polizia locale, nella forma obbligatoria di cui all'articolo 3, prevedendo le relative procedure di concertazione logistico-operativa tra i sindaci dei comuni interessati;

c) il coordinamento tra i singoli corpi e servizi di polizia locale;

d) i princìpi che presiedono all'organizzazione e alla gestione dei supporti tecnici e logistici concernenti la dotazione, la messa in opera e la funzionalità dei mezzi e dell'equipaggiamento del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale;

e) il controllo contabile e gestionale dei fondi erogati per i compiti di cui alla lettera d), nonché la verifica del conseguimento degli obiettivi;

f) la determinazione delle caratteristiche delle uniformi, dei mezzi di autodifesa, dei segni distintivi e del logo regionale adottati per i veicoli, nonché delle insegne per l'identificazione delle sedi di servizio;

g) l'organizzazione delle attività didattiche e delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale, compresi l'istituzione della scuola regionale di polizia locale e il coordinamento delle attività di questa con le università;

h) la stipulazione degli accordi e delle intese per i piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge;

i) il monitoraggio sistematico dello svolgimento delle funzioni di polizia locale nel territorio regionale, prevedendo la predisposizione, per ciascun anno, di un documento di programmazione e di una relazione conclusiva sulla gestione, sull'impiego delle risorse e sui risultati raggiunti;

l) la programmazione e il finanziamento degli interventi diretti a migliorare e a potenziare le attività e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle politiche della sicurezza riguardanti la polizia di prossimità. A tale fine, per assicurare il più efficace ed efficiente controllo territoriale, le regioni incentivano l'istituzione delle unità o dei nuclei degli agenti di quartiere presso i comuni del loro territorio, attivando corsi specialistici destinati al personale addetto.

2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 le regioni istituiscono il dipartimento della polizia locale attribuendo ad esso le relative funzioni.
3. Le regioni istituiscono il consiglio regionale di polizia locale, formato dai rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale presenti nel territorio di pertinenza, determinandone con regolamento la composizione, il funzionamento, i compiti e i poteri.

Art. 7.
(Regolamenti comunali e delle città metropolitane)

1. Nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione statale e regionale, i comuni e le città metropolitane adottano regolamenti di polizia locale, disciplinando in particolare:

a) l'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale;

b) le modalità generali di esecuzione delle attività e degli incarichi;

c) le procedure di accesso ai corpi e ai servizi di polizia locale;

d) le norme di comportamento da seguire durante lo svolgimento delle mansioni d'istituto;

e) la dotazione di armi ai sensi dell'articolo 8;

f) l'individuazione dei criteri minimi per l'edilizia degli uffici, dei comandi e delle sedi distaccate, ove queste ultime siano autorizzate;

g) l'individuazione delle tipologie dei servizi da svolgere in uniforme o in abiti civili;

h) la determinazione delle modalità e dei limiti dei distacchi e delle missioni attuati al di fuori del territorio di appartenenza, fermi restando l'esclusività dello svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e il divieto di assegnare il personale a incarichi di natura diversa da quelli indicati dagli articoli 5 e 6;

i) la disciplina delle operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza dell'illecito o di assoluta necessità di proseguire le attività investigative e di ricerca delle fonti di prova, nonché delle missioni esterne per pubbliche calamità o servizi stagionali da svolgere presso altri enti locali.

2. Il comune e la città metropolitana, con proprio regolamento, stabiliscono:

a) il contingente numerico degli addetti ai rispettivi corpi e ai servizi di polizia locale, secondo princìpi di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi di popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, nonché ai tassi d'incidenza dei fenomeni criminali e di criticità della sicurezza;

b) il tipo di organizzazione del corpo o del servizio di polizia locale, anche con riferimento ai consorzi di cui all'articolo 3.

Art. 8.
(Armamento del personale delle Forze di polizia locale)

1. Il personale appartenente alle Forze di polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta le armi di cui è dotato.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi;

b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;

c) i casi di divieto di detenzione delle armi;

d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i poligoni autorizzati.

3. Gli operatori di polizia locale sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, in analogia con quelli in dotazione alle Forze di polizia dello Stato, si intendono anche il casco protettivo, il giubbotto antiproiettile, lo spray (con getto balistico non superiore a tre metri), il bastone estensibile, il tonfa e il cuscino o lo scudo rigido per il trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 9.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
2. Al personale della polizia locale è altresì corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate o incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
4. I comuni provvedono altresì alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di elevata qualificazione e di posizione di lavoro che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per le Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefìci e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

Art. 10.
(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile.
2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.

Art. 11.
(Regime transitorio. Istituzione del comparto della polizia locale e dell'Agenzia di rappresentanza della polizia locale)

1. Al fine di assicurare e di agevolare il superamento della disciplina di diritto privato cui è sottoposta la contrattazione dei dipendenti della polizia locale, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 70, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel biennio contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica un regime giuridico transitorio.
2. Tenuto conto della specificità dei compiti svolti e al fine di realizzare un regime contrattuale pubblico, è istituito presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) il comparto della polizia locale.
3. Allo scopo di rendere omogenee le procedure di contrattazione tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è altresì istituita l'Agenzia di rappresentanza della polizia locale, di seguito denominata «Agenzia», composta dalle delegazioni delle rispettive organizzazioni.
4. All'interno dell'Agenzia sono comprese le organizzazioni rappresentative almeno del 2 per cento del personale della polizia locale iscritto alle organizzazioni sindacali di livello nazionale. Le organizzazioni che non dispongono di deleghe sufficienti a raggiungere la soglia del 2 per cento possono associarsi tra loro mediante l'adozione della forma federativa con salvaguardia delle rispettive identità di sigla.
5. Per il biennio di cui al comma 1 è mantenuta la contrattazione collettiva decentrata, che cessa con il passaggio al regime contrattuale pubblicistico previsto ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Al termine del biennio di cui al comma 1, l'Agenzia è soppressa e al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano il contratto collettivo del comparto sicurezza e il regime giuridico previsto per le Forze di polizia dello Stato.

Art. 12.
(Oneri finanziari)

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, gli oneri finanziari per l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e salariale del personale della polizia locale sono ripartiti tra le regioni e i comuni in misura proporzionale secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi.
2. Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono definite annualmente con legge regionale, previa concertazione con gli enti locali interessati. La percentuale a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.
3. Le modalità di finanziamento dei beni strumentali o dei processi formativi per il personale della polizia locale sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, nonché di piani coordinati di controllo del territorio che prevedono la partecipazione di personale della polizia locale, previsti, rispettivamente, dal comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dagli articoli 17, comma 1, e 18, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, gli oneri finanziari sono posti interamente a carico dello Stato.

Art. 13.
(Abrogazione)

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

torna su