PDL 1648

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1648


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato UBALDO PAGANO

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti

Presentata il 15 gennaio 2024

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende aggiornare la legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nella parte in cui disciplina il sistema e le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti nei venti consigli regionali e nel consiglio nazionale (CNOG).
Come noto, l'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha introdotto nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di ricorrere al voto elettronico per le elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, tra cui anche il CNOG.
Tale innovazione è stata concretamente recepita, come previsto dal citato decreto-legge, dal regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 1 del 15 gennaio 2021.
Il citato regolamento ha però operato a legislazione elettorale invariata alla luce dell'assenza di modifiche – anche meramente adattive – delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge n. 69 del 1963, così dando vita in ambito digitale a procedure dispendiose e criticità che non hanno favorito la partecipazione al voto.
A tal proposito, si ricorda l'intervento sul tema del voto elettronico svolto, in data 24 maggio 2022, dal presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, nel corso dell'audizione informale presso la commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (Atto Camera n. 3591).
In quell'occasione il presidente ha manifestato la soddisfazione della categoria per l'introduzione del voto elettronico e allo stesso tempo ha fatto presente come la disciplina recata dalla legge n. 69 del 1963 sia però rimasta immutata rendendo estremamente complesso il voto on line e generando diverse criticità.
Lo stesso presidente ha sollecitato, quindi, il Parlamento ad adottare interventi migliorativi della normativa elettorale concernente l'Ordine dei giornalisti, ai fini di una semplificazione delle procedure di voto in modo da renderle più adeguate agli strumenti telematici utilizzati. A tale sollecitazione non è stato finora dato seguito.
La presente proposta di legge intende dunque sanare tale vulnus con un intervento legislativo snello e mirato, che tenga conto anche delle richieste pervenute al CNOG da parte dei presidenti degli ordini costituiti a livello regionale.
L'appello inviato nell'ottobre scorso dai territori tocca molteplici punti dell'attuale sistema di voto, chiedendone una modernizzazione in linea anche con l'esigenza di garantire una rappresentanza dinamica.
In primo luogo, viene richiesta l'introduzione del turno unico, con due giornate dedicate al voto da remoto e una giornata per il voto in presenza nel seggio elettorale. Viene inoltre proposta la candidatura esplicita alla carica d'interesse, attualmente non contemplata. Infine, si propone l'aumento di un'unità dei consiglieri nazionali, da sessanta a sessantuno, al fine di evitare che l'elezione di un pubblicista rappresentante delle minoranze linguistiche impedisca di fatto la presenza nel CNOG di un pubblicista regolarmente eletto in ciascuna regione.
La presente proposta di legge consta di un solo articolo, suddiviso in due commi.
Il comma 1, lettere da a) a i), reca alcune novelle alla legge n. 69 del 1963, che ne modificano o integrano nove articoli. Preliminarmente si fa presente che, come disposto dal sesto comma dell'articolo 16 della legge n. 69 del 1963, l'elezione del CNOG avviene a norma degli articoli 3 e seguenti della stessa legge, in quanto applicabili, relativi ai consigli regionali o interregionali.
Alla luce di ciò, la lettera a), sostituendo il secondo periodo dell'articolo 3, abolisce il requisito della maggioranza assoluta per l'elezione dei componenti dei consigli regionali – e dunque anche del CNOG – e introduce il requisito della manifestazione di candidatura via posta elettronica certificata (PEC) almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione.
La lettera b), invece, modifica l'articolo 4 della legge n. 69 del 1963, da un lato, innovando la procedura di invio della convocazione, che viene limitata alla sola PEC, senza riferimenti a telefax e posta prioritaria, e, da un altro lato, abolendo la seconda convocazione e il quorum di partecipazione per la validità dell'elezione.
La lettera c) intende invece inserire direttamente nella legge istituiva dell'Ordine la votazione con modalità telematiche da remoto, prevedendo l'apertura dei seggi on line per due giorni per la durata di otto ore al giorno e la votazione in presenza per un giorno, sempre per la durata di otto ore. Viene inoltre soppresso il ricorso al secondo turno e al ballottaggio, attualmente vigente tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.
Si prevede inoltre l'estensione da tre a quattro anni della durata del mandato dei consiglieri degli ordini regionali (lettera d), che modifica l'articolo 7), dei revisori dei conti degli ordini regionali (lettera e), che modifica l'articolo 12) e dei consiglieri nazionali (lettera g), che modifica l'articolo 17).
Conseguentemente viene esteso da tre a quattro anni il cosiddetto «periodo di raffreddamento» per i revisori dei conti, disponendo l'ineleggibilità a tale carica per gli iscritti che ricoprano o abbiano ricoperto nell'ultima consiliatura – anziché nell'ultimo triennio – la carica di consigliere (lettere e) e h)).
La lettera f) aggiorna l'articolo 16 della legge n. 69 del 1963 concernente la composizione del CNOG, disponendo l'aumento di un'unità del numero dei componenti, che passano da sessanta a sessantuno, e allo stesso tempo limitando a un'unità per ciascuna categoria, giornalista professionista o pubblicista, la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute.
Alla luce poi delle recenti disposizioni normative in materia previdenziale, viene eliminato il riferimento alla titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani come requisito per l'elettorato passivo.
Da ultimo, la lettera i) integra l'articolo 20 della legge n. 69 del 1963 introducendo la nuova lettera g-bis), che attribuisce direttamente al CNOG il compito di redigere il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del CNOG stesso e dei consigli regionali con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia.
Da tale intervento discende poi la necessità, esplicitata dal comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, di aggiornare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per adeguarlo alle modifiche apportate alla legge n. 69 del 1963.
Le disposizioni della presente proposta di legge rivestono carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono eletti, a scrutinio segreto, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine»;

b) all'articolo 4:

1) al primo comma:

1.2) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere indetta almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

1.3) al secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

2) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.
L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Scrutinio e proclamazione degli eletti) – Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede sulle quali l'elettore può scrivere un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi da remoto e in un giorno in presenza, per la durata di otto ore al giorno.
Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere.
Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti»;

d) all'articolo 7, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

g) all'articolo 17, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;

i) all'articolo 20, primo comma, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le modifiche necessarie ad adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 1 del presente articolo.

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