ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1716
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dell'interno
(
PIANTEDOSI
)
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale
Presentato il 16 febbraio 2024
Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge conferisce al Governo la delega per l'adozione, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.
Ancora oggi, per quanto concerne la disciplina delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, la legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, costituisce il testo di riferimento in materia, sebbene sia antecedente alle importanti innovazioni intervenute medio tempore sul tema delle autonomie locali, in particolar modo a seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione nel 2001.
Proprio per effetto del mutato ruolo che viene oggi riservato dalla Costituzione ai comuni, alle province e alle città metropolitane, è pertanto emersa l'esigenza di rivedere l'assetto normativo esistente, tenuto conto che, accanto all'imprescindibile azione delle forze di polizia statali, un ruolo significativo per la sicurezza dei territori è svolto dai corpi di polizia locali, che apportano competenze specifiche legate e maturate nell'ambito dell'ente locale.
Per questa ragione è sempre più necessario sviluppare forme di sinergia tra lo Stato e gli enti locali, con l'obiettivo di rinnovare il concetto di sicurezza urbana, rivedendo l'ordinamento della polizia locale attraverso una riforma organica che ne valorizzi peculiarità e funzioni.
Se infatti si concepisce la sicurezza urbana come un bene pubblico che comprende la vivibilità e il decoro delle città, la coesione sociale e la convivenza civile, il coinvolgimento delle polizie locali nelle attività di controllo del territorio, in particolare nelle grandi aree metropolitane, costituisce un indubbio valore aggiunto anche attraverso i compiti svolti a supporto delle funzioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
Inoltre, in un quadro di progettazione integrata delle politiche di sicurezza urbana, è prioritario ottimizzare tutte le risorse disponibili, tra le quali, per i motivi appena illustrati, le polizie locali rivestono particolare importanza.
Rispetto a queste necessità, l'ordinamento della polizia locale, risalente, come detto, alla legge n. 65 del 1986, richiede un intervento di riforma e di aggiornamento in grado di rivedere in modo organico le competenze, le funzioni, i ruoli e le qualifiche del personale della polizia locale nonché il trattamento economico e previdenziale e lo stato giuridico di esso.
Il rilievo di questo tema è testimoniato anche dalle numerose proposte di legge presentate in Parlamento durante la scorsa XVIII legislatura e in quella corrente.
L'obiettivo è quello di introdurre un quadro ordinamentale coerente con i sempre più pregnanti compiti affidati alle polizie locali nella lotta ai fenomeni illeciti e al degrado delle aree urbane, nella prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nelle politiche della sicurezza sul territorio.
Il principale riferimento costituzionale da cui prendere le mosse ai fini del corretto inquadramento dell'intervento è rappresentato, pertanto, dall'articolo 117 della Costituzione, che, alla lettera h) del secondo comma, individua, tra le materie legislative di competenza esclusiva statale, l'ordine e la sicurezza pubblica, esclusa la materia della polizia amministrativa locale.
Come è noto, la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001 afferma, da un lato, che la materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, riguarda gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico e, dall'altro, distingue tra provvedimenti di polizia amministrativa e provvedimenti di pubblica sicurezza, specificando che rientrano tra i compiti di polizia amministrativa, accessori ai compiti spettanti alle regioni e alle province autonome nelle materie di loro competenza, le misure dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze delle regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Completano la cornice costituzionale di riferimento la competenza residuale esclusiva delle regioni in settori estranei alla competenza esclusiva statale, il rispetto dei fondamentali princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione nonché l'attribuzione alla legge statale della disciplina delle forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui alla lettera h) del secondo comma dell'articolo 117, secondo quanto previsto dall'articolo 118, terzo comma. Siffatto riparto tra la potestà legislativa statale e quella regionale richiede un intervento riformatore per assicurare un'azione collaborativa ed efficace dei pubblici poteri coinvolti nella costruzione di un sistema integrato di sicurezza.
In tal senso, il comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge, nel delineare i princìpi e criteri direttivi generali, stabilisce, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che venga in primo luogo mantenuta la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle svolte dalle Forze di polizia, in conformità alla legge 1° aprile 1981, n. 121, al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e alle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Passando all'illustrazione dell'articolato nel dettaglio, l'articolo 1, al comma 1, conferisce la delega al Governo e, al successivo comma 2, reca la disciplina del procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; i pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il comma 3 dispone poi che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura sopra illustrata, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
L'articolo 2, come anticipato, reca i princìpi e criteri direttivi generali sulla base dei quali la delega legislativa dovrà essere esercitata dal Governo.
Primariamente, la norma dispone, alla lettera a) del comma 1, che vengano individuati le funzioni fondamentali della polizia locale e i relativi compiti, nel rispetto dei citati princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Quindi, la lettera b) stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che resti ferma la distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni esercitate dalle Forze di polizia dello Stato, in base a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dalle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
L'articolo 3, invece, individua i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare ai fini dell'esercizio della delega.
A tale scopo, quindi, la norma dispone, alla lettera a) del comma 1, che si provveda all'individuazione delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, specificando che in questo caso resta ferma la competenza del prefetto per la relativa attribuzione.
