PDL 1693

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1693


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BOLDRINI

Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

Presentata il 7 febbraio 2024

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Onorevoli Colleghi e Colleghe! – La violenza sessuale è un fenomeno diffuso e sistemico in tutto il mondo. Le vittime spesso non conoscono i propri diritti e si trovano di fronte a molteplici ostacoli nell'accesso alla giustizia e ai risarcimenti, quali gli stereotipi di genere dannosi, le idee sbagliate sulla violenza sessuale, le accuse di colpevolezza, i dubbi sulla propria credibilità, il sostegno inadeguato e la legislazione inefficace.
In Italia, in particolare, persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita. Un pregiudizio che trova conferma nel codice penale italiano in cui, all'articolo 609-bis, si prevede che il reato di violenza sessuale, ossia lo stupro, sia necessariamente collegato agli elementi della violenza o della minaccia o dell'inganno o dell'abuso di autorità.
Tuttavia, come stabilito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», lo stupro è un atto sessuale «non consensuale». In particolare, l'articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione specifica che «Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto».
Si aggiunga che la Corte europea dei diritti umani (CEDU) afferma che gli Stati membri hanno sia l'obbligo positivo di perseguire e reprimere effettivamente ogni atto sessuale non consensuale, ivi compreso quello in cui la vittima non ha opposto resistenza fisica (M.C. contro Bulgaria, ricorso n. 39272/98, sentenza del 4 dicembre 2003, paragrafo 166), sia quello di applicare la legislazione attraverso indagini e procedimenti giudiziari efficaci.
Infine, va ricordato che la nozione della mancanza di consenso della persona offesa non è affatto estranea al codice penale italiano, figurando quale elemento costitutivo sia del reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 sia di quello di diffusione illecita di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito di cui all'articolo 612-ter. Appare pertanto irragionevole che tale nozione, allo stato attuale, non sia prevista proprio in relazione al delitto di violenza sessuale nel quale ciò che rileva è soltanto l'accertamento della limitazione della libertà della persona offesa.
Con la presente proposta di legge si intende dunque consentire un avanzamento della legislazione del nostro Paese, in Europa e nel mondo, attribuendo centralità alla volontà delle donne nella sfera sessuale – a oggi ancora culturalmente considerata subalterna a quella maschile — e spostando l'accertamento svolto in sede processuale sulla condotta dell'autore, senza più colpevolizzare la vittima con domande intrusive e vittimizzanti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

2. Agli effetti dell'articolo 609-bis del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma.

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