PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Capo II
Articolo 3
Articolo 4
Capo III
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1675
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato UBALDO PAGANO
Riconoscimento dell'eccezionale interesse storico, artistico e culturale del patrimonio materiale e immateriale del centro storico di Martina Franca nonché disposizioni per la sua tutela e valorizzazione
Presentata il 31 gennaio 2024
Onorevoli Colleghi! – La città di Martina Franca rappresenta nel suo insieme uno dei patrimoni storici, artistici e culturali più prestigiosi del nostro Paese.
Nell'attuale territorio di Martina Franca numerosi reperti archeologici attestano significative tracce della presenza antropica già nel periodo preistorico, evidenziando una frequentazione continua del sito dall'Età del Bronzo sino all'Alto Medioevo. L'antica frequentazione antropica del territorio di Martina Franca è confermata, inoltre, dall'esistenza di una grotta cultuale detta di Santa Maria d'Itria, officiata da monaci basiliani di rito greco dipendenti dal Monastero di San Nicola di Càsole presso Otranto, fondato nel 1099.
In Età Moderna da questa grancia, poi Convento e Chiesa di Santa Maria d'Itria dei Frati Cappuccini, è derivata la denominazione della Valle d'Itria, ossia la vallecola carsica che s'estende nel territorio di confine degli attuali comuni di Martina Franca, Cisternino e Locorotondo.
Il centro urbano di Martina Franca si erge in posizione dominante su detta valle, a 431 metri sul livello del mare, dalla quale si può ammirare la terra rossa della Murgia dei Trulli, punteggiata da decine di migliaia di trulli, da sontuose masserie di antica vocazione agro-silvo-pastorale e dal sinuoso e ordinato reticolo di muretti a secco.
Il documento più antico che attesta la presenza di un centro demico nel Medioevo, invece, è l'Instrumentum executionis mandati regii del 15 luglio 1260 nel quale è rilevato il Castrum Martinae, verosimilmente una torre con fortificazioni militari essenziali in territorio di Taranto, che insisteva sulla Valle d'Itria e che ricadeva quasi interamente nel territorio di Monopoli, città ribelle al grande sovrano svevo Manfredi. Tale area doveva occupare una piccola porzione dell'attuale centro storico di Martina Franca, ossia i rioni Montedoro e Curdunnidde.
Il centro demico, dunque, esisteva e aveva già una propria autonomia amministrativa, ossia un organismo rappresentativo, l'Universitas civium, quando il 12 agosto 1310 il principe di Taranto Filippo I d'Angiò (1294-1331) emanò il privilegio con il quale riconobbe istituzionalmente nel proprio Stato feudale della Puglia centro-meridionale il Casale della Franca Martina, equidistante dall'Adriatico e dallo Ionio.
In seguito a una serie di concessioni da parte dei d'Angiò, il territorio di Martina passò da 43 chilometri quadrati del distretto a circa 450, anche se dopo poco tempo, venne decurtato e ridotto alle dimensioni attuali, circa 300 chilometri quadrati.
A partire dalla metà del XV secolo ebbe inizio un processo di costante trasformazione del territorio, che, per certi versi, continua ancora oggi, anche se ha assunto tendenze diverse a seguito del mutare degli indirizzi economici.
Della città angioina-aragonese sopravvivono ancora diverse vestigia: il campanile romanico-gotico della Collegiata di San Martino, forse eretto su una medievale torre confinaria e capitozzata alla fine del Settecento; la navata destra della Chiesa di Sant'Antonio da Padova, originariamente dedicata a Santo Stefano, con tozze colonne dai capitelli ornati da protomi leonine e da foglie di acanto, nella quale alla fine degli anni Settanta del secolo scorso sono venuti alla luce affreschi e sinopie, databili ai primissimi anni del Cinquecento.
Il 3 gennaio 1507 Martina fu assegnata in feudo, per la prima volta con il titolo di ducato, a Petracone III Caracciolo (1507-1522), conte di Buccino, e i suoi discendenti l'ebbero come ducato ininterrottamente fino all'eversione della feudalità (1806).
A partire dalla seconda metà del XVII secolo la storia politica e sociale di Martina Franca s'intreccia, dunque, con le vicende della famiglia dei Caracciolo del Leone, determinando, così, una trasformazione culturale e urbanistica: nel 1668 Petracone V (1655-1704) fece radere al suolo il citato castello-torrione feudale, ormai fatiscente, per erigervi il monumentale Palazzo Ducale.
L'imponente edificio è l'espressione tangibile del potere feudale sulla città, nonché l'esempio di un'architettura di gusto barocco-manierista, ancora legata a motivi tardorinascimentali, presente in altri monumenti del centro storico: la Porta di Santa Maria, la Chiesa delle Agostiniane Eremitane, la Chiesa del Monte Purgatorio, la Chiesa di San Francesco da Paola e la Chiesa di San Francesco d'Assisi.
L'azione politica dei Caracciolo e la costruzione della dimora ducale avviò nei decenni successivi notevoli iniziative di trasformazioni socio-culturali che si manifestarono, anche, con la presenza di maestranze e di artigiani specializzati nella lavorazione della pietra, maestri della polvere bianca, impegnati nella realizzazione e nella decorazione di residenze religiose e civili di gusto rococò, tendenza che ebbe importanti riflessi artistici, anche, nella scultura, nella pittura e nelle arti minori.
La nuova visione urbanistica della città si rispecchia, così, per tutto il Settecento in una rinnovata sensibilità culturale verso il bello, divenendo propulsore di un periodo fecondo per l'artigianato e l'arte locale, un fenomeno di sincretismo formale con l'affermazione e la diffusione delle tendenze architettoniche e artistiche coeve, che conferirono alla città un volto nuovo, specchio dell'opulenza delle famiglie aristocratiche locali e trionfo del rococò.