Per quanto concerne la qualifica di agente di pubblica sicurezza, alla lettera b) viene previsto che siano individuati i casi in cui essa non può essere conferita e i casi in cui, una volta conferita, il prefetto ne dichiara la perdita, per alcuna delle seguenti cause: mancato godimento dei diritti civili e politici; condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di sentenza di patteggiamento o di esclusione della punibilità; sottoposizione a misure di prevenzione; espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati; destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione; emersione di altri elementi ostativi, concreti e rilevanti, riferiti alla condotta del personale della polizia locale.
Alla lettera c) è enunziato il criterio per cui il personale che svolge servizio di polizia locale esercita le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni.
Nella lettera d) sono contenuti i princìpi e criteri direttivi specifici da osservare per la disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica. In primo luogo, la pubblica selezione non può prescindere dalla verifica del possesso di comprovate professionalità ed esperienza così come dei necessari titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica. L'incarico, svolto in via esclusiva e a tempo determinato, deve inoltre prevedere la responsabilità – nei confronti del sindaco, del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana – per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale.
Nelle successive lettere e) e f) si individuano i criteri da seguire per la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, stabilendo che, nell'ambito delle apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, la contrattazione collettiva può destinare specifiche risorse dei fondi del trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Inoltre, al riguardo viene altresì stabilito che sia demandata alla contrattazione integrativa l'individuazione di una quota di salario accessorio, definita dalla contrattazione nazionale, finanziata anche tramite fonti derivanti da entrate a specifica destinazione.
Con la successiva lettera g) si prevede che siano introdotte specifiche disposizioni in materia infortunistica e assicurativa, anche tramite l'istituzione di classi di rischio calibrate sulla specificità dei compiti effettivamente svolti.
I decreti legislativi, tenuto fermo quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, in base a quanto stabilisce la lettera h), dovranno inoltre disciplinare forme di collaborazione con le Forze di polizia che comprendano il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale nonché le procedure di accesso al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, sulla base dei princìpi di onerosità delle spese a carico dell'ente locale, di necessità, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso e di garanzia della sicurezza informatica.
L'ultimo gruppo di lettere passa poi ad elencare i princìpi e criteri direttivi specifici da osservare per la disciplina in tema di dotazioni del personale dei corpi di polizia locale. In primo luogo, con la lettera i) viene disposto che sia dettata la disciplina relativa agli strumenti di autodifesa e all'armamento individuale e di reparto, scelto tra le armi comuni da sparo e a impulsi elettrici; alla lettera l) è previsto che sia altresì stabilita anche la disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio, anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.
L'articolo 4 detta, invece, al comma 1, i princìpi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega ai fini della revisione della disciplina dei contenuti minimi dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto attiene agli aspetti del coordinamento e dell'informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo.
In particolare, la lettera a), quale contenuto minimo per i regolamenti del servizio di polizia locale, stabilisce che siano previsti in essi i casi e le modalità di assegnazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità personale, individuati tra quelli elencati dalla stessa norma, ossia dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori.
Inoltre, in base a quanto stabilisce la lettera b), tra le disposizioni indefettibili che i regolamenti di servizio devono contenere rientra la disciplina dei casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria, nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati, e missioni esterne per finalità di collegamento o rappresentanza, di soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, previa intesa tra le amministrazioni interessate e comunicazione al prefetto territorialmente competente, nonché in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipulazione di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto territorialmente competente.
L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie volte a garantire la neutralità finanziaria o comunque la necessaria copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione della delega.
In particolare, al comma 1, per quanto concerne gli oneri derivanti dall'attuazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), si stabilisce che venga fatto ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il comma 2, oltre a precisare la necessità che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 siano corredati di relazione tecnica, sempre per quanto concerne i criteri di cui alla lettera g) sopra citata, richiama la clausola prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in forza della quale, ove dalla loro attuazione derivino oneri che non sono compensati mediante l'utilizzo delle risorse indicate, i decreti legislativi potranno essere adottati solo dopo o contestualmente all'adozione dei provvedimenti legislativi che stanzino la copertura occorrente.
Infine, il comma 3, a chiusura dell'articolo, reca la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle restanti disposizioni di delega.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al comma 2 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) individuazione delle funzioni fondamentali della polizia locale e dei relativi compiti, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;
b) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi specifici)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto;
b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la predetta qualifica non può essere conferita e, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita:
1) mancato godimento dei diritti civili e politici;
2) condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di esclusione della punibilità;
3) sottoposizione a misure di prevenzione;
4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;
5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;
6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale;
c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni;
d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo in particolare:
1) i criteri della procedura pubblica di selezione sulla base di comprovate professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica;
2) l'esclusività dell'incarico e il suo conferimento a tempo determinato;
3) la responsabilità verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;
e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito delle apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, della facoltà di destinare specifiche risorse dei fondi del trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) introduzione di disposizioni in materia assicurativa e infortunistica, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio che tengano conto dei compiti svolti;
h) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base dei princìpi di onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale, di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica;
i) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale;
l) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio, anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori;
b) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza:
1) operazioni di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;
2) missioni per finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni, nonché in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipulazione di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.