PDL 1600

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1600


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ORRICO, AMATO, AURIEMMA, BRUNO, CARAMIELLO, CASO, CHERCHI, FEDE, ILARIA FONTANA, MORFINO, PAVANELLI, MARIANNA RICCIARDI, TORTO

Istituzione e disciplina dei distretti culturali e creativi

Presentata il 6 dicembre 2023

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! – I distretti culturali e creativi sono una realtà in molte aree del nostro Paese, sebbene non siano ancora adeguatamente normati e supportati. Sono rappresentativi di un ecosistema della cultura fatto di imprese, associazioni, luoghi della cultura, operatori, professionisti ed enti pubblici. Fino a oggi, i distretti culturali e creativi sono nati per collegare tutti i soggetti che operano nel campo della cultura all'interno dello stesso territorio, al fine di creare delle filiere economiche sostenibili, servizi condivisi e rappresentatività nei tavoli istituzionali dove si decidono le politiche culturali.
Il concetto di distretto ha radici antiche e nasce con i distretti industriali, venendo definito come «un'entità socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti tendenzialmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un'area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza» (Marshall, 1890). Si tratta di un fenomeno molto diffuso e ormai radicato nel territorio italiano: il distretto del mobile di Pesaro, il distretto delle ceramiche di Sassuolo o il distretto del San Daniele in Friuli sono solo alcuni degli esempi più noti.
Allo stesso modo, nel settore delle imprese creative e delle industrie culturali sono nati alcuni importanti esempi di distretti culturali e creativi, come Puglia Creativa e Basilicata Creativa, che hanno riunito soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di rafforzare il settore culturale e il suo impatto in termini di valore sociale ed economico sul territorio.
In questi contesti, startup innovative, imprese, enti del Terzo settore e cooperative hanno dato vita a un ecosistema di servizi per la cultura legati non solo ai siti di interesse culturale e ai cosiddetti luoghi della cultura, ma in generale a uno sviluppo dei territori focalizzato sul potenziamento delle risorse naturali, paesaggistiche, culturali, sui talenti creativi e sul genius loci.
Dal rapporto annuale di Fondazione Symbola e Unioncamere emerge quanto segue: a livello globale, le industrie culturali e creative rappresentano il 3 per cento del Pil; tale filiera – che nel 2023 ha generato un valore aggiunto di 95,5 miliardi di euro, in aumento del 6,8 per cento rispetto all'anno precedente – cresce ogni anno in media del 9 per cento; sono 1.490.738 i lavoratori dell'intera filiera, con una variazione del +3,0 per cento rispetto al 2021, a fronte di un +1,7 per cento registrato a livello nazionale; nella filiera operano 275.318 imprese (+1,8 per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente) e 37.668 organizzazioni no profit che si occupano di cultura e creatività (il 10,4 per cento del totale delle organizzazioni attive nel settore no profit), le quali impiegano più di 21.000 tra dipendenti, interinali ed esterni (il 2,3 per cento del totale delle risorse umane retribuite operanti nell'intero universo del no profit).
In molti contesti dove sono presenti filiere culturali o ecosistemi della creatività, la cultura diventa anche sistema di welfare che genera servizi di natura socioeducativa e sociosanitaria in grado di rispondere alle carenze del settore pubblico. Un esempio molto conosciuto è quello della cooperativa sociale La Paranza che, con la riqualificazione e la rigenerazione delle catacombe di San Gennaro nel quartiere Sanità di Napoli, ha generato sul territorio un impatto molto interessante in termini sia sociali che economici. Si tratta di un gruppo di giovani che hanno trasformato un luogo della cultura abbandonato in una occasione di sviluppo economico e di inclusione sociale, generando lavoro, integrazione e ascolto delle fragilità in un contesto complesso sul piano sociale e della sicurezza.
Anche le industrie e le attività artistico culturali tendono ad agglomerarsi, per una molteplicità di motivi: anzitutto per la crescente importanza che stanno assumendo dal punto di vista dello sviluppo economico-sociale del territorio nazionale, regionale e cittadino; in secondo luogo, per via della struttura e delle caratteristiche di queste industrie che le portano a creare una tipologia di bene avente un forte valore simbolico e creativo, che necessita di competenze, di un ambiente flessibile e dinamico ma soprattutto di una forte collaborazione e condivisione di idee.
Quando si parla di industrie culturali e creative si parla anche di artigianato artistico, di design, di arti visive: sono settori importanti per la nostra economia, capaci di muovere investimenti e di creare lavoro. Il settore include sia le produzioni artistiche nel campo delle performing arts come la danza, la musica, il teatro, nonché le arti visive, il settore delle produzioni legato al cinema, l'audiovisivo, i videogiochi e il fumetto, sia quei settori coinvolti nella realizzazione di prodotti identitari come l'artigianato artistico, il design, la moda, i servizi legati all'innovazione digitale e all'applicazione di nuove tecnologie per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
Dunque, i distretti culturali o creativi, intesi come un sistema di produzione artistico culturale circoscritto a una specifica area geografica, si pongono l'obiettivo di promuovere e valorizzare le risorse culturali, favorendo l'attivazione di una economia sostenibile basata su cultura, turismo e territorio.
I distretti culturali e creativi possono essere uno strumento in grado di favorire la nascita di filiere culturali all'interno di un territorio o trasversali a più territori, con l'obiettivo di mettere in condivisione saperi, competenze, talenti e risorse per generare un'economia della cultura fondata sul rispetto dei territori, dei beni culturali e paesaggistici, nonché sulla promozione delle tradizioni e delle innovazioni. Attraverso la co-creazione di servizi e la co-progettazione di iniziative congiunte tra pubblico e privato, i distretti culturali e creativi sono uno spazio di sperimentazione imprenditoriale e generativo di nuove professioni.
I distretti culturali e creativi possono nascere per dare forza e rappresentanza ai tanti operatori del mondo della cultura, che altrimenti, laddove restassero collocati al di fuori dei grandi circuiti culturali del Paese, rischierebbero di rimanere isolati nell'impossibilità di crescere e di cogliere le opportunità per generare impatti positivi sui relativi territori.
La presente proposta di legge consta di due articoli.
L'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo, con una dotazione annua di 70 milioni di euro a decorrere dal 2024, per la creazione di distretti culturali e creativi, con l'obiettivo di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori. Si definisce un distretto culturale e creativo come un insieme di soggetti privati e pubblici che costituiscono una filiera in grado di valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali del territorio o in generale del Paese. Sempre al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, si prevede che possono essere concesse, a valere sulle risorse dell'istituendo Fondo, una serie di agevolazioni. Si dispone che i distretti siano legati a un territorio provinciale, comunale o regionale, potendo peraltro avere anche natura interregionale, purché esista un progetto chiaro e condiviso tra i soggetti istitutivi e quelli che in futuro vi aderiranno. È previsto, inoltre, che si provveda con priorità a istituire distretti nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Per i distretti già esistenti sono previste le stesse agevolazioni e un percorso di riconoscimento fissato con decreto del Ministero della cultura. Presso il medesimo Ministero, peraltro, è istituto l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.
Infine, l'articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Distretti culturali e creativi)

