PDL 1594

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1594

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FARAONE

Modifica dell'articolo 590-sexies del codice penale e altre disposizioni in materia di responsabilità nell'esercizio delle professioni sanitarie

Presentata il 5 dicembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La disciplina in merito alla responsabilità penale posta in capo al personale sanitario che cagioni la morte o la lesione del paziente ha subìto numerose modifiche negli anni. Con l'introduzione dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, cosiddetto «decreto Balduzzi», recante norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria, tale responsabilità è stata limitata esclusivamente ai casi rientranti nella fattispecie della colpa grave escludendo la responsabilità penale del medico che avesse cagionato l'evento per colpa lieve.
La disciplina del 2012 non era dunque risolutiva e lasciava in capo agli operatori sanitari la responsabilità penale per eventi comunque colposi, che richiedevano lunghi e complessi accertamenti giudiziari; il legislatore ha quindi deciso di intervenire nuovamente con la legge 8 marzo 2017, n. 24, cosiddetta «legge Gelli», recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, che ha disposto l'abrogazione del citato articolo 3 del decreto Balduzzi.
È stato quindi introdotto un nuovo articolo del codice penale, l'articolo 590-sexies, in base al quale il medico che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della propria imperizia, non risponde dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose ogni qual volta abbia agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali, delle raccomandazioni e delle linee guida pubblicate dalla comunità scientifica.
È successivamente intervenuta anche la Corte di cassazione, che con la sentenza delle Sezioni Unite n. 8770 del 22 febbraio 2018 ha sancito che l'articolo 3 del decreto Balduzzi era una norma più favorevole al reo, prevedendo la differenza tra colpa lieve e colpa grave e che il nuovo articolo 590-sexies del codice penale ha un ambito di applicazione molto più ampio della precedente disposizione, visto che potrebbe portare alla condanna di un medico anche per colpa lieve.
Al di là dei contrasti giuridici e giurisdizionali, risulta indispensabile intervenire sulla normativa vigente per formulare una disposizione di chiara interpretazione che tuteli sul piano penale gli esercenti le professioni sanitarie, pur facendo salve le procedure di accertamento delle eventuali responsabilità civile e amministrativa.
Infatti, a fronte di circa 300.000 processi pendenti presso i tribunali contro i medici e le strutture ospedaliere, su 35.600 nuove azioni legali intraprese ogni anno, il 95 per cento di quelle penali si conclude con una sentenza di proscioglimento dell'imputato e il 70 per cento di quelle civili si conclude senza prevedere alcun risarcimento, impegnando quindi l'apparato giudiziario del nostro Paese in controversie che si concludono con un nulla di fatto.
Gli effetti di una normativa poco chiara, assieme al timore di incorrere in sanzioni di rilievo penale, hanno però un forte impatto non soltanto sul sistema penale ma anche sul settore sanitario, togliendo la dovuta serenità al medico nello svolgimento della propria professione e provocando, in tal modo, la diffusione della cosiddetta «medicina difensiva». Si tratta di una pratica che incide significativamente sui costi del Servizio sanitario nazionale che l'Associazione chirurghi ospedalieri italiani ha stimato in misura pari a 10 miliardi di euro. La medicina difensiva grava inoltre sul Servizio sanitario nazionale anche per il sovraccarico improprio cui sottopone le strutture ambulatoriali e ospedaliere, con ripercussioni sulle liste di attesa e quindi con grave danno verso i pazienti.
Va altresì ricordato che in occasione della pandemia di COVID-19 diverse disposizioni di legge, in merito sia alla somministrazione dei vaccini sia alle procedure di cura, hanno previsto la non punibilità del personale sanitario, escludendo anche la colpa grave in considerazione della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili e del numero di casi da trattare, nonché del minor grado di esperienza e di conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato.
Il tema della penuria di risorse nel sistema sanitario italiano però costituisce un problema costante e tuttora irrisolto e, insieme alla necessità di garantire maggiore sicurezza e tranquillità agli esercenti delle professioni sanitarie, ciò deve indurre il legislatore a intervenire con una norma che garantisca la non punibilità del personale esercente le professioni sanitarie in ogni caso di condotta colposa, mantenendo salve tutte le disposizioni e le procedure relative all'accertamento delle responsabilità civili e amministrative, nonché ovviamente delle condotte dolose.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, sostituisce integralmente l'articolo 590-sexies del codice penale prevedendo che per l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi commessi nell'esercizio della professione sanitaria la punibilità è sempre esclusa fatto salvo il caso in cui il fatto è commesso nell'esercizio abusivo della professione. L'articolo prevede altresì che contestualmente all'atto di archiviazione, il fascicolo è in ogni caso trasmesso all'ordine professionale a cui appartiene il soggetto sottoposto all'indagine, ai fini della verifica del rispetto del codice deontologico e per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti. Restano salve le azioni e le procedure relative all'accertamento delle responsabilità civile e amministrativa.
L'articolo 2 prevede, inoltre, che le disposizioni della presente legge si applichino anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 590-sexies del codice penale e disposizioni in materia di responsabilità nell'esercizio delle professioni sanitarie)

1. L'articolo 590-sexies del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 590-sexies – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) – Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 verificatisi nell'esercizio della professione sanitaria la punibilità è sempre esclusa eccetto che nelle fattispecie di cui all'articolo 589, terzo comma, e 590, quarto comma».

2. Al termine dei procedimenti di cui al comma 1, contestualmente all'atto di archiviazione, il fascicolo è in ogni caso trasmesso all'ordine professionale al quale appartiene il soggetto sottoposto a indagine, ai fini della verifica del rispetto del codice deontologico e dell'eventuale assunzione dei provvedimenti conseguenti.
3. Restano salve le azioni e le procedure relative all'accertamento delle responsabilità civile e amministrativa di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

Art. 2.
(Disposizioni transitorie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, del codice penale, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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