Dalla fine del Settecento fino alla metà dell'Ottocento l'accrescimento urbano proseguì con soluzioni architettoniche dai retaggi rococò misti a nuove istanze neoclassiche.
Il centro storico è, quindi, l'espressione di una dimensione spazio-temporale miracolosamente intatta: un continuo e fantasioso intrico di viuzze, di vicoli, di 'nghiostre, di ripide scale di pietra e di porte e finestre, specchio del dinamismo e del pragmatismo socio-economico degli abitanti, i quali nel corso dei secoli hanno mutato il borgo medievale, poi, rinascimentale, per trasformarlo con leziosi decorativismi rococò nell'espressione più alta della cultura cittadina.
La meraviglia di questo patrimonio unico è stata di recente oggetto di un appello del Sottosegretario di Stato per la Cultura, professor Vittorio Sgarbi, che ha invitato i parlamentari pugliesi a farsi promotori di un progetto di legge per la tutela del patrimonio storico, architettonico e artistico del centro storico di Martina Franca. In particolare, nel suo appello ha avuto modo di osservare che «la ricchezza, la varietà e l'interesse del centro storico di Martina Franca, i suoi palazzi e le sue chiese richiedono una cura particolare che nella prospettiva del cinquantesimo anniversario della Valle d'Itria presuppongono una legge speciale e un vincolo rafforzato di tutela da parte della Sovrintendenza».
La presente proposta di legge è volta a raccogliere l'invito del Sottosegretario di Stato e si articola, guardando agli stessi obiettivi, in tre capi: il capo I è mirato a esplicitare le finalità e la definizione di centro storico di Martina Franca, il capo II reca alcune disposizioni in favore della tutela e della valorizzazione del patrimonio materiale mentre il capo III terzo mira, con lo stesso spirito, alla salvaguardia del patrimonio immateriale presente.
In particolare, l'articolo 1 descrive gli obiettivi della legge, ossia garantire la tutela e la valorizzazione del centro storico di Martina Franca e preservare l'eccezionale interesse storico, artistico e culturale del suo patrimonio immobiliare pubblico e privato.
L'articolo 2 rinvia al vigente piano regolatore generale del comune di Martina Franca la definizione dell'area effettivamente individuata come «centro storico» cui si applicano le disposizioni della legge.
L'articolo 3 è volto a riconoscere l'interesse culturale del centro storico di Martina Franca, riconoscendo come beni culturali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani, nonché gli edifici pubblici e privati ad essi prospicienti ivi situati. Di conseguenza, estende a tali beni le disposizioni della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con particolare riguardo per le misure di conservazione previste dalla sezione II in materia, ad esempio, di obblighi e interventi conservativi e di accesso ai relativi contributi pubblici.
L'articolo 4 dispone, al comma 1, l'estensione di alcune misure di semplificazione per l'installazione di tecnologie per la produzione di energia rinnovabile al fine di favorire l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile nel rispetto del valore estetico e tradizionale degli edifici del centro storico di Martina Franca. Al comma 2 si introduce, ai medesimi fini, un credito di imposta pari al 100 per cento delle spese sostenute fino a 100.000 euro per tali interventi.
L'articolo 5 dispone l'inserimento del Festival della Valle d'Itria tra i festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale riconosciuti dall'ordinamento italiano ai sensi della legge 20 dicembre 2012, n. 238, autorizzando l'erogazione di un contributo annuo di 1 milione di euro in favore della Fondazione Paolo Grassi.
L'articolo 6, infine, istituisce un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui in favore del comune di Martina Franca, volto all'erogazione di contributi per il sostegno e la valorizzazione di eventi e iniziative culturali da svolgersi nel centro storico della città.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge è volta a garantire la tutela e la valorizzazione del centro storico di Martina Franca, come definito ai sensi dell'articolo 2, e a preservare l'eccezionale interesse storico, artistico e culturale del suo patrimonio immobiliare pubblico e privato.
Art. 2.
(Definizione)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, per «centro storico di Martina Franca» si intende l'area individuata e definita come tale ai sensi delle norme vigenti di pianificazione urbanistica del comune di Martina Franca alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II
PATRIMONIO MATERIALE
Art. 3.
(Riconoscimento dell'interesse culturale del centro storico di Martina Franca)
1. Sono beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani, nonché gli edifici pubblici e privati ad essi prospicienti, situati nel centro storico di Martina Franca.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo sostituisce la verifica dell'interesse culturale e costituisce dichiarazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12 e 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
3. I beni di cui al comma 1, a chiunque appartenenti, sono definitivamente sottoposti alle disposizioni della parte II del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
Art. 4.
(Semplificazioni e agevolazioni fiscali per l'installazione di tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
1. Al fine di favorire l'efficienza energetica e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto del valore estetico e tradizionale degli edifici, le disposizioni di semplificazione di cui all'articolo 7-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano anche agli edifici pubblici e privati situati nel centro storico di Martina Franca ai soli fini dell'installazione di tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
2. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 per l'installazione di tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con moduli compatibili con l'eccezionale interesse storico, artistico e culturale connessi alla rete elettrica sugli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 100 per cento, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 100.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5-bis, 6 e 7 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Capo III
PATRIMONIO IMMATERIALE
Art. 5.
(Riconoscimento di un contributo straordinario per la realizzazione del Festival della Valle d'Itria)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «Luigi Cherubini» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2025, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Paolo Grassi per la realizzazione del Festival della Valle d'Itria».
Art. 6.
(Fondo per la valorizzazione delle iniziative culturali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva riassegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore del comune per il sostegno e la valorizzazione di eventi e iniziative culturali da svolgere nel centro storico di Martina Franca.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.