XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1605
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VINCI, CERRETO
Introduzione dell'articolo 508-bis del codice penale e modifica alla legge 12 giugno 1990, n. 146, per la tutela delle attività economiche e della produzione agricola in caso di esercizio del diritto di sciopero
Presentata il 7 dicembre 2023
Onorevoli Colleghi! — Sono sempre più frequenti i casi in cui, in presenza di uno sciopero legittimamente esercitato, ai lavoratori si uniscono soggetti estranei, a volte anche violenti, che occupano senza autorizzazione le imprese o le aree ad esse prospicienti, praticando picchetti e impedendo il transito delle merci, la circolazione e l'approvvigionamento delle materie prime, l'uscita dei beni prodotti dalle stesse imprese, nonché gli spostamenti dei lavoratori e delle persone che non partecipano allo sciopero.
Si tratta di fatti assai gravi, che il più delle volte compromettono lo svolgimento delle attività aziendali – impedendo, ad esempio, il rifornimento dei prodotti alimentari che, per prassi ormai consolidata, anche se a medio-lunga conservazione non sono più immagazzinati dai negozi, ma devono essere inviati dai fornitori in modo continuativo – e arrecano pertanto danni patrimoniali anche ingenti.
Ad oggi il nostro ordinamento non dispone di strumenti sanzionatori – né di natura amministrativa né tantomeno penale – che consentano di far fronte agli eventi descritti, i quali potrebbero, infatti, non risultare sussumibili nella fattispecie di reato di cui all'articolo 508 del codice penale, in quanto limitata al sabotaggio e all'arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali.
Alle stesse conclusioni si può giungere con riferimento ai casi di utilizzo surrettizio del diritto di sciopero nel lavoro in agricoltura, che potrebbe essere pilotato da soggetti malavitosi intenzionati ad arrecare danni a imprese virtuose al fine di perpetuare stati di diffusa irregolarità, portando alla sospensione totale e per prolungati periodi di tempo delle attività stagionali, intervenendo spesso durante i limitati giorni del raccolto, dai quali di fatto origina la gran parte della produzione lorda vendibile delle relative aziende.
Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, tutelare le suddette produzioni e attività commerciali dai fenomeni di manifestazioni arbitrarie che le potrebbero irrimediabilmente danneggiare e, al contempo, mantenere e proteggere l'esercizio del diritto di sciopero, da quelle attività ben scindibile.
A tal fine, l'articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 508-bis, volto a disciplinare il reato di «Arbitrario impedimento dello svolgimento di attività economiche a danno di organizzazioni produttive», mentre il successivo articolo 2 estende al lavoro stagionale in agricoltura l'applicazione delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, determinandone la conseguente applicazione a tutte le operazioni riportate nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme volte a prevenire abusi nei confronti delle imprese commerciali e delle imprese agricole in caso di esercizio del diritto di sciopero)
1. Dopo l'articolo 508 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 508-bis. – (Arbitrario impedimento dello svolgimento di attività economiche a danno di organizzazioni produttive) – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque, durante una manifestazione di sciopero, impedisce o compromette lo svolgimento di un'attività economica o l'erogazione di un servizio di un'organizzazione produttiva, senza essere legato alla stessa da un rapporto di lavoro o trascorso più di un anno dall'interruzione di quel rapporto, occupando senza autorizzazione aree private dell'organizzazione o ostacolando senza averne titolo la circolazione, l'ingresso o l'uscita delle merci e delle persone dell'organizzazione stessa, arrecandole un danno patrimoniale o determinando il rischio che il danno patrimoniale si realizzi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
Art. 2.
(Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio di attività lavorative a carattere stagionale in determinati settori)
1. All'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle attività a carattere stagionale delle imprese agricole e agroalimentari, di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai casi di lavoro stagionale in agricoltura, in modo da assicurare che il diritto di sciopero sia esercitato senza compromettere l'integrità della produzione lorda vendibile delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile».