PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1598
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SERGIO COSTA
Disposizioni concernenti l'eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi e delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi destinati al settore energetico
Presentata il 6 dicembre 2023
Onorevoli Colleghi! – La finalità generale della presente proposta di legge consiste nella totale eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), nel rispetto degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese e in linea con lo spirito del Green Deal europeo, attraverso un percorso graduale di riduzione e di rimodulazione degli stessi nonché mettendo in atto misure per il sostegno delle persone con maggiori difficoltà economiche, il contrasto della povertà energetica e il sostegno delle imprese nella transizione ecologica.
Tali sussidi sono attualmente censiti nella quinta edizione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, previsto dall'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e trasmesso alle Camere il 7 giugno 2023 (Doc. CXXXVII n. 1).
La presente iniziativa legislativa muove dai presupposti di seguito illustrati.
I sussidi ai combustibili fossili sono aumentati vertiginosamente nel 2022, superando per la prima volta i 1.000 miliardi di dollari a livello mondiale.
La spesa pubblica per le agevolazioni concernenti il consumo di gas, petrolio e carbone nel 2022 è raddoppiata rispetto al 2021, in cui era stata già stanziata quasi cinque volte la somma prevista nel 2020. Da molti anni la International Energy Agency (IEA) monitora i sussidi ai combustibili fossili, intesi come contributi pubblici per ridurre il prezzo di mercato pagato dai consumatori. Secondo le stime preliminari per il 2022, le agevolazioni per il petrolio sono aumentate di circa l'85 per cento, mentre gli aiuti al consumo di gas naturale e di elettricità sono più che raddoppiati, allontanando di fatto ogni possibile prospettiva di passaggio a fonti rinnovabili e pulite di produzione energetica.
In Italia, nel 2022, sono effettivamente entrate in esercizio fonti rinnovabili di potenza pari a 3,2 gigawatt. Con questo ritmo è decisamente difficile per il nostro Paese raggiungere l'obiettivo di 70 gigawatt entro il 2030, senza considerare il calo della produzione da fonti idroelettriche che, a causa delle ripetute condizioni di siccità, quest'anno ha registrato una diminuzione del 40 per cento rispetto all'anno precedente.
L'emergenza energetica nel 2022, per colpa dei ritardi nel passaggio alle rinnovabili, è costata ai cittadini una somma equivalente allo stipendio di una famiglia.
Se negli ultimi undici anni gli incentivi destinati alle fonti fossili fossero stati investiti in fonti rinnovabili, ora il 100 per cento dell'energia elettrica deriverebbe da fonti pulite e la necessità di gas sarebbe più che dimezzata.
Nel 2020 la spesa energetica media per famiglia è stata di 1.411 euro, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, di cui quasi 100.000 destinati agli aiuti alle imprese che consumano più energia e ad altre agevolazioni.
Nel 2019, prima del blocco della circolazione aerea a causa del lockdown, il valore dell'esenzione dalle accise sul cherosene per gli aerei è stato di oltre 2 miliardi di euro, ossia pari a una tassa di 33 euro per ogni cittadino, compreso chi non ha mai viaggiato in aereo.
I sussidi ambientalmente dannosi sono un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi internazionali in materia di clima e tutela dell'ambiente e della biodiversità condivisi anche dal nostro Paese. Già nel 2011 la comunicazione della Commissione europea «Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi» (COM/2011/0011 definitivo) indicava che «Occorre abolire le sovvenzioni non giustificate, come quelle dannose per l'ambiente». Sempre nel 2011, la comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo) individuava la seguente tappa «entro il 2020 le sovvenzioni dannose per l'ambiente saranno gradualmente abbandonate tenendo in debita considerazione le ripercussioni sulle persone bisognose» e nel vertice del G7 svoltosi in Giappone nel 2016 i Paesi hanno individuato nell'anno 2025 il termine per la rimozione delle principali sovvenzioni ai combustibili fossili.
Il citato Catalogo stima i SAD del 2021 in 22,4 miliardi di euro, di cui 13,8 miliardi quali sussidi alle fonti fossili, in aumento rispetto ai valori del 2020, pari a 21,6 miliardi di euro, di cui 13,1 per le fonti fossili, nonostante i quattordici sussidi terminati e i cinque sussidi soppressi nel 2020 per un totale di 0,549 miliardi di euro.
La normativa europea sul clima, di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, aumenta dal 40 per cento al 55 per cento l'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione europea per il 2030 e obbliga a conseguire la neutralità climatica entro il 2050, considerando centrale la «giusta transizione» intesa come processo sistemico di transizione ecologica per un cambiamento radicale delle economie e delle società intorno ai valori di giustizia ed equità universali, anche attraverso il rafforzamento e la partecipazione a questo processo di tutte le entità interessate.
La giusta transizione ecologica ha bisogno di ingenti investimenti e la spesa destinata ogni anno ai sussidi ambientalmente dannosi costituisce una preziosa fonte di risorse.
La previsione di sussidi per le fonti fossili, anche se di natura temporanea, è aumentata esponenzialmente per effetto dei vari provvedimenti in materia di aiuti e di sostegni alle famiglie e alle imprese per affrontare la crisi dei prezzi energetici.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di Comitato interministeriale per la transizione ecologica e delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi destinati al settore ecologico)
1. Al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), istituito dall'articolo 57-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è assegnata una dotazione finanziaria di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata alla progressiva eliminazione, entro l'anno 2028, dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, previo confronto con le parti sociali nonché attivazione di percorsi di partecipazione democratica.
2. Il CITE, in attuazione della lettera f-bis) del comma 3 dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, persegue le seguenti finalità:
a) reinvestimento delle risorse recuperate per evitare impatti sociali ed occupazionali attraverso l'istituzione di nuovi sussidi ambientalmente favorevoli;
b) conversione dei sussidi ambientalmente dannosi in sussidi ambientalmente favorevoli;
c) realizzazione di investimenti pubblici per la decarbonizzazione;
d) adozione di misure per la giusta transizione, il sostegno all'occupazione, ai redditi e alle imprese con condizionalità climatico-ambientali ed occupazionali.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema degli incentivi destinati al settore energetico nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di misure per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi;
b) riallocazione delle risorse derivanti dall'abolizione degli incentivi sui mezzi di trasporto e sulle fonti di energia inquinanti verso fonti alternative e sostenibili;
c) previsione di incentivi per l'uso di mezzi di trasporto elettrici e non inquinanti.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la società Cassa depositi e prestiti Spa e le società del Gruppo SACE non possono finanziare investimenti pubblici, nazionali o esteri, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e impianti che comportino l'uso di combustibili fossili.
Art. 2.
(Eliminazione del sussidio EN.SD.O3 relativo all'energia prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992)
1. La tariffa incentivante destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili prodotte da rifiuti prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, è soppressa.
2. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 0,6 milioni di euro, sono versate al fondo di cui all'articolo 10, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle politiche di incentivazione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER).
3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le forme e le modalità per l'assegnazione degli incentivi di cui al comma 2.
Art. 3.
(Eliminazione del sussidio EN.SI.23 relativo alla produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni vigenti in materia di imposta di consumo sull'energia elettrica)
1. Alle aliquote di cui all'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la voce «Oli da gas o gasolio usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri» è sostituita dalla seguente: «Oli da gas o gasolio usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 25,6 per mille litri»;
b) la voce: «Oli combustibili: usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi» è sostituita dalla seguente: «Oli combustibili: usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 30,8 per mille chilogrammi»;
c) la voce: «Gas di petrolio liquefatti: usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi» è sostituita dalla seguente: «Gas di petrolio liquefatti: usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 1,4 per mille chilogrammi»;
d) la voce: «Gas naturale per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi» è sostituita dalla seguente: «Gas naturale per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,9 per mille metri cubi»;
e) la voce: «Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati: per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 per mille chilogrammi» è sostituita dalla seguente: «Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati: per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 15 per mille chilogrammi».
2. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 sono versate al fondo di cui all'articolo 10, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle politiche di incentivazione della produzione di energia da FER.
Art. 4.
(Eliminazione del sussidio EN.SI.26 relativo alla franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio)
1. I commi 3, 6 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
2. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo, di seguito denominato «Fondo», alimentato dalle maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 2.
Art. 5.
(Eliminazione del sussidio EN.SI.03 relativo all'esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica)
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1» sono soppresse;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1, si applica l'imposta di cui al comma 1 con le seguenti aliquote:
a) 10 per cento dell'aliquota ordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024;
b) 20 per cento dell'aliquota ordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
c) 30 per cento dell'aliquota ordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2026;
d) 40 per cento dell'aliquota ordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2027;
e) 50 per cento dell'aliquota ordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2028;
f) 60 per cento dell'aliquota ordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2029;
g) 70 per cento dell'aliquota ordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2030;
h) 80 per cento dell'aliquota ordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2031;
i) 90 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032».
2. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 sono versate al fondo di cui all'articolo 10, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle politiche di incentivazione della produzione di energia da FER.
Art. 6.
(Eliminazione del sussidio EN.SI.24 relativo al differente trattamento fiscale fra la benzina e il gasolio)
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è determinato l'identico importo dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da determinare, a decorrere dall'anno 2024, maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro annui.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce un tavolo interistituzionale con i soggetti economici, le parti sociali, le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, maggiormente rappresentative, al fine di definire un piano quinquennale di dismissione e riconversione dei mezzi attraverso incentivi specifici per ciascun settore economico.
3. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 sono versate al fondo di cui all'articolo 10, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle politiche di incentivazione delle modalità alternative e sostenibili di trasporto urbano, al potenziamento del trasporto pubblico collettivo, alla riduzione delle accise sull'energia elettrica utilizzata per l'alimentazione dei mezzi industriali, delle imbarcazioni da lavoro, dei mezzi agricoli e degli impianti industriali.
Art. 7.
(Eliminazione del sussidio TR.SI.04 relativo alle agevolazioni fiscali per i veicoli aziendali)
1. I commi 632 e 633 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
2. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2024 è stabilito un importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente».
3. I veicoli previsti dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a tassazione percentuale secondo i valori di emissione di anidride carbonica previsti nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge.
4. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono versate al fondo di cui all'articolo 10, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle agevolazioni per favorire l'utilizzo di veicoli aziendali elettrici o ibridi.
Art. 8.
(Eliminazione del sussidio EN.SI.22 relativo al gasolio e al gas di petrolio liquefatto impiegati per il riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) comma 12 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
c) comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 sono versate al fondo di cui all'articolo 10, comma 2, e sono destinate alla realizzazione, nelle zone montane e nei territori svantaggiati di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, di comunità energetiche locali alimentate al 100 per cento da FER, nonché al finanziamento di incentivi destinati ai residenti nelle medesime zone per la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili fossili con impianti ad emissioni zero.
Art. 9.
(Eliminazione del sussidio TR.SI.09 recante esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)
1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «trentesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantesimo»;
b) al comma 4, le parole: «lire 50.000» e «lire 20.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.000 euro» e «400 euro».
2. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 sono versate al fondo di cui all'articolo 10, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle politiche di incentivazione per l'acquisto di veicoli ad emissioni zero.
Art. 10.
(Disposizioni transitorie e finanziarie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 8 entrano in vigore il 1° gennaio 2028.
2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 destinato all'avvio delle politiche di incentivazione della transizione ecologica nei settori economici e sociali cui si applicano gli articoli 3, 6 e 8.
3. Al fondo di cui al comma 2 del presente articolo afferiscono altresì le maggiori risorse derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 4, 5, 7 e 9 nonché, a decorrere dall'anno 2028, le risorse derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 6 e 8.
4. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 2 del presente articolo destinate al finanziamento del sistema di incentivi nel settore energetico previsto dal decreto legislativo adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.
Allegato 1
(articolo 7, comma 3)
|
Valori di emissione di anidride carbonica in grammi per chilometro (g/km di CO2) |
Percentuale di tassazione |
||||
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Attuale |
2024 |
2026 |
2028 |
2030 |
|
|
0 |
25% |
5% |
10% |
20% |
30% |
|
1-59 |
25% |
25% |
30% |
40% |
50% |
|
60-159 |
30% |
30% |
40% |
50% |
60% |
|
160-189 |
50% |
50% |
60% |
70% |
80% |
|
>=190 |
60% |
60% |
70% |
80% |
90% |