1. Al fine di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la creazione e lo sviluppo di distretti culturali e creativi, come definiti dal presente articolo, di seguito denominato «Fondo per i distretti culturali e creativi», con una dotazione di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. La dotazione del Fondo per i distretti culturali e creativi è destinata al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le quote del Fondo per i distretti culturali e creativi da attribuire a ciascuna categoria di interventi di cui al comma 6.
3. È definito distretto culturale e creativo l'insieme di soggetti pubblici e privati che costituiscono una filiera, collegata a un territorio comunale, provinciale, regionale o interregionale, per valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali di tale territorio, attraverso la predisposizione di un progetto definito d'intesa tra i soggetti istitutori e accettato dai soggetti che vi aderiscono successivamente.
4. Dei distretti culturali e creativi possono far parte le imprese e le start up innovative iscritte nel registro delle imprese, le associazioni e le cooperative nel campo della cultura e del turismo, gli enti del Terzo settore e le imprese sociali, le università statali e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nonché altri enti o soggetti pubblici e privati del territorio in grado di concorrere allo sviluppo del distretto attraverso l'apporto di competenze, esperienza, investimenti e relazioni istituzionali.
5. I distretti culturali e creativi sono istituiti e riconosciuti con decreto del Ministro della cultura, su proposta della regione o della provincia autonoma competente, dando priorità ai distretti da istituire nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Con il medesimo decreto sono previsti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti già esistenti. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.
6. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, possono essere concesse, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, le seguenti agevolazioni:

a) contributi nella forma del credito di imposta alle imprese che partecipano alla creazione del distretto culturale e creativo per l'acquisto di beni e strumenti utili all'attività svolta;

b) agevolazioni fiscali in forma di esenzione o riduzione delle imposte di registro e di bollo con riferimento a tutti gli atti costitutivi e modificativi dei distretti culturali e creativi;

c) sovvenzioni e contributi a fondo perduto al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dal diritto dell'Unione europea, alla creazione e allo sviluppo dei distretti culturali e creativi;

d) sgravi contributivi per l'assunzione di persone di età inferiore a 35 anni o superiore a 50 anni;

e) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;

f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

g) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

7. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti i termini e le modalità di accesso ai contributi e alle agevolazioni di cui al comma 6.
8. I contributi e le agevolazioni di cui al comma 6 sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla comunicazione della Commissione 2014/C 198/01, del 27 giugno 2014, che fornisce orientamenti di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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