XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1623
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BICCHIELLI
Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di esonero dal pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nei procedimenti di esecuzione forzata, in favore degli avvocati, dei commercialisti e dei notai iscritti in albi, registri o elenchi speciali legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale o funzioni
Presentata il 19 dicembre 2023
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, esonera gli avvocati, i commercialisti e i notai che intendano iscriversi nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nei procedimenti di esecuzione forzata – i quali siano regolarmente iscritti in albi, registri o elenchi speciali legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale o funzioni, fondati su specializzazioni ovvero titoli, esami o percorsi formativi ulteriori – dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22, numero 8, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dovuta per le iscrizioni richieste dalla legge per l'esercizio di professioni.
Come avviene, ad esempio, nel caso degli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei notai, tali soggetti hanno, infatti, già corrisposto la richiamata tassa di concessione governativa in occasione dell'iscrizione nel relativo albo o collegio professionale, per cui la stessa non può ritenersi nuovamente dovuta all'atto della loro iscrizione nell'elenco dei delegati alle operazioni di vendita di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 179-ter, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Gli avvocati, i commercialisti e i notai che intendano iscriversi nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice e che siano regolarmente iscritti in albi, registri o elenchi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale o funzioni, fondati su specializzazioni ovvero titoli, esami o percorsi formativi ulteriori, non sono tenuti al versamento della tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22, numero 8, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».